Art. 13 sexiesdecies Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione della direttiva (UE) 2019/1833 e della direttiva (UE) 2020/739 1. Gli allegati XLVII e XLVIII annessi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono sostituiti dai seguenti: «ALLEGATO XLVII INDICAZIONI SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO Le misure previste nel presente allegato devono essere applicate secondo la natura delle attivita', la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico in questione. Nella tabella, "raccomandato" significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario. Parte di provvedimento in formato grafico (1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (2) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e preferibilmente da porte interbloccanti. ALLEGATO XLVIII CONTENIMENTO PER PROCESSI INDUSTRIALI Nella tabella, "raccomandato" significa che le misure dovrebbero essere applicate in linea di principio, a meno che i risultati della valutazione del rischio non indichino il contrario. Agenti biologici del gruppo 1 Per le attivita' con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini vivi attenuati, devono essere rispettati i principi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4 Puo' essere opportuno selezionare e combinare le prescrizioni di contenimento delle diverse categorie sottoindicate in base ad una valutazione del rischio connesso ad un particolare processo o a una sua parte. Parte di provvedimento in formato grafico (1) HEPA: filtro antiparticolato ad alta efficienza (High Efficiency Particulate Air filter) (2) Sistema chiuso: un sistema che separa fisicamente il processo dall'ambiente (per esempio vasche di incubazione, serbatoi ecc.). (3) Airlock/zona filtro: l'accesso deve avvenire attraverso una zona filtro che e' un locale isolato dal laboratorio. La parte esente da contaminazione della zona filtro deve essere separata dalla parte ad accesso limitato tramite uno spogliatoio o docce e, preferibilmente, da porte interbloccanti».
Riferimenti normativi - Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 30 aprile 2008, n. 101 - Supplemento Ordinario n. 108.