Art. 13 undevicies 
 
Finanziamento dei fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto
  legislativo  14  settembre   2015,   n.   148,   per   l'erogazione
  dell'assegno ordinario COVID-19 
 
  1.  I  fondi  bilaterali  di  cui  all'articolo  27   del   decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare
le somme stanziate dall'articolo 1, comma  7,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno  ordinario
COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Il  testo  dell'articolo  27  del   citato   decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.  148  e'  riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 12. 
              -  Il  testo  del   comma   7   dell'articolo   1   del
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  13  ottobre  2020,  n.  126  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 12.