Art. 9. 
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e  disposizioni
                              relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2021,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8). 
  2. Le somme versate dal CONI e dalla societa' Sport e  salute  Spa,
nell'ambito della voce  «Entrate  derivanti  da  servizi  resi  dalle
Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata, sono
riassegnate, con decreti del  Ragioniere  generale  dello  Stato,  al
programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico»,  nell'ambito
della missione  «Soccorso  civile»  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  dell'interno  per  l'anno  finanziario  2021,  per  essere
destinate alle spese relative  all'educazione  fisica,  all'attivita'
sportiva e alla costruzione, al completamento  e  all'adattamento  di
infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. 
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno,  sono  indicate  le  spese  per  le  quali  si  possono
effettuare, per l'anno finanziario 2021,  prelevamenti  dal  fondo  a
disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo  1  della
legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Contrasto al
crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica»,  nell'ambito
della missione «Ordine pubblico e sicurezza». 
  4. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire,  con   propri   decreti,   su   proposta   del   Ministro
dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati, per
l'anno finanziario 2021,  le  risorse  iscritte  nel  capitolo  2313,
istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo
della  coesione  sociale,  garanzia  dei  diritti,  rapporti  con  le
confessioni religiose»,  nell'ambito  della  missione  «Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel  programma
«Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito  della
missione  «Ordine  pubblico  e  sicurezza»  del  medesimo  stato   di
previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge  23
dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1°  ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  novembre
2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma  106,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  5. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare,
con  propri  decreti,  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'interno, per l'anno finanziario 2021, i contributi  relativi  al
rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui  all'articolo
5, comma 2-ter, del testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello  Stato  e
destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al
Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese  per  il  rimpatrio
degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. 
  6. Al fine di reperire le risorse occorrenti per  il  finanziamento
dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito  di  cittadini  di
Paesi terzi verso il Paese di origine  o  di  provenienza,  ai  sensi
dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro dell'interno, per l'anno  finanziario  2021,  le  occorrenti
variazioni compensative di bilancio, nello stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con  propri  decreti,  per  l'anno  finanziario  2021,  le
variazioni compensative di bilancio tra i programmi  di  spesa  dello
stato  di  previsione  del  Ministero   dell'interno   «Elaborazione,
quantificazione  e  assegnazione   delle   risorse   finanziarie   da
attribuire agli enti locali»  e  «Gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali  e  provinciali»,  in  relazione  alle  minori  o   maggiori
occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali
e comunali necessarie ai sensi dell'articolo  7,  comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  dell'articolo  10   del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 
  8. Al fine di consentire la corresponsione, nell'ambito del sistema
di  erogazione  unificata,  delle  competenze  accessorie  dovute  al
personale della Polizia di Stato,  per  i  servizi  resi  nell'ambito
delle convenzioni stipulate con le societa' di trasporto ferroviario,
con  la  societa'  Poste  italiane  Spa,  con  l'ANAS   Spa   e   con
l'Associazione italiana societa' concessionarie autostrade e trafori,
il Ministro dell'interno e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  le  occorrenti
variazioni  compensative  di  bilancio  delle  risorse  iscritte  sul
capitolo 2502, istituito nel programma «Contrasto al crimine,  tutela
dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica»  della  missione  «Ordine
pubblico  e  sicurezza»  sui  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'interno. 
  9. Al fine di consentire  il  pagamento  dei  compensi  per  lavoro
straordinario, si applicano al personale dell'Amministrazione  civile
dell'interno, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 43, tredicesimo comma,  della  legge
1° aprile 1981, n.  121,  i  limiti  massimi  stabiliti  dal  decreto
adottato, ai sensi del medesimo articolo, per l'anno 2020.