Art. 13 undevicies Finanziamento dei fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per l'erogazione dell'assegno ordinario COVID-19 1. I fondi bilaterali di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono autorizzati ad utilizzare le somme stanziate dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, anche per le erogazioni dell'assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.
Riferimenti normativi - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 12. - Il testo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 12.