Art. 12 ter 
 
        Ulteriori misure in materia di integrazione salariale 
 
  1. I trattamenti di integrazione salariale di  cui  all'articolo  1
del  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono riconosciuti
anche in favore dei lavoratori in forza  alla  data  del  9  novembre
2020, nel limite di 35,1 milioni di euro, ripartito in  24,9  milioni
di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria  e  assegno
ordinario e in 10,2 milioni  di  euro  per  i  trattamenti  di  cassa
integrazione in deroga. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,1  milioni
di euro per l'anno 2021 e valutati in 0,6 milioni di euro per  l'anno
2022, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 14  agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre 2020, n. 126 e' riportato nei riferimenti normativi
          all'art. 12.