Art. 13 decies 
 
         Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione 
 
  1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 1-quater e' sostituito dal seguente: 
  «1-quater. A seguito della presentazione della richiesta di cui  al
comma  1  e  fino  alla  data  dell'eventuale  rigetto  della  stessa
richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla  dilazione  ai  sensi
del comma 3: 
  a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; 
  b)  non  possono  essere  iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e
ipoteche,  fatti  salvi   quelli   gia'   iscritti   alla   data   di
presentazione; 
  c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive»; 
  b) dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti: 
  «1-quater.1. Non puo' in nessun caso essere concessa  la  dilazione
delle somme oggetto di verifica effettuata,  ai  sensi  dell'articolo
48-bis, in qualunque momento antecedente alla  data  di  accoglimento
della richiesta di cui al comma 1. 
  1-quater.2. Il pagamento della prima  rata  determina  l'estinzione
delle procedure esecutive precedentemente avviate, a  condizione  che
non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata
presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo  non  abbia  reso
dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso  provvedimento  di
assegnazione dei crediti pignorati». 
  2. Le disposizioni del comma 1 si  applicano  ai  provvedimenti  di
accoglimento emessi con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione
presentate a decorrere dal 30 novembre 2020. 
  3. Con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione  presentate  a
decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre
2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma  1,  ultimo
periodo, del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  602
del 1973,  la  temporanea  situazione  di  obiettiva  difficolta'  e'
documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in  cui  le
somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro. 
  4.  Relativamente  ai  provvedimenti  di  accoglimento  emessi  con
riferimento alle richieste di rateazione  di  cui  al  comma  3,  gli
effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a),  b)  e  c),  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  602  del   1973   si
determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di  rateazione,
di dieci rate, anche non consecutive. 
  5. I  carichi  contenuti  nei  piani  di  dilazione  per  i  quali,
anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1
e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e'
intervenuta la decadenza  dal  beneficio  possono  essere  nuovamente
dilazionati ai sensi dell'articolo  19  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  602  del  1973,  presentando  la  richiesta  di
rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessita' di saldare  le
rate scadute alla data di relativa presentazione. Ai provvedimenti di
accoglimento si applicano le disposizioni del comma 4. 
  6. All'articolo 68, comma 3-bis, del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Tali  dilazioni
possono essere accordate anche relativamente ai debiti per  i  quali,
alla medesima data, si e' determinata l'inefficacia delle definizioni
di cui all'articolo 6 del decreto-legge  22  ottobre  2016,  n.  193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.  225,
e all'articolo 1, commi  da  4  a  10-quater,  del  decreto-legge  16
ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 2017, n. 172, in deroga alle previsioni in essi contenute». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  dell'art.  19  del  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602
          (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito),
          come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 19 (Dilazione del  pagamento).  -  1.  L'agente
          della  riscossione,  su  richiesta  del  contribuente   che
          dichiara di versare in temporanea situazione  di  obiettiva
          difficolta', concede la ripartizione  del  pagamento  delle
          somme iscritte a  ruolo,  con  esclusione  dei  diritti  di
          notifica, fino ad un massimo di settantadue  rate  mensili.
          Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono  di  importo
          superiore a 60.000 euro, la dilazione puo' essere  concessa
          se il contribuente documenta la  temporanea  situazione  di
          obiettiva difficolta'. 
                1-bis. In  caso  di  comprovato  peggioramento  della
          situazione di cui al comma 1, la  dilazione  concessa  puo'
          essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e
          fino  a  settantadue  mesi,  a  condizione  che   non   sia
          intervenuta decadenza. 
                1-ter. Il debitore puo'  chiedere  che  il  piano  di
          rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in  luogo  di
          rate costanti, rate  variabili  di  importo  crescente  per
          ciascun anno. 
                1-quater.  A  seguito   della   presentazione   della
          richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale
          rigetto  della  stessa  richiesta   ovvero   dell'eventuale
          decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: 
                  a)  sono  sospesi  i  termini  di  prescrizione   e
          decadenza; 
                  b)  non  possono  essere   iscritti   nuovi   fermi
          amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti
          alla data di presentazione; 
                  c)  non  possono  essere  avviate  nuove  procedure
          esecutive; 
                1-quater 1. Non puo' in nessun caso  essere  concessa
          la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai
          sensi   dell'articolo   48-bis,   in   qualunque    momento
          antecedente alla data di accoglimento  della  richiesta  di
          cui al comma 1. 
                1-quater 2. Il pagamento della prima  rata  determina
          l'estinzione  delle  procedure  esecutive   precedentemente
          avviate,  a  condizione  che  non  si  sia  ancora   tenuto
          l'incanto con esito positivo o  non  sia  stata  presentata
          istanza di assegnazione, ovvero il  terzo  non  abbia  reso
          dichiarazione  positiva  o  non  sia  stato   gia'   emesso
          provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. 
                1-quinquies. La rateazione prevista  dai  commi  1  e
          1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee  alla
          propria  responsabilita',  in  una   comprovata   e   grave
          situazione   di   difficolta'   legata   alla   congiuntura
          economica, puo' essere aumentata  fino  a  centoventi  rate
          mensili.  Ai  fini  della  concessione  di  tale   maggiore
          rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di
          difficolta'  quella  in  cui  ricorrono  congiuntamente  le
          seguenti condizioni: 
                  a) accertata impossibilita' per il contribuente  di
          eseguire il pagamento del  credito  tributario  secondo  un
          piano di rateazione ordinario; 
                  b)  solvibilita'  del  contribuente,  valutata   in
          relazione al piano di rateazione concedibile ai  sensi  del
          presente comma. 
                2. 
                3. In caso di mancato pagamento nel corso del periodo
          di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive: 
                  a) il debitore decade automaticamente dal beneficio
          della rateazione; 
                  b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora  dovuto
          e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in  unica
          soluzione; 
                  c) il carico puo' essere nuovamente rateizzato  se,
          all'atto  della  presentazione  della  richiesta,  le  rate
          scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal
          caso, il nuovo piano di dilazione puo' essere ripartito nel
          numero massimo di rate non  ancora  scadute  alla  medesima
          data.  Resta  comunque  fermo  quanto  disposto  dal  comma
          1-quater. 
                3-bis. In  caso  di  provvedimento  amministrativo  o
          giudiziale  di  sospensione   totale   o   parziale   della
          riscossione,   emesso   in   relazione   alle   somme   che
          costituiscono  oggetto  della  dilazione,  il  debitore  e'
          autorizzato a non versare, limitatamente  alle  stesse,  le
          successive rate del  piano  concesso.  Allo  scadere  della
          sospensione,  il  debitore  puo'  richiedere  il  pagamento
          dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi
          fissati dalla legge per il periodo  di  sospensione,  nello
          stesso numero di rate non  versate  del  piano  originario,
          ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue. 
                4. Le rate mensili nelle quali il pagamento e'  stato
          dilazionato ai sensi del comma  1  scadono  nel  giorno  di
          ciascun   mese   indicato   nell'atto    di    accoglimento
          dell'istanza di dilazione ed  il  relativo  pagamento  puo'
          essere effettuato anche mediante domiciliazione  sul  conto
          corrente indicato dal debitore. 
                4 bis.». 
              - Il testo dei commi 1 e  2-bis  dell'articolo  68  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 13-septies.