Art. 13 bis 
 
Sospensione   dei   versamenti   dei   contributi   previdenziali   e
  assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei
  territori interessati dalle nuove misure  restrittive  appartenenti
  ai  settori  economici   riferiti   ai   codici   ATECO   riportati
  nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 
 
  1. La sospensione dei versamenti contributivi dovuti  nel  mese  di
novembre 2020, di cui all'articolo 13, si applica anche in favore dei
datori di lavoro privati appartenenti ai settori  economici  riferiti
ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1.  La  predetta  sospensione
non opera relativamente ai  premi  per  l'assicurazione  obbligatoria
INAIL. 
  2. E' altresi' sospeso il versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei  datori
di lavoro privati che abbiano unita' produttive  od  operative  nelle
aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di
massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre
2020 e dell'articolo 19-bis del  presente  decreto,  appartenenti  ai
settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2. 
  3. I dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro sono
comunicati, a cura dell'Agenzia delle entrate, all'INPS, al  fine  di
consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure  concernenti
la sospensione. 
  4. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi
ai sensi del presente articolo sono effettuati, senza applicazione di
sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021  o
mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate  mensili  di
pari importo, con il versamento della prima rata entro  il  16  marzo
2021. Il mancato  pagamento  di  due  rate,  anche  non  consecutive,
determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione. 
  5. I benefici di  cui  al  presente  articolo  sono  attribuiti  in
coerenza con la normativa vigente dell'Unione europea in  materia  di
aiuti di Stato. 
  6. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  206
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri 3 novembre 2020 si veda nei riferimenti  normativi
          all'art. 1.