Art. 13 duodevicies 
 
Proroga della disposizione di cui all'articolo 10  del  decreto-legge
  17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
  aprile 2020, n. 27, in materia di potenziamento delle risorse umane
  dell'INAIL 
 
  1. La disposizione di cui  all'articolo  10  del  decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, e' prorogata fino al 31 dicembre 2021. 
  2. Al relativo onere, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere
sul bilancio dell'Istituto nazionale per l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL), sulle  risorse  per  la  copertura  dei
rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali.  Alla
compensazione degli effetti finanziari in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a  euro  10.300.000  per  l'anno  2021,  si
provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10   del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art. 10 (Potenziamento risorse umane dell'INAIL).  -
          1. L'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
          infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore  degli
          interventi di protezione civile ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 1, dell'Ordinanza del  Capo  del  Dipartimento  della
          Protezione  civile  n.  630  del  3   febbraio   2020,   e'
          autorizzato ad  acquisire  un  contingente  di  200  medici
          specialisti e di 100 infermieri con le  medesime  modalita'
          di cui all'articolo 2-bis del presente decreto,  conferendo
          incarichi  di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione
          coordinata e continuativa, di durata non  superiore  a  sei
          mesi, eventualmente prorogabili in  ragione  del  perdurare
          dello stato di  emergenza,  e  comunque  non  oltre  il  31
          dicembre  2020,  in  deroga  all'articolo  7  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 9,  comma
          28, del decreto legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
                2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari
          ad euro 15.000.000 per l'anno 2020, si  provvede  a  valere
          sul bilancio dell'Istituto, sulle  risorse  destinate  alla
          copertura  dei  rapporti  in  convenzione  con   i   medici
          specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti
          finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento  netto,
          pari a euro 7.725.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi
          dell'articolo 126.»