Art. 13 undecies Disposizioni in materia di contribuzione volontaria 1. In via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i versamenti dei contributi volontari all'INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi anche se effettuati in ritardo, purche' entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021. 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 6, del presente decreto.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici): «Art. 8 (Modalita' di versamento). - 1. Il versamento deve effettuarsi entro il trimestre successivo a quello solare cui e' riferita la contribuzione, secondo le modalita' stabilite da ciascun ente interessato. 2. La contribuzione volontaria relativa al trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione e quella riferita a periodi precedenti devono essere versate entro il trimestre successivo a tale data. 3. I termini di cui al presente articolo sono perentori e le somme versate in ritardo sono rimborsate senza maggiorazione di interessi, salva la loro imputazione a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.» - Il testo del comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e' riportato nei riferimenti all'art. 5.