Art. 13 ter 
 
                Sospensione dei versamenti tributari 
 
  1. Per i soggetti che esercitano le attivita' economiche sospese ai
sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o
sede operativa in qualsiasi area  del  territorio  nazionale,  per  i
soggetti che esercitano le attivita' dei servizi di ristorazione  che
hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree  del
territorio nazionale, caratterizzate da uno  scenario  di  elevata  o
massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli  articoli
2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  3
novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del  presente  decreto,  nonche'
per i soggetti che operano nei settori economici riferiti  ai  codici
ATECO  riportati  nell'Allegato  2,  ovvero  esercitano   l'attivita'
alberghiera, l'attivita' di agenzia  di  viaggio  o  quella  di  tour
operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa
nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da  uno  scenario
di massima gravita' e da un livello di rischio alto, individuate  con
le  ordinanze  del  Ministro   della   salute   adottate   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto, sono
sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: 
  a) ai versamenti relativi alle ritenute alla  fonte,  di  cui  agli
articoli 23 e 24 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e alle  trattenute  relative  all'addizionale
regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita'  di
sostituti  d'imposta.  Conseguentemente  sono  regolati  i   rapporti
finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato,  le
regioni e i comuni; 
  b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. 
  2. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
  3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza
applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il
16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  quattro
rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata
entro il 16 marzo 2021. 
  4. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  549
milioni di  euro  per  l'anno  2020,  conseguenti  all'ordinanza  del
Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  276  del  5  novembre  2020,  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri 3 novembre 2020si veda nei riferimenti all'art. 1. 
              - Il testo  degli  articoli  2  e  3  del  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre  2020
          e' riportato nelle Note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo degli artt. 23 e 24  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600
          (Disposizioni  comuni  in  materia  di  accertamento  delle
          imposte sui redditi): 
                «Art. 23 (Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente).
          - 1. Gli enti e  le  societa'  indicati  nell'articolo  87,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 le societa' e  associazioni  indicate
          nell'articolo 5 del  predetto  testo  unico  e  le  persone
          fisiche  che  esercitano  imprese  commerciali,  ai   sensi
          dell'articolo  51  del  citato  testo  unico,   o   imprese
          agricole,  le  persone  fisiche  che  esercitano   arti   e
          professioni,  il  curatore  fallimentare,  il   commissario
          liquidatore   nonche'   il   condominio   quale   sostituto
          d'imposta, i quali corrispondono  somme  e  valori  di  cui
          all'articolo 48 dello stesso testo  unico,  devono  operare
          all'atto del pagamento una ritenuta  a  titolo  di  acconto
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche  dovuta  dai
          percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel  caso  in  cui  la
          ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza,
          in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti  in  denaro,
          il sostituito e' tenuto a versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. 
                1-bis.  I  soggetti  che  adempiono   agli   obblighi
          contributivi sui  redditi  di  lavoro  dipendente  prestato
          all'estero   di   cui    all'articolo    48,    concernente
          determinazione del reddito di lavoro  dipendente,  comma  8
          bis, del testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917  devono  in  ogni  caso  operare  le  relative
          ritenute. 
                2. La ritenuta da operare e' determinata: 
                  a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori,
          di cui all'articolo 48 del testo unico  delle  imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  esclusi   quelli
          indicati alle successive lettere b) e  c),  corrisposti  in
          ciascun periodo di paga, con le aliquote  dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo  di
          paga  i  corrispondenti  scaglioni  annui  di  reddito,  ed
          effettuando le detrazioni previste negli articoli 12  e  13
          del citato testo unico, rapportate al  periodo  stesso.  Le
          detrazioni di cui all'articolo 12 del  citato  testo  unico
          sono riconosciute se  il  percipiente  dichiara  di  avervi
          diritto, indica  le  condizioni  di  spettanza,  il  codice
          fiscale dei  soggetti  per  i  quali  si  usufruisce  delle
          detrazioni e si impegna  a  comunicare  tempestivamente  le
          eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per
          i  periodi  di  imposta   successivi.   L'omissione   della
          comunicazione    relativa    alle    variazioni    comporta
          l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e  successive
          modificazioni; 
                  b) sulle mensilita' aggiuntive e sui compensi della
          stessa natura, con le  aliquote  dell'imposta  sul  reddito
          delle   persone   fisiche,   ragguagliando   a    mese    i
          corrispondenti scaglioni annui di reddito; 
                  c) sugli  emolumenti  arretrati  relativi  ad  anni
          precedenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del
          citato testo unico, con i criteri di cui  all'articolo  18,
          dello  stesso   testo   unico,   intendendo   per   reddito
          complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro
          dipendente corrisposti  dal  sostituto  al  sostituito  nel
          biennio precedente effettuando le detrazioni previste negli
          articoli 12 e 13 del medesimo testo unico; 
                  d) sulla parte imponibile del trattamento  di  fine
          rapporto e delle  indennita'  equipollenti  e  delle  altre
          indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lettera
          a),  del  citato  testo  unico  con  i   criteri   di   cui
          all'articolo 17, comma 1, secondo periodo, e comma  2  bis,
          terzo periodo, dello stesso testo unico; 
                  [d bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di
          cui all'articolo 16, comma 1, lettera a  bis),  del  citato
          testo unico, con i criteri  di  cui  all'articolo  17  bis,
          [comma 1, primo periodo], dello stesso testo unico .] 
                  e) sulla parte imponibile delle somme e dei  valori
          di  cui  all'articolo  48,  del  citato  testo  unico,  non
          compresi nell'articolo  16,  comma  1,  lettera  a),  dello
          stesso testo unico, corrisposti agli eredi  del  lavoratore
          dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione
          di reddito. 
                3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare,
          entro il 28 febbraio dell'anno successivo  e,  in  caso  di
          cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione,
          il conguaglio tra le  ritenute  operate  sulle  somme  e  i
          valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta
          dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti  stessi,
          tenendo conto delle detrazioni  eventualmente  spettanti  a
          norma degli articoli 12 e 13, del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917   e   successive
          modificazioni, e delle detrazioni eventualmente spettanti a
          norma  dell'articolo  15  dello  stesso  testo   unico,   e
          successive modificazioni, per oneri a fronte dei  quali  il
          datore  di  lavoro  ha  effettuato   trattenute,   nonche',
          limitatamente agli oneri di cui al comma 1,  lettere  c)  e
          f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformita'  a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti  aziendali.
          In caso  di  incapienza  delle  retribuzioni  a  subire  il
          prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine
          anno  entro  il  28  febbraio  dell'anno   successivo,   il
          sostituito puo' dichiarare per  iscritto  al  sostituto  di
          volergli versare  l'importo  corrispondente  alle  ritenute
          ancora dovute, ovvero,  di  autorizzarlo  a  effettuare  il
          prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga  successivi
          al secondo dello stesso periodo di imposta.  Sugli  importi
          di cui e' differito il pagamento si applica l'interesse  in
          ragione dello 0,50 per cento mensile, che e'  trattenuto  e
          versato nei termini e con  le  modalita'  previste  per  le
          somme cui  si  riferisce.  L'importo  che  al  termine  del
          periodo d'imposta non e' stato  trattenuto  per  cessazione
          del rapporto di lavoro o per incapienza delle  retribuzioni
          deve essere comunicato all'interessato che deve  provvedere
          al versamento entro il  15  gennaio  dell'anno  successivo.
          [Qualora le comunicazioni delle indennita' e  dei  compensi
          di cui all'articolo 47, comma 1,  lettera  b),  del  citato
          testo unico pervengano al sostituto oltre il termine del 12
          gennaio del periodo d'imposta successivo, di esse lo stesso
          terra' conto ai fini delle  operazioni  di  conguaglio  del
          periodo  d'imposta  successivo].  Se  alla  formazione  del
          reddito di lavoro  dipendente  concorrono  somme  o  valori
          prodotti  all'estero  le  imposte  ivi  pagate   a   titolo
          definitivo sono ammesse in detrazione  fino  a  concorrenza
          dell'imposta  relativa   ai   predetti   redditi   prodotti
          all'estero.  La  disposizione  del  periodo  precedente  si
          applica anche nell'ipotesi in  cui  le  somme  o  i  valori
          prodotti all'estero abbiano concorso a formare  il  reddito
          di lavoro dipendente in periodi  d'imposta  precedenti.  Se
          concorrono  redditi  prodotti  in  piu'  Stati  esteri   la
          detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. 
                4.  Ai  fini  del  compimento  delle  operazioni   di
          conguaglio di fine anno  il  sostituito  puo'  chiedere  al
          sostituto di tenere  conto  anche  dei  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti.  A
          tal  fine  il  sostituito  deve  consegnare  al   sostituto
          d'imposta, entro il 12 del  mese  di  gennaio  del  periodo
          d'imposta successivo a quello in cui sono stati  percepiti,
          la certificazione unica concernente  i  redditi  di  lavoro
          dipendente, o assimilati a  quelli  di  lavoro  dipendente,
          erogati da  altri  soggetti,  compresi  quelli  erogati  da
          soggetti non obbligati ad  effettuare  le  ritenute.  [Alla
          consegna della suddetta certificazione unica il  sostituito
          deve anche comunicare  al  sostituto  quale  delle  opzioni
          previste al comma precedente intende adottare  in  caso  di
          incapienza delle retribuzioni a subire  il  prelievo  delle
          imposte.]  La  presente  disposizione  non  si  applica  ai
          soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici. 
                5.» 
                «Art. 24 (Ritenuta sui redditi assimilati a quelli di
          lavoro dipendente). - 1. I soggetti indicati nel  comma  1,
          dell'articolo  23,  che  corrispondono   redditi   di   cui
          all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  devono   operare
          all'atto  del  pagamento  degli  stessi,  con  obbligo   di
          rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche  sulla  parte  imponibile  di
          detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48 bis del
          predetto testo unico.  Nel  caso  in  cui  la  ritenuta  da
          operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o
          in  parte,  sui  contestuali  pagamenti   in   denaro,   il
          sostituito e'  tenuto  a  versare  al  sostituto  l'importo
          corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si  applicano,
          in quanto compatibili, tutte le disposizioni  dell'articolo
          23 e, in particolare,  i  commi  2,  3  e  4.  Sulla  parte
          imponibile dei redditi di cui  all'articolo  16,  comma  1,
          lettera c),  del  medesimo  testo  unico,  la  ritenuta  e'
          operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento. 
                1-bis. Sulla parte imponibile  dei  compensi  di  cui
          all'articolo 48 bis, comma 1, lettera  d  bis),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  e'
          operata una ritenuta  a  titolo  d'imposta  con  l'aliquota
          prevista per il  primo  scaglione  di  reddito,  maggiorata
          delle addizionali vigenti. 
                1-ter. Sulla parte  imponibile  dei  redditi  di  cui
          all'articolo 47, comma 1, lettera c bis), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  in
          materia  di  redditi  assimilati   a   quelli   di   lavoro
          dipendente, corrisposti  a  soggetti  non  residenti,  deve
          essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura
          del 30 per cento. 
                1-quater. Sulla parte  imponibile  delle  prestazioni
          pensionistiche complementari di cui all'articolo 50,  comma
          1, lettera h-bis) del TUIR  e'  operata  una  ritenuta  con
          l'aliquota stabilita dagli articoli 11  e  14  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 
                2.»