Art. 13 duodecies 
 
Disposizioni di adeguamento e di compatibilita' degli  aiuti  con  le
                        disposizioni europee 
 
  1.  Per  la  classificazione  e  l'aggiornamento  delle  aree   del
territorio nazionale, caratterizzate da uno  scenario  di  elevata  o
massima gravita' e da un livello di  rischio  alto,  si  rinvia  alle
ordinanze del Ministro della salute adottate ai  sensi  dell'articolo
19-bis. 
  2. Agli oneri derivanti dall'estensione delle misure  di  cui  agli
articoli  1,  1-bis,  8-bis,  9-bis,  9-quinquies,  13-bis,   13-ter,
13-terdecies e 22-bis,  anche  in  conseguenza  delle  ordinanze  del
Ministro della salute del 10 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n.  280  del  10  novembre  2020,  del  13  novembre  2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 14  novembre  2020,  e
del 20 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290  del
21 novembre 2020, nonche' in conseguenza delle  eventuali  successive
ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi  dell'articolo
19-bis, si provvede nei limiti del fondo allo scopo  istituito  nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  con
una dotazione di 1.790 milioni  di  euro  per  l'anno  2020  e  190,1
milioni di euro per l'anno 2021. 
  3. Le risorse del fondo di cui al comma 2 sono utilizzate anche per
le  eventuali  regolazioni  contabili   mediante   versamento   sulla
contabilita' speciale n. 1778, intestata: «Agenzia  delle  Entrate  -
Fondi di bilancio». In relazione  alle  maggiori  esigenze  derivanti
dall'attuazione degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-terdecies e  22-bis,
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo di  cui  al
comma 2, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui. 
  4. Le risorse del fondo non  utilizzate  alla  fine  dell'esercizio
finanziario 2020 sono conservate nel conto  dei  residui  per  essere
utilizzate per le medesime finalita' previste dal comma 2 anche negli
esercizi successivi. 
  5. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis e 9-bis  si
applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni  previsti  dalla
comunicazione della Commissione europea del  19  marzo  2020  C(2020)
1863 final «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno  dell'economia  nell'attuale  emergenza  del  COVID-19»,   e
successive modificazioni. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 34.