Art. 11 
 
Finanziamento della prosecuzione delle misure di sostegno al  reddito
  per le conseguenze dell'emergenza epidemiologica 
 
  1.  Al  fine  di  consentire  l'attuazione   di   quanto   disposto
dall'articolo  12  nonche'   l'accesso   anche   nell'anno   2021   a
integrazioni  salariali  nei  casi   di   sospensione   o   riduzione
dell'attivita'  lavorativa  per  eventi  riconducibili  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19  nei  limiti  delle  risorse  disponibili,
all'articolo 265, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  e'
aggiunto alla fine il seguente periodo: «Le disposizioni  di  cui  al
primo  periodo  del  presente  comma  non  trovano  applicazione  per
l'importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro per l'anno 2020  con
riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma
9,  del  decreto-legge  17  marzo  2020   n.   18,   convertito   con
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e  all'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126, in relazione al quale e' consentita la conservazione in
conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dei commi 8 e 9 dell'articolo 265
          del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito
          con modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.77,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «8. Le risorse  destinate  a  ciascuna  delle  misure
          previste  dal  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, e  dal
          presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato
          dal Ministero dell'economia e delle finanze.  Limitatamente
          all'esercizio finanziario 2020,  alla  compensazione  degli
          eventuali maggiori  effetti  finanziari  che  si  dovessero
          verificare rispetto alle previsioni di spesa relative  alle
          misure di cui al primo periodo del presente comma, comprese
          quelle   sottostanti    ad    autorizzazioni    legislative
          quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla legge,
          in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis  dell'articolo
          17  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,   a   causa
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si provvede  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
          i   Ministri   competenti,   mediante    riduzione    degli
          stanziamenti  iscritti  negli  stati  di   previsione   del
          bilancio dello Stato,. nel rispetto dei  vincoli  di  spesa
          derivanti dalla lettera a) del  comma  5  dell'articolo  21
          della citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le  risorse
          destinate a ciascuna delle predette misure  che,  all'esito
          del monitoraggio di cui al  primo  periodo,  risultino  non
          utilizzate, fermo restando quanto  stabilito  dall'articolo
          169, comma 6, secondo  periodo,  del  presente  decreto,  a
          invarianza degli effetti sui saldi di finanza  pubblica.  A
          tale fine, eventuali risorse non utilizzate  relative  alle
          misure  di  cui  al  primo  periodo  del   presente   comma
          trasferite su conti di tesoreria sono  versate  all'entrata
          del  bilancio  dello  Stato  per  essere   riassegnate   ai
          pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei decreti di cui
          al  secondo  periodo  sono  trasmessi   alle   Camere   per
          l'espressione del  parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per i profili finanziari, da  rendere  entro  il
          termine di sette giorni dalla data della trasmissione.  Gli
          schemi dei decreti sono corredati di apposita relazione che
          espone le cause  che  hanno  determinato  gli  scostamenti,
          anche ai  fini  della  revisione  dei  dati  e  dei  metodi
          utilizzati per  la  quantificazione  degli  oneri  previsti
          dalle relative misure. 
                8-bis. (Omissis) 
                9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione  del  comma  8,
          residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le
          stesse sono versate dai soggetti responsabili delle  misure
          di cui al medesimo comma 8 entro il  20  dicembre  2020  ad
          apposito capitolo dello stato  di  previsione  dell'entrata
          del bilancio dello Stato per essere  riassegnate  al  fondo
          per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le disposizioni  di
          cui  al  primo  periodo  del  presente  comma  non  trovano
          applicazione per l'importo complessivo di  3.588,4  milioni
          di euro per l'anno 2020 con riferimento  all'autorizzazione
          di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge
          17 marzo 2020 n. 18,  convertito  con  modificazioni  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 e all'autorizzazione  di  spesa
          di cui all'articolo  1,  comma  11,  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126, in  relazione  al  quale  e'
          consentita  la  conservazione  in  conto  residui  per   il
          relativo utilizzo nell'esercizio successivo.»