Art. 12 
 
Nuovi trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno  ordinario
  e  Cassa  integrazione  in  deroga.  Disposizioni  in  materia   di
  licenziamento. Esonero dal versamento dei contributi  previdenziali
  per datori di  lavoro  che  non  richiedono  trattamenti  di  cassa
  integrazione 
 
  1. I  datori  di  lavoro  che  sospendono  o  riducono  l'attivita'
lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di
Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa  integrazione
in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane,  secondo
le modalita' previste al comma 2.  Le  sei  settimane  devono  essere
collocate nel periodo ricompreso tra il 16  novembre  2020  e  il  31
gennaio 2021.  Con  riferimento  a  tale  periodo,  le  predette  sei
settimane costituiscono la durata massima che puo'  essere  richiesta
con causale  COVID-19.  I  periodi  di  integrazione  precedentemente
richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  13
ottobre 2020, n.  126,  collocati,  anche  parzialmente,  in  periodi
successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove  autorizzati,  alle
sei settimane di cui al presente comma. 
  2. Le  sei  settimane  di  trattamenti  di  cui  al  comma  1  sono
riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato gia'  interamente
autorizzato l'ulteriore periodo di nove settimane di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo
autorizzato, nonche' ai datori  di  lavoro  appartenenti  ai  settori
interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attivita'
economiche  e  produttive  al  fine   di   fronteggiare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19. I datori di lavoro che presentano domanda
per periodi di integrazione relativi alle sei  settimane  di  cui  al
comma 1 versano un contributo addizionale determinato sulla base  del
raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello
del corrispondente semestre del 2019, pari: 
    a) al 9% della  retribuzione  globale  che  sarebbe  spettata  al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che hanno
avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; 
    b) al 18% della retribuzione  globale  che  sarebbe  spettata  al
lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o
riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro  che  non
hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. 
  3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori di lavoro che
hanno subito una riduzione del fatturato pari o  superiore  al  venti
per cento, dai datori di lavoro  che  hanno  avviato  l'attivita'  di
impresa successivamente al 1° gennaio 2019, e dai  datori  di  lavoro
appartenenti ai settori interessati dal Decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura  o
limitazione delle attivita' economiche e produttive. 
  4. Ai fini dell'accesso alle sei settimane di cui al  comma  1,  il
datore di lavoro deve presentare  all'Inps  domanda  di  concessione,
nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto  dall'articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre  2000,
n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di  cui
al comma 2.  L'Inps  autorizza  i  trattamenti  di  cui  al  presente
articolo  e,  sulla  base  della  autocertificazione  allegata   alla
domanda, individua  l'aliquota  del  contributo  addizionale  che  il
datore di lavoro e' tenuto a versare a partire dal  periodo  di  paga
successivo  al   provvedimento   di   concessione   dell'integrazione
salariale. In mancanza di autocertificazione, si  applica  l'aliquota
del 18% di cui al comma 2, lettera  b).  Sono  comunque  disposte  le
necessarie  verifiche  relative  alla   sussistenza   dei   requisiti
richiesti  e  autocertificati  per  l'accesso   ai   trattamenti   di
integrazione salariale di cui al presente  articolo,  ai  fini  delle
quali l'Inps e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati a  scambiarsi
i dati. 
  5. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al presente articolo
devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la  fine
del mese successivo a quello in cui ha avuto  inizio  il  periodo  di
sospensione o di riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In  fase  di
prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente  comma
e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge. 
  6. In caso  di  pagamento  diretto  delle  prestazioni  di  cui  al
presente articolo da parte dell'Inps, il datore di lavoro  e'  tenuto
ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per
il  saldo  dell'integrazione  salariale  entro  la  fine   del   mese
successivo a quello in cui e' collocato il  periodo  di  integrazione
salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di  trenta  giorni
dall'adozione del provvedimento di  concessione.  In  sede  di  prima
applicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  spostati  al
trentesimo giorno  successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, se tale ultima data e' posteriore a quella di cui  al  primo
periodo. Trascorsi  inutilmente  tali  termini,  il  pagamento  della
prestazione e gli oneri ad  essa  connessi  rimangono  a  carico  del
datore di lavoro inadempiente. 
  7. (Soppresso). 
  8. I Fondi di  cui  all'articolo  27  del  decreto  legislativo  14
settembre  2015,  n.  148,  garantiscono  l'erogazione   dell'assegno
ordinario di cui al comma 1 con  le  medesime  modalita'  di  cui  al
presente articolo. Il concorso del bilancio dello  Stato  agli  oneri
finanziari  relativi   alla   predetta   prestazione   e'   stabilito
complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno
2021 ed e' assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui  al  presente  comma
sono trasferite ai rispettivi  Fondi  con  uno  o  piu'  decreti  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte
dei  Fondi  stessi  dell'andamento  del  costo   della   prestazione,
relativamente alle istanze degli aventi  diritto,  nel  rispetto  del
limite di spesa e secondo le indicazioni fornite  dal  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. 
  9. Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio  delle  procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223  e
restano   altresi'   sospese   le    procedure    pendenti    avviate
successivamente alla data  del  23  febbraio  2020,  fatte  salve  le
ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato
nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo
appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di
lavoro, o di clausola del contratto di appalto. 
  10. Fino alla stessa data di  cui  al  comma  9,  resta,  altresi',
preclusa al  datore  di  lavoro,  indipendentemente  dal  numero  dei
dipendenti, la facolta' di recedere dal  contratto  per  giustificato
motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,
n. 604, e restano altresi' sospese  le  procedure  in  corso  di  cui
all'articolo 7 della medesima legge. 
  11. Le preclusioni e le sospensioni di cui ai commi 9 e 10  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva dell'attivita' dell'impresa,  conseguenti  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di  un  complesso  di  beni  od  attivita'  che
possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo  di  essa
ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile,  o  nelle  ipotesi  di
accordo  collettivo   aziendale,   stipulato   dalle   organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,
di incentivo alla risoluzione del rapporto di  lavoro,  limitatamente
ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti  lavoratori
e' comunque riconosciuto il trattamento di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio  provvisorio  dell'impresa,  ovvero  ne  sia
disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio  provvisorio  sia
disposto per  uno  specifico  ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal
divieto i licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello
stesso. 
  12. Il trattamento di cui al comma 1 e' concesso nel limite massimo
di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni
di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria  e  Assegno
ordinario e in 473,3 milioni di  euro  per  i  trattamenti  di  Cassa
integrazione in deroga. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di
spesa di cui al presente comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il  limite  di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 
  13. All'onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7  milioni  di
euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno  2021  in
termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro  per
l'anno 2021 in termini di  indebitamento  netto  e  fabbisogno  delle
amministrazioni pubbliche si provvede a valere  sull'importo  di  cui
all'articolo 11, comma 1. 
  14. In via eccezionale, al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza  da
Covid-19, ai datori di lavoro privati,  con  esclusione  del  settore
agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma  1,  ferma
restando l'aliquota di computo delle prestazioni  pensionistiche,  e'
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali  a
loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, per  un  ulteriore  periodo  massimo  di  quattro  settimane,
fruibili  entro  il  31  gennaio  2021,  nei  limiti  delle  ore   di
integrazione salariale gia' fruite  nel  mese  di  giugno  2020,  con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,  riparametrato  e
applicato su base mensile. 
  15. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero  dal
versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre  2020,  n.  126,  possono  rinunciare  per  la
frazione  di  esonero  richiesto  e  non  goduto  e   contestualmente
presentare  domanda  per  accedere  ai  trattamenti  di  integrazione
salariale di cui al presente articolo. La facolta' di cui al  periodo
precedente puo' essere esercitata anche per una frazione  del  numero
dei lavoratori interessati dal beneficio. 
  16. Il beneficio previsto dai commi 14 e 15 e'  concesso  ai  sensi
della sezione  3.1  della  Comunicazione  della  Commissione  europea
recante un «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19»  e  nei
limiti  ed  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima  Comunicazione.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'  subordinata,
ai  sensi  dell'articolo  108,  paragrafo   3,   del   Trattato   sul
funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della
Commissione europea. 
  16-bis. All'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo di cui
al presente comma e' attribuito anche,  per  un  periodo  massimo  di
dodici mesi ed entro il limite di spesa di  1  milione  di  euro  per
l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con  contratto  di
lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio  2021  e  non
oltre il 31 dicembre 2021». 
  16-ter. Agli oneri di cui al comma 16-bis, pari a 1 milione di euro
per l'anno 2021, si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34,  comma  6,  del  presente
decreto. 
  17. Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e  15,  valutate  in
61,4 milioni di euro per l'anno 2021  si  provvede  con  le  maggiori
entrate contributive derivanti dai  commi  da  2  a  4  del  presente
articolo.  Alle  minori  entrate  derivanti  dal  presente  articolo,
valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2022, si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli artt. da 19 a 22  quinquies
          del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito
          con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27: 
                «Art. 19 (Norme speciali in  materia  di  trattamento
          ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). -
          1. I datori di  lavoro  che  nell'anno  2020  sospendono  o
          riducono l'attivita' lavorativa  per  eventi  riconducibili
          all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    possono
          presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
          di  integrazione  salariale  o   di   accesso   all'assegno
          ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una  durata
          massima di nove settimane per  periodi  decorrenti  dal  23
          febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di  ulteriori
          cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori  di
          lavoro  che   abbiano   interamente   fruito   il   periodo
          precedentemente concesso fino alla durata massima  di  nove
          settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale  ulteriore
          periodo  di  durata  massima  di   quattro   settimane   di
          trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
          dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai  sensi
          dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro
          dei   settori   turismo,   fiere   e   congressi,    parchi
          divertimento, spettacolo dal vivo e sale  cinematografiche,
          e' possibile usufruire  delle  predette  quattro  settimane
          anche  per  periodi  decorrenti  antecedentemente   al   1°
          settembre  2020  a  condizione  che  i   medesimi   abbiano
          interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
          alla  durata   massima   di   quattordici   settimane.   Ai
          beneficiari  di  assegno  ordinario  di  cui  al   presente
          articolo e limitatamente alla causale ivi indicata  spetta,
          in rapporto al periodo di paga  adottato  e  alle  medesime
          condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno  per
          il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge  13
          marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 13 maggio 1988, n. 153. 
                2. I datori di lavoro che presentano  la  domanda  di
          cui   al   comma   1   sono   dispensati    dall'osservanza
          dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n.  148,  e   dei   termini   del   procedimento   previsti
          dall'articolo 15, comma 2, nonche' dall'articolo 30,  comma
          2,  del  medesimo   decreto   legislativo   per   l'assegno
          ordinario, fermo restando l'informazione, la  consultazione
          e l'esame congiunto che devono essere svolti anche  in  via
          telematica entro i tre giorni  successivi  a  quello  della
          comunicazione preventiva. La domanda, a pena di  decadenza,
          deve essere presentata entro la fine del mese successivo  a
          quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione  o
          di riduzione dell'attivita' lavorativa e  non  e'  soggetta
          alla verifica dei requisiti  di  cui  all'articolo  11  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                2-bis. Il  termine  di  presentazione  delle  domande
          riferite   a   periodi   di   sospensione    o    riduzione
          dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23
          febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'  fissato,  a  pena  di
          decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
          di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
          presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a  cui
          avrebbero avuto diritto o comunque con errori  o  omissioni
          che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare  la
          domanda nelle modalita'  corrette,  a  pena  di  decadenza,
          entro trenta giorni dalla comunicazione  dell'errore  nella
          precedente  istanza  da   parte   dell'amministrazione   di
          riferimento, anche nelle more della  revoca  dell'eventuale
          provvedimento di concessione  emanato  dall'amministrazione
          competente. La predetta domanda, presentata nelle modalita'
          corrette, e' considerata comunque tempestiva se  presentata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. 
                3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione
          salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
          non  sono  conteggiati  ai   fini   dei   limiti   previsti
          dall'articolo 4, commi 1 e 2,  e  dagli  articoli  12,  29,
          comma 3, 30, comma 1,  e  39  del  decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini  delle
          successive   richieste.   Limitatamente    all'anno    2020
          all'assegno ordinario garantito dal Fondo  di  integrazione
          salariale  non  si  applica  il  tetto  aziendale  di   cui
          all'articolo 29, comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale
          operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e'  concesso  in
          deroga  ai  limiti  di  fruizione   riferiti   al   singolo
          lavoratore e al numero di giornate lavorative  da  svolgere
          presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della  legge
          8 agosto 1972,  n.  457.  I  periodi  di  trattamento  sono
          concessi per una durata massima di novanta giorni,  dal  23
          febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del
          periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati  ai
          fini  delle  successive  richieste.   Per   assicurare   la
          celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a
          carico del trattamento  di  CISOA  con  causale  "emergenza
          COVID-19"    sono    concesse    dalla    sede    dell'INPS
          territorialmente competente, in deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 14 della legge 8  agosto  1972,  n.  457.  La
          domanda  di  CISOA  deve  essere  presentata,  a  pena   di
          decadenza, entro la fine del mese successivo  a  quello  in
          cui   ha   avuto   inizio   il   periodo   di   sospensione
          dell'attivita'  lavorativa.  Il  termine  di  presentazione
          delle   domande   riferite   a   periodi   di   sospensione
          dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23
          febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'  fissato,  a  pena  di
          decadenza, al 15 luglio 2020. Per i  lavoratori  dipendenti
          di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il
          trattamento di CISOA, puo'  essere  presentata  domanda  di
          concessione del trattamento di  integrazione  salariale  in
          deroga, ai sensi dell'articolo 22. 
                4. Limitatamente ai periodi di trattamento  ordinario
          di integrazione salariale e assegno ordinario  concessi  ai
          sensi del  comma  1  e  in  considerazione  della  relativa
          fattispecie non si applica quanto previsto  dagli  articoli
          5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 e' concesso,
          per la durata e limitatamente al periodo indicati al  comma
          1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori  di  lavoro
          iscritti al  Fondo  di  integrazione  salariale  (FIS)  che
          occupano  mediamente  piu'  di  5   dipendenti.   L'assegno
          ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
          di  lavoro  puo'  essere  concesso  con  la  modalita'   di
          pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. 
                6.  I  Fondi  di  cui  all'articolo  27  del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  1  con
          le medesime modalita' di  cui  al  presente  articolo.  Gli
          oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono  a
          carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.600 milioni
          di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai  rispettivi
          Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze. 
                6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono assegnate ai
          rispettivi Fondi con uno o piu' decreti  del  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite  previo
          monitoraggio da parte dei Fondi stessi  dell'andamento  del
          costo della prestazione, relativamente alle  istanze  degli
          aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e  secondo
          le indicazioni fornite dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. 
                6-ter. I Fondi di cui  all'articolo  26  del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  1  con
          le medesime modalita' di  cui  al  presente  articolo.  Gli
          oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono  a
          carico del bilancio dello Stato nel limite di  250  milioni
          di euro per l'anno 2020. Le  risorse  di  cui  al  presente
          comma  sono  assegnate  ai  rispettivi  Fondi  dall'INPS  e
          trasferite previo monitoraggio da parte  dei  Fondi  stessi
          dell'andamento del costo della  prestazione,  relativamente
          alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del  limite
          di spesa. 
                7. I fondi di solidarieta' bilaterali del Trentino  e
          dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo  40  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148,  garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1,  con
          le medesime modalita' del presente articolo. 
                8. I lavoratori destinatari delle  norme  di  cui  al
          presente articolo  devono  risultare  alle  dipendenze  dei
          datori di lavoro richiedenti la prestazione alla  data  del
          25 marzo 2020 e ai lavoratori  stessi  non  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                9. Le prestazioni di sostegno al reddito  di  cui  ai
          commi da  1  a  5  e  7  e  di  cui  all'articolo  21  sono
          riconosciute nel limite massimo di spesa  pari  a  11.599,1
          milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del limite di spesa di cui  al  primo  periodo
          del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
          emerga che e' stato raggiunto anche in via  prospettica  il
          limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione
          ulteriori domande. 
                10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi  da
          1 a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                10-bis. I datori di lavoro con unita' produttive site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  l  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche'
          i datori di lavoro che  non  hanno  sede  legale  o  unita'
          produttiva od operativa nei comuni suddetti,  limitatamente
          ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti
          comuni,  possono  presentare  domanda  di  concessione  del
          trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale  o   di
          accesso  all'assegno  ordinario  con   causale   "emergenza
          COVID-19", per un periodo aggiuntivo non  superiore  a  tre
          mesi. L'assegno  ordinario  di  cui  al  primo  periodo  e'
          concesso anche ai lavoratori dipendenti  presso  datori  di
          lavoro iscritti al Fondo di  integrazione  salariale  (FIS)
          che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti.  Al  predetto
          trattamento non  si  applica  il  tetto  aziendale  di  cui
          all'articolo 29, comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 148 del 2015. 
                10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di  cui
          al comma 10-bis sono riconosciute  nel  limite  massimo  di
          spesa pari a 5,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  con
          riferimento  al  trattamento  ordinario   di   integrazione
          salariale e a 4,4 milioni  di  euro  per  l'anno  2020  con
          riferimento alla prestazione di assegno  ordinario.  L'INPS
          provvede al monitoraggio dei limiti  di  spesa  di  cui  al
          primo periodo del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche  in  via
          prospettica il  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
          considerazione ulteriori domande. 
                10-quater. Agli oneri derivanti dai  commi  10-bis  e
          10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
          per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,  comma
          1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.» 
                «Art. 19-bis (Norma di interpretazione  autentica  in
          materia di accesso agli ammortizzatori  sociali  e  rinnovo
          dei contratti a  termine).  -  1.  Considerata  l'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  ai  datori  di  lavoro   che
          accedono agli ammortizzatori sociali di cui  agli  articoli
          da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi  indicati,
          e' consentita la possibilita', in deroga alle previsioni di
          cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma  2,  e
          32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15  giugno
          2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo
          o alla proroga dei contratti a tempo determinato,  anche  a
          scopo di somministrazione.» 
                «Art.  20  (Trattamento  ordinario  di   integrazione
          salariale per le aziende  che  si  trovano  gia'  in  Cassa
          integrazione straordinaria). - 1. Le aziende che alla  data
          del 23 febbraio 2020  hanno  in  corso  un  trattamento  di
          integrazione salariale  straordinario,  possono  presentare
          domanda  di  concessione  del  trattamento   ordinario   di
          integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per  una
          durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
          23  febbraio  2020  al  31  agosto  2020,  incrementate  di
          ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i  soli
          datori di lavoro che abbiano interamente fruito il  periodo
          precedentemente  concesso.  E'  altresi'  riconosciuto   un
          eventuale ulteriore periodo di durata  massima  di  quattro
          settimane di trattamento  di  cui  al  presente  comma  per
          periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
          fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. La concessione  del
          trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento
          di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione
          del trattamento ordinario di  integrazione  salariale  puo'
          riguardare anche i medesimi  lavoratori  beneficiari  delle
          integrazioni salariali  straordinarie  a  totale  copertura
          dell'orario di lavoro. 
                2.  La  concessione  del  trattamento  ordinario   di
          integrazione  salariale  e'  subordinata  alla  sospensione
          degli effetti della concessione  della  cassa  integrazione
          straordinaria precedentemente  autorizzata  e  il  relativo
          periodo di trattamento ordinario di integrazione  salariale
          concesso ai sensi dell'articolo 19 non  e'  conteggiato  ai
          fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1  e  2,  e
          dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 148. 
                3. Limitatamente ai periodi di trattamento  ordinario
          di integrazione salariale concessi ai sensi del comma  1  e
          in considerazione della relativa fattispecie non si applica
          quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo  14
          settembre 2015, n. 148. 
                4.  In  considerazione  della  limitata  operativita'
          conseguente alle misure  di  contenimento  per  l'emergenza
          sanitaria, in via transitoria  all'espletamento  dell'esame
          congiunto e alla presentazione delle relative  istanze  per
          l'accesso  ai  trattamenti  straordinari  di   integrazione
          salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  limitatamente  ai
          termini procedimentali. 
                5. Le prestazioni di sostegno al reddito  di  cui  ai
          commi da 1 a 3 sono  riconosciute  nel  limite  massimo  di
          spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del limite  di  spesa  di  cui  al
          primo periodo del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche  in  via
          prospettica il  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
          considerazione ulteriori domande. 
                6. 
                7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
          a 5 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                7-bis. I datori di lavoro con unita' produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  che
          alla  data  del  23  febbraio  2020  hanno  in   corso   un
          trattamento  di   integrazione   salariale   straordinario,
          possono presentare domanda di concessione  del  trattamento
          ordinario di integrazione salariale ai sensi  dell'articolo
          19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel
          limite massimo di spesa pari a  0,9  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da  1
          a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
          cui al  primo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal
          predetto monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche
          in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
          considerazione ulteriori domande. 
                7-ter.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  7-bis  si
          provvede a valere  sulle  risorse  del  Fondo  sociale  per
          occupazione e formazione di cui all'articolo 18,  comma  1,
          lettera a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.» 
                «Art. 21 (Trattamento  di  assegno  ordinario  per  i
          datori di  lavoro  che  hanno  trattamenti  di  assegni  di
          solidarieta' in corso). - 1. I datori di  lavoro,  iscritti
          al Fondo di integrazione salariale, che alla  data  del  23
          febbraio 2020 hanno in corso un  assegno  di  solidarieta',
          possono  presentare  domanda  di  concessione  dell'assegno
          ordinario ai sensi dell'articolo  19  per  un  periodo  non
          superiore a nove  settimane.  La  concessione  dell'assegno
          ordinario sospende e sostituisce l'assegno di  solidarieta'
          gia' in corso. La concessione dell'assegno  ordinario  puo'
          riguardare  anche   i   medesimi   lavoratori   beneficiari
          dell'assegno di solidarieta' a totale copertura dell'orario
          di lavoro. 
                2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno  di
          solidarieta' e assegno  ordinario  concesso  ai  sensi  del
          comma 1 non sono conteggiati ai fini  dei  limiti  previsti
          dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma  3,
          del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                3. Le prestazioni di sostegno al reddito  di  cui  ai
          commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di  quanto  previsto
          dall'articolo 19, comma 9. 
                4. Limitatamente  ai  periodi  di  assegno  ordinario
          concessi ai sensi del comma 1  e  in  considerazione  della
          relativa  fattispecie  non  si  applica   quanto   previsto
          dall'articolo 29, comma 8,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                5. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
                «Art.   22   (Nuove   disposizioni   per   la   Cassa
          integrazione  in  deroga).  -  1.  Le  Regioni  e  Province
          autonome, con riferimento ai datori di lavoro  del  settore
          privato, ivi inclusi quelli agricoli,  della  pesca  e  del
          terzo  settore  compresi  gli  enti  religiosi   civilmente
          riconosciuti, per  i  quali  non  trovino  applicazione  le
          tutele previste dalle vigenti disposizioni  in  materia  di
          sospensione o riduzione di orario, in costanza di  rapporto
          di   lavoro,   possono    riconoscere,    in    conseguenza
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  previo  accordo
          che puo' essere concluso anche in  via  telematica  con  le
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro,
          trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga,  per
          la durata della riduzione o  sospensione  del  rapporto  di
          lavoro e comunque per un periodo non superiore  a  per  una
          durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
          23  febbraio  2020  al  31  agosto  2020,  incrementate  di
          ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i  soli
          datori di  lavoro  ai  quali  sia  stato  interamente  gia'
          autorizzato un  periodo  di  nove  settimane.  Le  predette
          ulteriori cinque settimane  sono  riconosciute  secondo  le
          modalita' di cui all'articolo  22-ter  e  tenuto  conto  di
          quanto disciplinato dall'articolo  22-quater.  E'  altresi'
          riconosciuto  un  eventuale  ulteriore  periodo  di  durata
          massima di quattro  settimane  di  trattamento  di  cui  al
          presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020
          al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo  22-ter.
          Per i  datori  di  lavoro  dei  settori  turismo,  fiere  e
          congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e  sale
          cinematografiche, e'  possibile  usufruire  delle  predette
          quattro settimane anche  per  periodi  precedenti  al  1  °
          settembre a condizione che i medesimi  abbiano  interamente
          fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata
          massima di quattordici settimane.  Per  i  lavoratori  sono
          riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri
          accessori.  Il  trattamento  di  cui  al  presente   comma,
          limitatamente ai lavoratori del settore  agricolo,  per  le
          ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei  limiti
          ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai  fini  del  calcolo
          delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo  di
          cui al presente comma non e'  richiesto  per  i  datori  di
          lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. 
                1-bis. I  lavoratori  dipendenti  iscritti  al  Fondo
          Pensione  Sportivi  Professionisti  che,   nella   stagione
          sportiva   2019-2020,    hanno    percepito    retribuzioni
          contrattuali lorde non  superiori  a  50.000  euro  possono
          accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al
          comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di
          nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga,
          di cui al presente comma, dovranno  essere  presentate  dai
          datori di lavoro all'INPS, secondo le modalita' che saranno
          indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le  domande
          gia' presentate alle regioni o province autonome di  Trento
          e Bolzano, che provvederanno  ad  autorizzarle  nei  limiti
          delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione
          sportiva non  potranno  essere  autorizzate  piu'  di  nove
          settimane complessive; esclusivamente per  le  associazioni
          aventi sede nelle regioni di cui  al  comma  8  quater,  le
          regioni  potranno  autorizzare  periodi  fino   a   tredici
          settimane,  nei  limiti  delle  risorse  ivi  previste.  La
          retribuzione contrattuale utile per l'accesso  alla  misura
          viene dichiarata  dal  datore  di  lavoro.  Le  federazioni
          sportive  e  l'INPS,  attraverso  la  stipula  di  apposite
          convenzioni, possono scambiarsi i dati,  per  i  rispettivi
          fini  istituzionali,  riguardo   all'individuazione   della
          retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed  importi
          di  CIG  in  deroga,  di  cui   al   presente   comma.   Al
          riconoscimento dei benefici di cui  al  presente  comma  si
          provvede,  relativamente  al  riconoscimento   delle   nove
          settimane di competenza INPS, nel limite massimo  di  spesa
          di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. 
                2. Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  1  i
          datori di lavoro domestico. 
                3. Il trattamento di  cui  al  presente  articolo  e'
          riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di  euro
          per l'anno  2020,  a  decorrere  dal  23  febbraio  2020  e
          limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del  25
          marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
          comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
          uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
          quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro  e
          delle politiche sociali  per  i  trattamenti  concessi  dal
          medesimo Ministero ai sensi del comma 4. 
                4. I trattamenti di cui  al  presente  articolo  sono
          concessi  con  decreto  delle  regioni  e  delle   province
          autonome interessate, da trasmettere all'INPS in  modalita'
          telematica entro  quarantotto  ore  dall'adozione,  la  cui
          efficacia e' in ogni caso  subordinata  alla  verifica  del
          rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le  regioni
          e  le  province  autonome,   unitamente   al   decreto   di
          concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
          provvede all'erogazione delle predette prestazioni,  previa
          verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
          di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
          regioni  e  alle  province  autonome,  che  le  istruiscono
          secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e  alle
          province  autonome  interessate.   Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga che e' stato raggiunto,  anche  in  via
          prospettica il limite di spesa, le regioni  e  le  province
          autonome  non  potranno  in  ogni   caso   emettere   altri
          provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui  al
          comma 3 e'  stabilito  il  numero  di  regioni  o  province
          autonome in cui sono localizzate le unita'  produttive  del
          medesimo datore  di  lavoro,  al  di  sopra  del  quale  il
          trattamento e' riconosciuto  dal  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
                4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e  ai
          fini   della   relativa   attuazione,    l'INPS    comunica
          settimanalmente al Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  le
          risultanze, anche in via prospettica, delle  autorizzazioni
          e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite  tra
          le singole regioni e province  autonome.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze  da  adottare
          entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
          ripartite   e   non   corrispondenti   ad    autorizzazioni
          riconosciute e le somme non ripartite al fine  di  renderle
          disponibili all'INPS per le finalita' di  cui  all'articolo
          22-ter, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  126,
          commi 7 e 8. 
                5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti  di
          cui al comma 1, destinate alle Province autonome di  Trento
          e di  Bolzano,  sono  trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che  autorizzano  le
          relative prestazioni. Le funzioni previste per le  province
          autonome al comma  4  si  intendono  riferite  ai  predetti
          Fondi. 
                5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5  affluiscono  anche
          le risorse non utilizzate di  cui  all'articolo  44,  comma
          6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,
          in alternativa alla destinazione alle  azioni  di  politica
          attiva del lavoro previste dal medesimo articolo. 
                5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti
          di cui al comma 5,  destinate  alle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano,  trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  possono  essere
          utilizzate dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
          a condizione che alla  copertura  del  relativo  fabbisogno
          finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
          finalita'  di   assicurare   ai   lavoratori   una   tutela
          integrativa rispetto a prestazioni  connesse  alla  perdita
          del posto di lavoro previste  dalla  normativa  vigente.  I
          rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  autorizzano
          le relative prestazioni. 
                5-quater.  Le  risorse  finanziarie  dei   Fondi   di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  possono  essere
          utilizzate dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
          a condizione che alla  copertura  del  relativo  fabbisogno
          finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
          finalita'  di   assicurare   ai   lavoratori   una   tutela
          integrativa rispetto a prestazioni connesse  a  trattamenti
          di integrazione salariale  ordinaria,  straordinaria  e  in
          deroga  previste  dalla  normativa  vigente.  I  rispettivi
          Fondi, costituiti ai sensi  dell'articolo  40  del  decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  autorizzano  le
          relative prestazioni. 
                6. Per il trattamento  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma  2,
          primo periodo, del presente decreto.  Il  trattamento  puo'
          essere  concesso  esclusivamente  con   la   modalita'   di
          pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.  Le
          domande devono essere  presentate,  a  pena  di  decadenza,
          entro la fine del mese successivo a quello in cui ha  avuto
          inizio  il  periodo   di   sospensione   o   di   riduzione
          dell'attivita' lavorativa. In sede di  prima  applicazione,
          il  termine  di  cui  al  terzo  periodo  e'  stabilito  al
          trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
          del decreto-legge 16 giugno 2020, n.  52,  se  tale  ultimo
          termine e' posteriore a quello  determinato  ai  sensi  del
          terzo  periodo.  Per  le  domande  riferite  a  periodi  di
          sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
          avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30  aprile  2020,
          il termine e' fissato, a pena di decadenza,  al  15  luglio
          2020.  Indipendentemente  dal  periodo  di  riferimento,  i
          datori  di  lavoro  che  abbiano  erroneamente   presentato
          domanda per trattamenti diversi da quelli a  cui  avrebbero
          avuto diritto o comunque con  errori  o  omissioni  che  ne
          hanno  impedito  l'  accettazione  possono  presentare   la
          domanda nelle modalita'  corrette,  a  pena  di  decadenza,
          entro trenta giorni dalla comunicazione  dell'errore  nella
          precedente  istanza  da   parte   dell'amministrazione   di
          riferimento, anche nelle more della  revoca  dell'eventuale
          provvedimento di concessione  emanato  dall'amministrazione
          competente; la predetta domanda, presentata nelle modalita'
          corrette, e' considerata comunque tempestiva se  presentata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e'
          obbligato ad inviare all'Istituto tutti  i  dati  necessari
          per il pagamento dell'integrazione  salariale,  secondo  le
          modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine  del  mese
          successivo a quello in  cui  e'  collocato  il  periodo  di
          integrazione salariale, ovvero,  se  posteriore,  entro  il
          termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
          concessione. In sede di prima applicazione, il  termine  di
          cui al settimo periodo e' stabilito  al  trentesimo  giorno
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
          a  quello  determinato  ai  sensi  del   settimo   periodo.
          Trascorso inutilmente  tale  termine,  il  pagamento  della
          prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
          del datore di lavoro inadempiente. 
                6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro  di  cui
          all'ultimo periodo del comma 4 il  trattamento  di  cui  al
          comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
          cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo  14  settembre
          2015, n. 148. 
                7. 
                8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
          a 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                8-bis. I datori di lavoro con unita' produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,
          nonche' i datori di lavoro che  non  hanno  sede  legale  o
          unita'  produttiva  od  operativa  nei   comuni   suddetti,
          limitatamente  ai   lavoratori   in   forza   residenti   o
          domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
          di cassa integrazione salariale in deroga, per  un  periodo
          aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla  data
          del 23 febbraio 2020, in base  alla  procedura  di  cui  al
          presente articolo. 
                8-ter. Il  trattamento  di  cui  al  comma  8-bis  e'
          riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
          di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse  del  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2. 
                8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis,
          le  Regioni  Lombardia,  Veneto  ed   Emilia-Romagna,   con
          riferimento ai datori di lavoro con unita'  produttive  ivi
          situate nonche' ai datori di  lavoro  che  non  hanno  sede
          legale o unita'  produttiva  od  operativa  nelle  predette
          regioni, limitatamente ai lavoratori in forza  residenti  o
          domiciliati nelle  medesime  regioni,  possono  riconoscere
          trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga,  per
          un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo  a
          quello di cui al comma 1 e autorizzabile  con  il  medesimo
          provvedimento di concessione.  Al  trattamento  di  cui  al
          presente comma si applica la procedura di cui  al  presente
          articolo. Per il riconoscimento dei  trattamenti  da  parte
          delle regioni di cui al presente comma, i limiti di  spesa,
          per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate  in
          esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
          ammontare pari  a  135  milioni  di  euro  per  la  regione
          Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto  e  a
          25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna. 
                8-quinquies. Agli oneri di cui al comma  8-quater  si
          provvede a valere sulle risorse assegnate alle  regioni  di
          cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate,  ai  sensi
          dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
          politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.» 
                «Art. 22-bis (Iniziativa di  solidarieta'  in  favore
          dei famigliari degli esercenti  le  professioni  sanitarie,
          degli esercenti la  professione  di  assistente  sociale  e
          operatori socio-sanitari). - 1. Presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei  ministri  e'  istituito  un  fondo  con  una
          dotazione di 10 milioni di euro per l'anno  2020  destinato
          all'adozione di iniziative di  solidarieta'  a  favore  dei
          famigliari degli esercenti le professioni sanitarie,  degli
          esercenti la professione  di  assistente  sociale  e  degli
          operatori  socio-sanitari,  impegnati   nelle   azioni   di
          contenimento e gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, che durante lo stato di emergenza deliberato  dal
          Consiglio  dei  ministri  il  31   gennaio   2020   abbiano
          contratto,  in  conseguenza  dell'attivita'   di   servizio
          prestata, una patologia alla quale sia conseguita la  morte
          per effetto diretto  o  "come  concausa"  del  contagio  da
          COVID-19. 
                2. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri sono individuate le modalita'  di  attuazione  del
          comma 1. 
                3. Agli oneri derivanti dal comma 1  si  provvede  ai
          sensi dell'articolo 126.» 
                «Art.   22-ter   (Ulteriore    finanziamento    delle
          integrazioni salariali). - 1. Al fine di garantire, qualora
          necessario per  il  prolungarsi  degli  effetti  sul  piano
          occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la
          possibilita' di  una  piu'  ampia  forma  di  tutela  delle
          posizioni  lavorative  rispetto  a  quella  assicurata  dai
          rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da  19  a
          22 e' istituito nell'ambito dello stato di  previsione  del
          Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  apposito
          capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020  pari  a
          2.573,2  milioni  di  euro.  Le   predette   risorse,   che
          costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono
          essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli  articoli
          26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,
          per il rifinanziamento delle specifiche misure  di  cui  al
          primo periodo del presente comma con uno o piu' decreti del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare
          entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi di  finanza
          pubblica, prevedendo eventualmente anche  l'estensione  del
          periodo massimo di durata dei trattamenti  di  integrazione
          salariale di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo,
          nonche' per un massimo di quattro settimane fruibili per  i
          periodi decorrenti dal 1°  settembre  al  31  ottobre  2020
          limitatamente ai datori di lavoro che  abbiano  interamente
          fruito il periodo massimo  di  quattordici  settimane  come
          disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i trattamenti
          di cui all'articolo 22, dal presente comma. 
                2.Qualora     dall'attivita'     di      monitoraggio
          relativamente  ai  trattamenti  concessi  ai  sensi   degli
          articoli da 19 a 22 dovessero  emergere  economie  rispetto
          alle somme stanziate le stesse possono essere utilizzate ai
          sensi del comma 1 nell'ambito dei decreti ivi previsti.» 
                «Art.   22-quater   (Trattamento   di    integrazione
          salariale   in   deroga   "Emergenza   Covid-19"   concesso
          dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale). -  1.  I
          trattamenti di integrazione  salariale  in  deroga  di  cui
          all'articolo 22, per periodi  successivi  alle  prime  nove
          settimane  riconosciuti  dalle   Regioni,   sono   concessi
          dall'Inps a domanda del datore di lavoro la  cui  efficacia
          e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto  dei
          limiti di spesa di cui al  comma  5.  I  datori  di  lavoro
          inviano  telematicamente  la  domanda  con  la  lista   dei
          beneficiari all'Inps indicando le ore  di  sospensione  per
          ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps
          provvede all'erogazione delle predette prestazioni,  previa
          verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
          di spesa di cui al comma 5. L'Inps provvede al monitoraggio
          del rispetto del limite di spesa, fornendo i  risultati  di
          tale attivita' al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
          Qualora dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  e'  stato
          raggiunto, anche in via prospettica  il  limite  di  spesa,
          l'Inps non potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti
          concessori. Per i datori di lavoro  con  unita'  produttive
          site in piu' regioni o province autonome il trattamento  di
          cui al  presente  articolo  puo'  essere  riconosciuto  dal
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Nel decreto
          di cui al comma 5 e'  stabilito  il  numero  di  regioni  o
          province  autonome  in  cui  sono  localizzate  le   unita'
          produttive del medesimo datore di lavoro, al di  sopra  del
          quale  il  trattamento   e'   riconosciuto   dal   predetto
          Ministero. 
                2. Per le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
          rimane fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5. 
                3. La domanda di concessione del trattamento  di  cui
          al comma 1 deve essere presentata,  a  pena  di  decadenza,
          alla sede dell'INPS territorialmente competente,  entro  la
          fine del mese successivo a quello in cui ha,  avuto  inizio
          il periodo di sospensione  o  di  riduzione  dell'attivita'
          lavorativa. In sede di prima applicazione,  il  termine  di
          cui al primo periodo  e'  stabilito  al  trentesimo  giorno
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
          a quello determinato ai sensi del  primo  periodo.  Per  le
          domande riferite  a  periodi  di  sospensione  o  riduzione
          dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23
          febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a
          pena di decadenza, al 15 luglio 2020. 
                4. Il datore di lavoro che si  avvale  del  pagamento
          diretto  da  parte  dell'INPS  trasmette  la   domanda   di
          concessione del trattamento di cui al  comma  1,  entro  il
          quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di  sospensione
          o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente  ai  dati
          essenziali   per   il    calcolo    e    l'erogazione    di
          un'anticipazione della prestazione ai  lavoratori,  con  le
          modalita' indicate dall'INPS. Per  le  domande  riferite  a
          periodi   di   sospensione   o   riduzione   dell'attivita'
          lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e
          il 30 aprile 2020, il termine di cui al  primo  periodo  e'
          fissato, a pena di decadenza, al  15  luglio  2020.  L'INPS
          autorizza   l'accoglimento   della   domanda   e    dispone
          l'anticipazione  del  pagamento   del   trattamento   entro
          quindici giorni dal ricevimento della  domanda  stessa.  La
          misura dell'anticipazione e'  calcolata  sul  quaranta  per
          cento delle ore autorizzate nell'intero periodo. A  seguito
          della successiva trasmissione completa dei  dati  da  parte
          del datore di lavoro,  l'INPS  provvede  al  pagamento  del
          trattamento residuo o al recupero nei confronti del  datore
          di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
          L'INPS disciplina le modalita' operative  del  procedimento
          previsto dalla presente disposizione. Il datore  di  lavoro
          e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari
          per il pagamento dell'integrazione  salariale,  secondo  le
          modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine  del  mese
          successivo a quello in  cui  e'  collocato  il  periodo  di
          integrazione salariale, ovvero,  se  posteriore,  entro  il
          termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
          concessione. In sede di prima applicazione, il  termine  di
          cui al settimo periodo e' stabilito  al  trentesimo  giorno
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
          a  quello  determinato  ai  sensi  del   settimo   periodo.
          Trascorso inutilmente  tale  termine,  il  pagamento  della
          prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
          del datore di lavoro inadempiente. 
                5. Il trattamento di  cui  al  presente  articolo  e'
          riconosciuto nel limite massimo  di  cui  all'articolo  22,
          comma 3 al netto delle risorse gia' destinate dalle Regioni
          a valere sul medesimo limite  di  spesa,  limitatamente  ai
          dipendenti gia' in forza alla data del 25 marzo  2020.  Con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro  15  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto sono stabilite le modalita' di  attuazione
          del presente articolo e la ripartizione del limite di spesa
          complessivo  di  cui  all'articolo  22,  comma  3   tra   i
          differenti    soggetti    istituzionali     preposti     al
          riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo  articolo
          22. 
                6. Con il medesimo decreto  di  cui  al  comma  5  e'
          stabilita la quota delle risorse riservata al Ministero del
          lavoro e delle politiche sociali per i trattamenti concessi
          dal  medesimo  Ministero  ai  sensi  del  comma  5   ultimo
          periodo.» 
                «Art. 22-quinquies (Modifiche  al  pagamento  diretto
          del  trattamento  di  cassa  integrazione  ordinaria  e  di
          assegno ordinario).  -  1.  Le  richieste  di  integrazione
          salariale a pagamento diretto previste agli articoli da  19
          a  21  presentate  a  decorrere   dal   trentesimo   giorno
          successivo alla data di entrata in  vigore  della  presente
          disposizione  sono  disciplinate  dalla  procedura  di  cui
          all'articolo 22-quater, comma 3." 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1  del  citato
          decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito  con
          modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
                «Art. 1  (Nuovi  trattamenti  di  cassa  integrazione
          ordinaria,  assegno  ordinario  e  cassa  integrazione   in
          deroga). - 1. I  datori  di  lavoro  che,  nell'anno  2020,
          sospendono o riducono  l'attivita'  lavorativa  per  eventi
          riconducibili  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
          possono presentare domanda di concessione  dei  trattamenti
          di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e  cassa
          integrazione in  deroga  di  cui  agli  articoli  da  19  a
          22-quinquies  del  decreto-legge  17  marzo   2020,   n.18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27 e successive modificazioni, per una durata massima di
          nove settimane, incrementate di  ulteriori  nove  settimane
          secondo le modalita' previste al comma  2.  Le  complessive
          diciotto settimane  devono  essere  collocate  nel  periodo
          ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con
          riferimento a tale periodo, le predette diciotto  settimane
          costituiscono la durata massima che puo'  essere  richiesta
          con   causale   COVID-19.   I   periodi   di   integrazione
          precedentemente  richiesti  e  autorizzati  ai  sensi   del
          predetto decreto-legge n. 18  del  2020,  collocati,  anche
          parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020  sono
          imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane di cui
          al presente comma. 
                2. Le ulteriori nove settimane di trattamenti, di cui
          al comma 1, sono riconosciute esclusivamente ai  datori  di
          lavoro ai quali sia stato gia' interamente  autorizzato  il
          precedente periodo di nove settimane,  decorso  il  periodo
          autorizzato. I datori di lavoro che presentano domanda  per
          periodi  di  integrazione  relativi  alle  ulteriori   nove
          settimane  di  cui  al  comma  1  versano   un   contributo
          addizionale determinato sulla base  del  raffronto  tra  il
          fatturato aziendale del primo semestre 2020  e  quello  del
          corrispondente semestre 2019, pari: 
                  a) al 9 per cento della  retribuzione  globale  che
          sarebbe spettata al lavoratore per le  ore  di  lavoro  non
          prestate durante la sospensione o riduzione  dell'attivita'
          lavorativa, per i datori di  lavoro  che  hanno  avuto  una
          riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; 
                  b) al 18 per cento della retribuzione  globale  che
          sarebbe spettata al lavoratore per le  ore  di  lavoro  non
          prestate durante la sospensione o riduzione  dell'attivita'
          lavorativa, per i datori di  lavoro  che  non  hanno  avuto
          alcuna riduzione del fatturato. 
                3. Il contributo addizionale non e' dovuto dai datori
          di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari
          o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno  avviato
          l'attivita' di impresa  successivamente  al  primo  gennaio
          2019. 
                4. Ai fini dell'accesso alle ulteriori nove settimane
          di cui al comma 2, il  datore  di  lavoro  deve  presentare
          all'INPS domanda di concessione nella quale  autocertifica,
          ai sensi di quanto previsto dall'articolo  47  del  decreto
          del Presidente della Repubblica del 28  dicembre  2000,  n.
          445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del  fatturato
          di cui al comma 3. L'INPS autorizza i trattamenti di cui al
          presente articolo e, sulla  base  della  autocertificazione
          allegata alla domanda, individua l'aliquota del  contributo
          addizionale che il datore di lavoro e' tenuto a  versare  a
          partire dal periodo di paga successivo al provvedimento  di
          concessione dell'integrazione  salariale.  In  mancanza  di
          autocertificazione, si applica l'aliquota del 18 per  cento
          di cui al comma 2, lettera b). Sono  comunque  disposte  le
          necessarie  verifiche   relative   alla   sussistenza   dei
          requisiti richiesti  e  autocertificati  per  l'accesso  ai
          trattamenti di integrazione salariale di  cui  al  presente
          articolo, ai fini delle  quali  l'INPS  e  l'Agenzia  delle
          entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati. 
                5. Le domande di accesso ai  trattamenti  di  cui  al
          presente articolo devono essere inoltrate all'INPS, a  pena
          di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in
          cui  ha  avuto  inizio  il  periodo  di  sospensione  o  di
          riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In  fase  di  prima
          applicazione, il termine di decadenza di  cui  al  presente
          comma e' fissato entro la fine del mese successivo a quello
          di entrata in vigore del presente decreto. 
                6. In caso di pagamento diretto delle prestazioni  di
          cui al presente articolo da parte dell'INPS, il  datore  di
          lavoro e' tenuto  ad  inviare  all'Istituto  tutti  i  dati
          necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione
          salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui
          e' collocato il periodo di integrazione salariale,  ovvero,
          se  posteriore,  entro  il   termine   di   trenta   giorni
          dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede  di
          prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono
          spostati al  trentesimo  giorno  successivo  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto se tale ultima  data
          e' posteriore a quella di cui al primo  periodo.  Trascorsi
          inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione  e
          gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di
          lavoro inadempiente. 
                7.  I  Fondi  di  cui  all'articolo  27  del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  1  con
          le medesime modalita'  di  cui  al  presente  articolo.  Il
          concorso del bilancio dello  Stato  agli  oneri  finanziari
          relativi alla predetta prestazione e' stabilito nel  limite
          massimo di 1.600 milioni di  euro  per  l'anno  2020;  tale
          importo e' assegnato ai rispettivi Fondi  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.  Le  risorse
          di cui al presente  comma  sono  trasferite  ai  rispettivi
          Fondi con uno o piu' decreti del  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte
          dei   Fondi   stessi   dell'andamento   del   costo   della
          prestazione,  relativamente  alle  istanze   degli   aventi
          diritto, nel rispetto del limite  di  spesa  e  secondo  le
          indicazioni  fornite  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali. 
                8. Il trattamento  di  cassa  integrazione  salariale
          operai agricoli (CISOA), ai sensi dell'articolo  19,  comma
          3-bis, del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, richiesto
          per eventi riconducibili  all'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19, e' concesso, in deroga  ai  limiti  di  fruizione
          riferiti al singolo lavoratore  e  al  numero  di  giornate
          lavorative da svolgere presso  la  stessa  azienda  di  cui
          all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457,  per  una
          durata massima di cinquanta giorni, nel periodo  ricompreso
          tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020. La domanda di CISOA
          deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la  fine
          del mese successivo a quello in  cui  ha  avuto  inizio  il
          periodo di sospensione dell'attivita' lavorativa. I periodi
          di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati  ai
          sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati,
          anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020
          sono imputati ai cinquanta giorni  stabiliti  dal  presente
          comma.  In  fase  di  prima  applicazione,  il  termine  di
          decadenza di cui al presente comma e' fissato entro la fine
          del mese successivo a  quello  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto. I periodi di integrazione autorizzati  ai
          sensi  dell'articolo  19,   comma   3-bis,   del   predetto
          decreto-legge n. 18 del  2020,  e  ai  sensi  del  presente
          articolo sono computati  ai  fini  del  raggiungimento  del
          requisito delle 181 giornate di effettivo  lavoro  previsto
          dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457. 
                9. I termini decadenziali di invio delle  domande  di
          accesso ai trattamenti collegati all'emergenza  COVID-19  e
          di trasmissione dei dati necessari per il pagamento  o  per
          il saldo degli stessi, compresi  quelli  differiti  in  via
          amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio  2020,  sono
          differiti al 31 agosto 2020. 
                10. I termini di invio delle domande  di  accesso  ai
          trattamenti   collegati   all'emergenza   COVID-19   e   di
          trasmissione dei dati necessari per il pagamento o  per  il
          saldo degli stessi che, in  applicazione  della  disciplina
          ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020  sono
          differiti al 30 settembre 2020. 
                11. I trattamenti di cui ai  commi  1,  2  e  8  sono
          concessi nel limite massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni
          di  euro,  ripartito  in  5.174  milioni  di  euro  per   i
          trattamenti  di  cassa  integrazione  ordinaria  e  assegno
          ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro
          per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai
          commi 1 e 2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di
          cui al comma 8. L'INPS provvede al monitoraggio del  limite
          di spesa di cui al presente  comma.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche  in  via
          prospettica il  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
          considerazione ulteriori domande. 
                12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 265,
          comma  9,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,   n.   34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, in relazione alle risorse di cui agli articoli da 68
          a 71 del predetto decreto-legge n. 34 del  2020,  a  valere
          sulle  medesime  risorse  possono  essere  riconosciuti   i
          periodi corrispondenti alle prime nove settimane di cui  al
          comma 1 del presente articolo. 
                13. All'onere derivante dal presente articolo pari  a
          7.804,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2.016,1 milioni
          di euro per l'anno  2021  in  termini  di  saldo  netto  da
          finanziare e a 4.789,3 milioni di euro per l'anno 2020 e  a
          1.224,6 milioni di euro  per  l'anno  2021  in  termini  di
          indebitamento  netto  e  fabbisogno  delle  amministrazioni
          pubbliche si provvede quanto a 223,1 milioni  di  euro  per
          l'anno 2020 e a  74,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2021
          mediante le maggiori entrate  derivanti  dal  comma  2  del
          presente  articolo  e  per  la  restante  quota  ai   sensi
          dell'articolo 114.» 
              - Il riferimento al testo del  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e' riportato
          nelle Note all'art. 5. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto  del
          Presidente della Repubblica del 28 dicembre  2000,  n.  445
          (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia di documentazione amministrativa): 
                «Art. 47 (R) - (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto
          di notorieta').  -  1.  L'atto  di  notorieta'  concernente
          stati, qualita' personali  o  fatti  che  siano  a  diretta
          conoscenza dell'interessato e' sostituito da  dichiarazione
          resa e sottoscritta dal medesimo con  la  osservanza  delle
          modalita' di cui all'articolo 38. (R) 
                2. La dichiarazione resa nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. (R) 
                3. Fatte salve le  eccezioni  espressamente  previste
          per legge, nei rapporti con la pubblica  amministrazione  e
          con i concessionari di pubblici servizi, tutti  gli  stati,
          le qualita' personali e i fatti non espressamente  indicati
          nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato  mediante
          la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 
                4.  Salvo  il  caso   in   cui   la   legge   preveda
          espressamente che  la  denuncia  all'Autorita'  di  Polizia
          Giudiziaria  e'  presupposto  necessario  per  attivare  il
          procedimento amministrativo di rilascio  del  duplicato  di
          documenti di riconoscimento o comunque attestanti  stati  e
          qualita' personali  dell'interessato,  lo  smarrimento  dei
          documenti medesimi e' comprovato  da  chi  ne  richiede  il
          duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  27  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali in costanza di rapporto di  lavoro,  in  attuazione
          della Legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                «Art.   27   (Fondi   di   solidarieta'    bilaterali
          alternativi). -  1.  In  alternativa  al  modello  previsto
          dall'articolo    26,    in    riferimento    ai     settori
          dell'artigianato e della  somministrazione  di  lavoro  nei
          quali,  in  considerazione  dell'operare   di   consolidati
          sistemi di bilateralita' e delle peculiari esigenze di tali
          settori,  le  organizzazioni  sindacali  e  imprenditoriali
          comparativamente piu' rappresentative a  livello  nazionale
          hanno adeguato alla data di entrata in vigore del  presente
          decreto le fonti  normative  e  istitutive  dei  rispettivi
          fondi bilaterali, ovvero dei  fondi  interprofessionali  di
          cui all'articolo 118 della legge n. 388  del  2000,  o  del
          fondo di cui all'articolo 12  del  decreto  legislativo  10
          settembre  2003,  n.   276,   alle   finalita'   perseguite
          dall'articolo 26, comma 1, si applicano le disposizioni  di
          cui ai commi seguenti. 
                2. Ove a seguito della trasformazione di cui al comma
          1 sia avvenuta la confluenza, in tutto o in  parte,  di  un
          fondo  interprofessionale  in  un  unico  fondo  bilaterale
          rimangono fermi  gli  obblighi  contributivi  previsti  dal
          predetto articolo 118 della legge n. 388  del  2000,  e  le
          risorse derivanti da  tali  obblighi  sono  vincolate  alle
          finalita' formative. 
                3. I fondi di cui al comma 1  assicurano  almeno  una
          delle seguenti prestazioni: 
                  a) un assegno di durata e misura  pari  all'assegno
          ordinario di cui all'articolo 30, comma 1; 
                  b) l'assegno di solidarieta'  di  cui  all'articolo
          31, eventualmente limitandone il periodo  massimo  previsto
          al comma 2 di tale articolo, prevedendo  in  ogni  caso  un
          periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un  biennio
          mobile. 
                4. I fondi  di  cui  al  comma  1  si  adeguano  alle
          disposizioni di cui al comma 3 entro il 31  dicembre  2015.
          In mancanza, i datori di lavoro,  che  occupano  mediamente
          piu'  di  5  dipendenti,  aderenti   ai   fondi   suddetti,
          confluiscono nel fondo di  integrazione  salariale  di  cui
          all'articolo 29, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e  possono
          richiedere   le   prestazioni   previste   dal   fondo   di
          integrazione salariale per  gli  eventi  di  sospensione  o
          riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio
          2016. 
                5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi  e
          i contratti collettivi definiscono: 
                  a)   un'aliquota   complessiva   di   contribuzione
          ordinaria di finanziamento non inferiore,  fatto  salvo  il
          caso di cui alla lettera e),  allo  0,45  per  cento  della
          retribuzione imponibile previdenziale a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2016, ripartita fra datore di lavoro  e  lavoratore
          secondo criteri che devono essere stabiliti da  un  accordo
          tra le parti sociali istitutive del fondo di cui al comma 1
          entro il 31 dicembre 2015, in difetto del quale i datori di
          lavoro, che  occupano  mediamente  piu'  di  5  dipendenti,
          aderenti al fondo di cui al comma 1, confluiscono nel fondo
          di  integrazione  salariale  di  cui  all'articolo   29   a
          decorrere dal 1°  gennaio  2016  e  possono  richiedere  le
          prestazioni previste dal medesimo fondo per gli  eventi  di
          sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere
          dal 1° luglio 2016; 
                  b) le tipologie di prestazioni  in  funzione  delle
          disponibilita' del fondo di cui al comma 1; 
                  c)   l'adeguamento   dell'aliquota   in    funzione
          dell'andamento della gestione  ovvero  la  rideterminazione
          delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
          tenendo presente in  via  previsionale  gli  andamenti  del
          relativo settore in relazione anche a quello piu'  generale
          dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario  del
          fondo di cui al comma 1; 
                  d) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
          al  comma  1  quota  parte  del  contributo  previsto   per
          l'eventuale fondo  interprofessionale  istituito  ai  sensi
          dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000; 
                  e) la possibilita' di far confluire al fondo di cui
          al  comma   1   quota   parte   del   contributo   previsto
          dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276  del  2003,
          prevedendo   un'aliquota   complessiva   di   contribuzione
          ordinaria di finanziamento del predetto fondo  a  esclusivo
          carico del datore di lavoro, in misura non  inferiore  allo
          0,30 per cento della retribuzione imponibile  previdenziale
          a decorrere dal 1° gennaio 2016; 
                  f) la possibilita' per il fondo di cui al  comma  1
          di avere le finalita' di  cui  all'articolo  26,  comma  9,
          lettere a) e b); 
                  g) criteri e requisiti per la gestione del fondo di
          cui al comma 1. 
                6. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze,  sentite  le  parti  sociali
          istitutive dei fondi bilaterali di cui  al  comma  1,  sono
          dettate disposizioni per determinare: 
                  a) criteri  volti  a  garantire  la  sostenibilita'
          finanziaria dei fondi; 
                  b) requisiti di professionalita' e onorabilita' dei
          soggetti preposti alla gestione dei fondi; 
                  c) criteri e  requisiti  per  la  contabilita'  dei
          fondi; 
                  d) modalita' volte  a  rafforzare  la  funzione  di
          controllo  sulla  corretta  gestione   dei   fondi   e   di
          monitoraggio  sull'andamento   delle   prestazioni,   anche
          attraverso  la  determinazione  di  standard  e   parametri
          omogenei.» 
                
              - Si riporta il testo degli articoli 4, 5  e  24  della
          legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme  in  materia  di  cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro): 
                «Art.  4   (Procedura   per   la   dichiarazione   di
          mobilita').  -  1.  L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al
          trattamento  straordinario   di   integrazione   salariale,
          qualora nel  corso  di  attuazione  del  programma  di  cui
          all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di  garantire
          il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e  di  non  poter
          ricorrere a misure alternative, ha facolta` di  avviare  la
          procedura  di  licenziamento  collettivo"  ai   sensi   del
          presente articolo. 
                2. Le imprese che intendano esercitare la facolta` di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell' articolo 19 della legge 20  maggio
          1970, n.  300,  nonche`  alle  rispettive  associazioni  di
          categoria. In mancanza  delle  predette  rappresentanze  la
          comunicazione deve essere effettuata alle  associazioni  di
          categoria   aderenti   alle   confederazioni   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione  alle
          associazioni di categoria puo`  essere  effettuata  per  il
          tramite dell'associazione dei datori di lavoro  alla  quale
          l'impresa  aderisce  o  conferisce  mandato.   Qualora   la
          procedura di licenziamento  collettivo  riguardi  i  membri
          dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di  lavoro
          invia la comunicazione al soggetto di cui al  comma  4  nel
          caso in cui la procedura di  licenziamento  collettivo  sia
          relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza  italiana
          ovvero il cui rapporto  di  lavoro  e'  disciplinato  dalla
          legge italiana, nonche'  alla  competente  autorita'  dello
          Stato  estero  qualora  la   procedura   di   licenziamento
          collettivo riguardi  membri  dell'equipaggio  di  una  nave
          marittima battente bandiera diversa da quella italiana. 
                3. La comunicazione di cui al comma 2 deve  contenere
          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o  produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a porre rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in
          tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del  numero,
          della collocazione aziendale e  dei  profili  professionali
          del personale eccedente nonche' del personale  abitualmente
          impiegato;  dei  tempi  di  attuazione  del  programma   di
          riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
          per fronteggiare le conseguenze  sul  piano  sociale  della
          attuazione del programma medesimo; del metodo di calcolo di
          tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da  quelle  gia'
          previste dalla legislazione vigente e dalla  contrattazione
          collettiva. Alla  comunicazione  va  allegata  copia  della
          ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
          sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4,  di  una  somma
          pari  al  trattamento  massimo  mensile   di   integrazione
          salariale  moltiplicato  per  il  numero   dei   lavoratori
          ritenuti eccedenti. 
                4. Copia della comunicazione di  cui  al  comma  2  e
          della ricevuta del versamento di  cui  al  comma  3  devono
          essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale  del
          lavoro e della massima occupazione. 
                5. Entro sette  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della comunicazione di cui al comma 2,  a  richiesta  delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita`  di
          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti di solidarieta` e forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la
          riduzione di personale, e'  esaminata  la  possibilita'  di
          ricorrere a misure sociali di  accompagnamento  intese,  in
          particolare,  a  facilitare  la   riqualificazione   e   la
          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti
          sindacali dei lavoratori possono farsi  assistere,  ove  lo
          ritengano opportuno, da esperti. 
                6. La  procedura  di  cui  al  comma  5  deve  essere
          esaurita  entro  quarantacinque  giorni  dalla   data   del
          ricevimento della comunicazione dell'impresa.  Quest'ultima
          da` all'Ufficio provinciale  del  lavoro  e  della  massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo` essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 
                7. Qualora non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un
          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche
          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.
          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal
          ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro  e
          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa
          prevista al comma 6. 
                8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle
          procedure  di  licenziamento  collettivo  sia  inferiore  a
          dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7  sono  ridotti  alla
          meta`. 
                9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero  esaurita  la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta`
          di licenziare gli impiegati, gli operai e quadri eccedenti,
          comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel
          rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla
          comunicazione  dei   recessi,   l'elenco   dei   lavoratori
          licenziati, con  l'indicazione  per  ciascun  soggetto  del
          nominativo, del luogo di residenza,  della  qualifica,  del
          livello  di  inquadramento,  dell'eta`,   del   carico   di
          famiglia, nonche` con puntuale indicazione delle  modalita`
          con le quali sono stati applicati i criteri  di  scelta  di
          cui all'articolo 5, comma 1,  deve  essere  comunicato  per
          iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e  della  massima
          occupazione  competente,  alla  Commissione  regionale  per
          l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al  comma
          2. 
                10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare  i
          lavoratori o ne  collochi  un  numero  inferiore  a  quello
          risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
          procede  al  recupero  delle  somme  pagate  in   eccedenza
          rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi con il primo versamento utile  successivo  alla
          data  di   determinazione   del   numero   dei   lavoratori
          licenziati. 
                11. Gli accordi sindacali stipulati nel  corso  delle
          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo
          comma dell'  articolo  2103  del  codice  civile,  la  loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 
                12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive  di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui  al
          comma 2 del presente articolo  possono  essere  sanati,  ad
          ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo  sindacale
          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento
          collettivo. 
                13. I lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda. 
                14. Il presente articolo non trova  applicazione  nel
          caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle  imprese
          edili e nelle attivita` stagionali o saltuarie, nonche` per
          i lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato. 
                15. Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi  unita`
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero  in  piu`  regioni,  la  competenza   a   promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4. 
                15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto  che  le  decisioni   relative   all'apertura   delle
          procedure di cui al presente  articolo  siano  assunte  dal
          datore di lavoro o  da  un'impresa  che  lo  controlli.  Il
          datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'  eccepire
          a  propria  difesa  la  mancata  trasmissione,   da   parte
          dell'impresa che lo controlla, delle informazioni  relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure. 
                16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12
          agosto 1977, n. 675 le disposizioni del  decreto  legge  30
          marzo 1978, n.  80  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215 ad eccezione  dell'articolo  4
          bis, nonche` il decreto legge  13  dicembre  1978,  n.  795
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36." 
                «Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri  a
          carico delle imprese). - 1. L'individuazione dei lavoratori
          da licenziare deve avvenire,  in  relazione  alle  esigenze
          tecnico   produttive   ed   organizzative   del   complesso
          aziendale, nel rispetto dei criteri previsti  da  contratti
          collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4,
          comma 2,  ovvero  in  mancanza  di  questi  contratti,  nel
          rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: 
                  a) carichi di famiglia; 
                  b) anzianita'; 
                  c) esigenze tecnico produttive ed organizzative. 
                2.  Nell'operare  la   scelta   dei   lavoratori   da
          licenziare, l'impresa e' tenuta al rispetto dell'  articolo
          9, ultimo comma, del decreto legge 29 gennaio 1983, n.  17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1983,
          n.  79.  L'impresa  non  puo'   altresi'   licenziare   una
          percentuale  superiore  alla  percentuale   di   manodopera
          femminile occupata con  riguardo  alle  mansioni  prese  in
          considerazione. 
                3.  Qualora  il  licenziamento  sia  intimato   senza
          l'osservanza della forma  scritta,  si  applica  il  regime
          sanzionatorio di cui all'articolo 18,  primo  comma,  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni.
          In  caso   di   violazione   delle   procedure   richiamate
          all'articolo  4,  comma  12  nonche'  di  violazione  delle
          procedure di cui all'articolo  189,  comma  6,  del  codice
          della crisi e dell'insolvenza, si applica il regime di  cui
          al terzo periodo del settimo comma  del  predetto  articolo
          18. In caso di violazione dei criteri  di  scelta  previsti
          dal comma 1, si applica il regime di cui  al  quarto  comma
          del medesimo articolo 18.  Ai  fini  dell'impugnazione  del
          licenziamento  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 6 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
          successive modificazioni. 
                4. 
                5. 
                6.» 
                «Art.  24  (Norme  in  materia   di   riduzione   del
          personale). - 1. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  4,
          commi da 2 a 12 e 15 bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5,
          si applicano alle imprese che  occupino  piu'  di  quindici
          dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza  di
          una riduzione o trasformazione di attivita'  o  di  lavoro,
          intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
          di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva,  o  in
          piu' unita' produttive nell'ambito del  territorio  di  una
          stessa provincia. Fermi i requisiti  numerici  e  temporali
          prescritti dal presente comma, alle  imprese  in  stato  di
          liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui
          all'articolo  189,  comma  6,  del  codice  della  crisi  e
          dell'insolvenza. Tali disposizioni si applicano per tutti i
          licenziamenti che, nello  stesso  arco  di  tempo  e  nello
          stesso ambito, siano comunque riconducibili  alla  medesima
          riduzione o trasformazione. 
                1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo  4,  commi
          2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
          11, 12, 14, 15 e 15 bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e  3,
          si applicano ai privati datori di lavoro  non  imprenditori
          alle medesime condizioni di cui al comma 1.  Ai  datori  di
          lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale
          si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma
          6, del codice della crisi e dell'insolvenza.  I  lavoratori
          licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
          6,  comma  1,   senza   diritto   all'indennita'   di   cui
          all'articolo 7.  Ai  lavoratori  licenziati  ai  sensi  del
          presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. 
                1-ter. La disposizione di cui all'articolo  5,  comma
          3, ultimo periodo, non si applica al  recesso  intimato  da
          datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza  fini
          di  lucro,  attivita'  di   natura   politica,   sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 
                1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3,
          al recesso intimato da datori di  lavoro  non  imprenditori
          che svolgono, senza fini  di  lucro,  attivita'  di  natura
          politica, sindacale, culturale,  di  istruzione  ovvero  di
          religione o di culto, si applicano le disposizioni  di  cui
          alla  legge  15  luglio   1966,   n.   604   e   successive
          modificazioni. 
                1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di
          lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
          comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno  o  piu'
          dirigenti, trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4, commi  2,  3,  con  esclusione  dell'ultimo
          periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  12,  14,  15  e  15-bis,  e
          all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  primo  e  quarto  periodo.
          All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7,  relativo  ai
          dirigenti  eccedenti,  si  procede  in  appositi  incontri.
          Quando risulta  accertata  la  violazione  delle  procedure
          richiamate all'articolo 4, comma 12, nonche' di  violazione
          delle procedure di  cui  all'articolo  189,  comma  6,  del
          codice della crisi  e  dell'insolvenza  o  dei  criteri  di
          scelta di cui all'articolo  5,  comma  1,  l'impresa  o  il
          datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
          favore del dirigente di un'indennita'  in  misura  compresa
          tra   dodici   e   ventiquattro   mensilita'    dell'ultima
          retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
          alla gravita' della  violazione,  fatte  salve  le  diverse
          previsioni  sulla  misura  dell'indennita'  contenute   nei
          contratti e negli accordi collettivi applicati al  rapporto
          di lavoro. 
                2. Le disposizioni richiamate nei commi  1,  1-bis  e
          1-quinquies si  applicano  anche  quando  le  imprese  o  i
          privati datori  di  lavoro  non  imprenditori,  di  cui  ai
          medesimi commi, intendano cessare l'attivita'. 
                3. Quanto previsto all'articolo 4,  commi  3,  ultimo
          periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e  5,  si  applica
          solo alle imprese di  cui  all'articolo  16,  comma  1.  Il
          contributo previsto dall'articolo 5,  comma  4,  e'  dovuto
          dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura
          di  nove  volte  il  trattamento  iniziale   di   mobilita'
          spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei  casi
          di accordo sindacale. 
                4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie. 
                5.  La  materia  dei  licenziamenti  collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma dell' articolo
          11 della legge 15 luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall' articolo 6 della legge 11 maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo. 
                6.  Il  presente   articolo   non   si   applica   ai
          licenziamenti intimati  prima  della  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 7 della  legge
          15  luglio  1966,   n.   604   (Norme   sui   licenziamenti
          individuali): 
                «Art. 3  (Condizioni).  -  1.  Il  licenziamento  per
          giustificato motivo con  preavviso  e'  determinato  da  un
          notevole  inadempimento  degli  obblighi  contrattuali  del
          prestatore   di   lavoro   ovvero   da   ragioni   inerenti
          all'attivita' produttiva, all'organizzazione del  lavoro  e
          al regolare funzionamento di essa.» 
                «Art. 7 (Tentativo di conciliazione obbligatorio).  -
          1. Ferma l'applicabilita', per il licenziamento per  giusta
          causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7
          della legge 20 maggio 1970, n. 300,  il  licenziamento  per
          giustificato  motivo  oggettivo  di  cui  all'articolo   3,
          seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un
          datore di lavoro avente i  requisiti  dimensionali  di  cui
          all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio  1970,
          n. 300, e successive modificazioni, deve  essere  preceduto
          da una comunicazione effettuata dal datore di  lavoro  alla
          Direzione  territoriale  del  lavoro  del  luogo  dove   il
          lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per  conoscenza
          al lavoratore. 
                2. Nella comunicazione di cui al comma 1,  il  datore
          di lavoro deve  dichiarare  l'intenzione  di  procedere  al
          licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi  del
          licenziamento  medesimo  nonche'  le  eventuali  misure  di
          assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 
                3. La Direzione territoriale del lavoro trasmette  la
          convocazione al  datore  di  lavoro  e  al  lavoratore  nel
          termine perentorio di sette giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi  alla  commissione
          provinciale di conciliazione di cui  all'articolo  410  del
          codice di procedura civile. 
                4. La comunicazione contenente l'invito si  considera
          validamente effettuata quando e'  recapitata  al  domicilio
          del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad  altro
          domicilio formalmente comunicato dal lavoratore  al  datore
          di lavoro,  ovvero  e'  consegnata  al  lavoratore  che  ne
          sottoscrive copia per ricevuta. 
                5.  Le   parti   possono   essere   assistite   dalle
          organizzazioni  di  rappresentanza  cui  sono  iscritte   o
          conferiscono  mandato  oppure  da   un   componente   della
          rappresentanza  sindacale  dei  lavoratori,  ovvero  da  un
          avvocato o un consulente del lavoro. 
                6. La procedura di'  cui  al  presente  articolo  non
          trova applicazione in caso di licenziamento per superamento
          del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 del codice
          civile, nonche' per i licenziamenti e le  interruzioni  del
          rapporto  di  lavoro   a   tempo   indeterminato   di   cui
          all'articolo 2, comma 34, della legge 28  giugno  2012,  n.
          92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con  la
          partecipazione attiva della commissione di cui al comma  3,
          procedono  ad  esaminare  anche  soluzioni  alternative  al
          recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in  cui
          la  Direzione  territoriale  del  lavoro  ha  trasmesso  la
          convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi  in  cui
          le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire  la
          discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se
          fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso
          il termine di cui al comma 3,  il  datore  di  lavoro  puo'
          comunicare  il  licenziamento  al  lavoratore.  La  mancata
          presentazione di una o entrambe le parti  al  tentativo  di
          conciliazione   e'   valutata   dal   giudice   ai    sensi
          dell'articolo 116 del codice di procedura civile. 
                7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la
          risoluzione  consensuale  del  rapporto   di   lavoro,   si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  Assicurazione
          sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere  previsto,  al
          fine  di   favorirne   la   ricollocazione   professionale,
          l'affidamento  del  lavoratore   ad   un'agenzia   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
                8.  Il   comportamento   complessivo   delle   parti,
          desumibile anche dal verbale redatto in sede di commissione
          provinciale di conciliazione e dalla proposta  conciliativa
          avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal  giudice  per  la
          determinazione   dell'indennita'   risarcitoria   di    cui
          all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
          n. 300, e successive modificazioni,  e  per  l'applicazione
          degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 
                9. In caso di legittimo e documentato impedimento del
          lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
          procedura puo' essere sospesa per un  massimo  di  quindici
          giorni".» 
              - Si riporta il testo dell'art. 2112 del codice civile: 
                «Art. 2112 (Mantenimento dei diritti  dei  lavoratori
          in  caso  di  trasferimento  d'azienda).  -  In   caso   di
          trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
          il cessionario ed il lavoratore conserva  tutti  i  diritti
          che ne derivano. 
                Il cedente  ed  il  cessionario  sono  obbligati,  in
          solido, per tutti i crediti  che  il  lavoratore  aveva  al
          tempo del trasferimento.  Con  le  procedure  di  cui  agli
          articoli 410 e  411  del  codice  di  procedura  civile  il
          lavoratore puo' consentire la liberazione del cedente dalle
          obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. 
                Il cessionario e' tenuto ad applicare  i  trattamenti
          economici e normativi  previsti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data  del
          trasferimento, fino alla loro  scadenza,  salvo  che  siano
          sostituiti  da  altri  contratti   collettivi   applicabili
          all'impresa del cessionario. L'effetto di  sostituzione  si
          produce  esclusivamente  fra   contratti   collettivi   del
          medesimo livello. 
                Ferma restando la facolta' di esercitare  il  recesso
          ai sensi della normativa in materia  di  licenziamenti,  il
          trasferimento d'azienda non costituisce di per  se'  motivo
          di licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni  di
          lavoro subiscono una  sostanziale  modifica  nei  tre  mesi
          successivi al trasferimento d'azienda, puo'  rassegnare  le
          proprie dimissioni con  gli  effetti  di  cui  all'articolo
          2119, primo comma. 
                Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
          si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
          che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
          il mutamento nella titolarita'  di  un'attivita'  economica
          organizzata, con o senza scopo di  lucro,  preesistente  al
          trasferimento e che conserva nel trasferimento  la  propria
          identita' a prescindere dalla  tipologia  negoziale  o  dal
          provvedimento sulla base  del  quale  il  trasferimento  e'
          attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
          disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
          trasferimento   di   parte   dell'azienda,   intesa    come
          articolazione  funzionalmente  autonoma   di   un'attivita'
          economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
          dal cessionario al momento del suo trasferimento. 
                Nel caso in cui l'alienante stipuli con  l'acquirente
          un  contratto  di  appalto  la   cui   esecuzione   avviene
          utilizzando il ramo  d'azienda  oggetto  di  cessione,  tra
          appaltante e appaltatore opera un regime di solidarieta' di
          cui all'articolo 29, comma 2, del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo 4  marzo  2015,  n.  22  (Disposizioni  per  il
          riordino  della  normativa  in  materia  di  ammortizzatori
          sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e   di
          ricollocazione dei lavoratori  disoccupati,  in  attuazione
          della Legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
                «Art. 1 (Nuova prestazione di  Assicurazione  Sociale
          per l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015
          e' istituita presso la Gestione prestazioni  temporanee  ai
          lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9
          marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
          per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della  legge  28
          giugno   2012,   n.   92,   una   indennita'   mensile   di
          disoccupazione,   denominata:   «Nuova    prestazione    di
          Assicurazione Sociale per  l'Impiego  (NASpI)»,  avente  la
          funzione di fornire una tutela di sostegno  al  reddito  ai
          lavoratori con rapporto di lavoro subordinato  che  abbiano
          perduto involontariamente la propria occupazione. La  NASpI
          sostituisce le prestazioni di ASpI e  mini-ASpI  introdotte
          dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
          agli eventi di disoccupazione verificatisi  dal  1°  maggio
          2015." 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art   3   d.el   citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126: 
                «Art.  3  (Esonero  dal  versamento  dei   contributi
          previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di
          cassa integrazione). - 1. In via eccezionale,  al  fine  di
          fronteggiare l'emergenza da COVID-19, ai datori  di  lavoro
          privati, con  esclusione  del  settore  agricolo,  che  non
          richiedono i trattamenti di cui all'articolo 1 del presente
          decreto e che abbiano gia' fruito, nei  mesi  di  maggio  e
          giugno 2020, dei trattamenti di integrazione  salariale  di
          cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17
          marzo 2020,  n.18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n.  27  e  successive  modificazioni,
          ferma restando  l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni
          pensionistiche, e' riconosciuto  l'esonero  dal  versamento
          dei contributi previdenziali a loro carico, per un  periodo
          massimo di quattro mesi,  fruibili  entro  il  31  dicembre
          2020, nei limiti  del  doppio  delle  ore  di  integrazione
          salariale gia' fruite nei predetti mesi di maggio e  giugno
          2020,  con  esclusione  dei  premi  e   contributi   dovuti
          all'INAIL,  riparametrato  e  applicato  su  base  mensile.
          L'esonero  di  cui  al  presente   articolo   puo'   essere
          riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno  richiesto
          periodi di integrazione salariale  ai  sensi  del  predetto
          decreto-legge   n.   18   del   2020,   collocati,    anche
          parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. 
                2.  Al  datore  di  lavoro  che   abbia   beneficiato
          dell'esonero di cui al comma 1, si applicano i  divieti  di
          cui all'articolo 14 del presente decreto. 
                3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2
          comporta la revoca dell'esonero  contributivo  concesso  ai
          sensi   del   comma   1   con   efficacia   retroattiva   e
          l'impossibilita'  di  presentare  domanda  di  integrazione
          salariale ai sensi dell'articolo 1. 
                4.  L'esonero  di  cui  al   presente   articolo   e'
          cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote  di
          finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei  limiti
          della contribuzione previdenziale dovuta. 
                5. Il beneficio  previsto  al  presente  articolo  e'
          concesso ai sensi della  sezione  3.1  della  Comunicazione
          della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per
          le misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'economia
          nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti  ed  alle
          condizioni di cui alla medesima Comunicazione.  L'efficacia
          delle disposizioni del presente articolo e' subordinata, ai
          sensi dell'articolo 108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della
          Commissione europea. 
                6.  Agli  oneri  derivanti  dal   presente   articolo
          valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in  121,1
          milioni di euro  per  l'anno  2021  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 114.» 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella GUUE del 26.10.2012 C 326. 
              - Si riporta il testo del  comma  220  dell'articolo  1
          della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020),  come
          modificato dalla presente legge: 
                «220. Alle cooperative sociali di cui  alla  legge  8
          novembre  1991,  n.  381,  con   riferimento   alle   nuove
          assunzioni con contratto di lavoro a  tempo  indeterminato,
          decorrenti dal 1° gennaio 2018 con riferimento a  contratti
          stipulati non  oltre  il  31  dicembre  2018,  delle  donne
          vittime di violenza di genere, debitamente certificati  dai
          servizi sociali  del  comune  di  residenza  o  dai  centri
          anti-violenza o dalle case  rifugio,  di  cui  all'articolo
          5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119,  e'
          attribuito, per un periodo massimo di  trentasei  mesi,  un
          contributo entro il limite di spesa di un milione  di  euro
          per ciascuno degli anni 2018,  2019  e  2020  a  titolo  di
          sgravio delle  aliquote  per  l'assicurazione  obbligatoria
          previdenziale e  assistenziale  dovute  relativamente  alle
          suddette lavoratrici assunte. Con decreto del Ministro  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'interno,  sono  stabiliti   i   criteri   di
          assegnazione e di ripartizione  delle  risorse  di  cui  al
          periodo precedente. Il contributo di cui al presente  comma
          e' attribuito anche, per un periodo massimo di dodici  mesi
          ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno
          2021, con riferimento alle nuove assunzioni  con  contratto
          di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1°  gennaio
          2021 e non oltre il 31 dicembre 2021» 
              - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23
          dicembre  2014,  n.  190  e'  riportato   nei   riferimenti
          normativi all'art. 5.