Art. 12 quater 
 
Misure in  favore  degli  operatori  volontari  del  servizio  civile
                             universale 
 
  1.  In  deroga  a  quanto  previsto  all'articolo  14  del  decreto
legislativo 6 marzo 2017,  n.  40,  nell'anno  2021  sono  ammessi  a
svolgere il servizio civile universale i giovani che,  alla  data  di
presentazione della domanda, abbiano compiuto il ventottesimo  e  non
superato il ventinovesimo anno di  eta',  a  condizione  che  abbiano
interrotto lo svolgimento del servizio civile nell'anno 2020 a  causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14  del   decreto
          legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione  e  disciplina
          del servizio civile universale,  a  norma  dell'articolo  8
          della legge 6 giugno 2016, n. 106): 
                «Art. 14 (Requisiti di partecipazione).   -  1.  Sono
          ammessi a svolgere il servizio civile universale,  su  base
          volontaria,  senza  distinzioni  di  sesso,   i   cittadini
          italiani, i  cittadini  di  Paesi  appartenenti  all'Unione
          europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia
          che, alla data  di  presentazione  della  domanda,  abbiano
          compiuto il diciottesimo e  non  superato  il  ventottesimo
          anno di eta'. 
                2. L'ammissione al  servizio  civile  universale  non
          costituisce in alcun  caso,  per  il  cittadino  straniero,
          presupposto per il prolungamento della durata del  permesso
          di soggiorno. 
                3. Non possono essere ammessi a svolgere il  servizio
          civile universale gli appartenenti ai Corpi militari e alle
          Forze di polizia. 
                4.  Costituisce  causa  di  esclusione  dal  servizio
          civile universale l'aver riportato condanna,  in  Italia  o
          all'estero, anche non definitiva alla pena della reclusione
          superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad  una
          pena anche di entita' inferiore per un  delitto  contro  la
          persona o concernente detenzione,  uso,  porto,  trasporto,
          importazione o esportazione  illecita  di  armi  o  materie
          esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza  o
          il favoreggiamento a gruppi eversivi,  terroristici,  o  di
          criminalita' organizzata.»