Art. 13 undecies 
 
         Disposizioni in materia di contribuzione volontaria 
 
  1. In  via  eccezionale,  in  considerazione  della  situazione  di
emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga  a  quanto  stabilito
dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.
184, i versamenti dei contributi volontari all'INPS,  dovuti  per  il
periodo dal 31 gennaio 2020 al 31  dicembre  2020,  sono  considerati
validi anche se effettuati in  ritardo,  purche'  entro  i  due  mesi
successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021. 
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione  di  euro  per
l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del  Fondo
di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n.
190, come  rifinanziato  dall'articolo  34,  comma  6,  del  presente
decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega
          conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge  8  agosto
          1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di  riscatto  e
          di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici): 
                «Art.  8  (Modalita'  di  versamento).   -    1.   Il
          versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a
          quello solare cui e' riferita la contribuzione, secondo  le
          modalita' stabilite da ciascun ente interessato. 
                2. La contribuzione volontaria relativa al  trimestre
          in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella
          riferita a periodi precedenti devono essere  versate  entro
          il trimestre successivo a tale data. 
                3.  I  termini  di  cui  al  presente  articolo  sono
          perentori e le somme versate  in  ritardo  sono  rimborsate
          senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione
          a richiesta dell'interessato  al  trimestre  immediatamente
          precedente la data del pagamento.» 
              -  Il testo del comma 200 dell'articolo 1  della  legge
          23 dicembre 2014,  n.  190  e'  riportato  nei  riferimenti
          all'art. 5.