Art. 13 quinquies 
 
Proroga del termine di versamento del secondo acconto  delle  imposte
                       sui redditi e dell'IRAP 
 
  1.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento  della
seconda o  unica  rata  dell'acconto  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 e' prorogato al 10 dicembre
2020. 
  2. Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  98  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all'articolo  9-quinquies  del
presente  decreto,  che  disciplinano  la  proroga  del  termine   di
versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte  sui
redditi e dell'IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici
di affidabilita' fiscale. 
  3.  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o
professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede
operativa nel territorio dello  Stato,  con  ricavi  o  compensi  non
superiori a 50 milioni di euro nel  periodo  d'imposta  precedente  a
quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e
che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di
almeno il 33 per cento nel primo  semestre  dell'anno  2020  rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente, il  termine  di  versamento
della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui  redditi  e
dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta  successivo  a  quello  in
corso al 31 dicembre 2019, e' prorogato al 30 aprile 2021. 
  4. Le disposizioni di cui al  comma  3  si  applicano  altresi',  a
prescindere dai requisiti  relativi  ai  ricavi  o  compensi  e  alla
diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel  suddetto
comma, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o  professione
che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO  riportati
negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle
aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di
massima gravita' e da un livello di rischio  alto,  come  individuate
alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze  del  Ministro  della
salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 19-bis
del  presente  decreto,  ovvero  per   gli   esercenti   servizi   di
ristorazione nelle aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da
uno scenario di elevata gravita' e da un  livello  di  rischio  alto,
come individuate alla medesima data  del  26  novembre  2020  con  le
ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre
2020 e dell'articolo 19-bis del presente decreto. 
  5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4  sono  effettuati,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  soluzione
entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di
quattro rate mensili di pari importo, con il versamento  della  prima
rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso  di  quanto
gia' versato. 
  6. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, le parole: «30 novembre 2020» sono sostituite dalle seguenti:
«30 aprile 2021». 
  7. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4, valutati in 1.759  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'articolo 98 del decreto-legge 14 agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre 2020, n. 126 e' riportato nei riferimenti normativi
          all'art. 9-quinquies. 
              - Per il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri del  3  novembre  2020  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 1. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  42-bis  del  citato
          decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  come
          modificato   dal   presente   articolo   e    dall'articolo
          13-septiesdecies della presente legge: 
                «Art. 42-bis (Sospensione dei versamenti tributari  e
          contributivi, nonche' interventi finanziari a favore  delle
          imprese del settore turistico, agricolo e della pesca,  per
          Lampedusa e  Linosa,  e  risorse  per  i  comuni  siciliani
          maggiormente   coinvolti   nella   gestione   dei    flussi
          migratori). - 1. Per i  soggetti  che  hanno  il  domicilio
          fiscale, la sede legale o la sede operativa nel  territorio
          del comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei  tributi
          nonche' dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei
          premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
          e le  malattie  professionali,  in  scadenza  entro  il  21
          dicembre 2020, o scaduti nelle annualita' 2018 e 2019, sono
          effettuati,  nel  limite  del  40  per  cento  dell'importo
          dovuto,  ad  eccezione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          (IVA), senza applicazione di sanzioni e interessi entro  la
          medesima data. Resta ferma la facolta' di avvalersi, per il
          50 per cento dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli
          126  e  127  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n.  77,  della  rateizzazione  fino   a   un   massimo   di
          ventiquattro rate mensili  prevista  dall'articolo  97  del
          presente decreto. Non si fa luogo  al  rimborso  di  quanto
          gia' versato. 
                1-bis.  Per  i  soggetti   che   svolgono   attivita'
          economica, la riduzione al 40 per cento di cui al  comma  1
          si applica nel rispetto delle condizioni e dei  limiti  del
          regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione,  del  18
          dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107
          e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          agli aiuti "de minimis", del regolamento (UE) n.  1408/2013
          della  Commissione,  del   18   dicembre   2013,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis"
          nel settore agricolo, e del regolamento  (UE)  n.  717/2014
          della   Commissione,   del   27   giugno   2014,   relativo
          all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato  sul
          funzionamento dell'Unione europea agli aiuti  "de  minimis"
          nel settore della pesca e dell'acquacoltura. I soggetti che
          intendono  avvalersi  dell'agevolazione  devono  presentare
          apposita  comunicazione  all'Agenzia  delle   entrate.   Le
          modalita', i termini di presentazione e il contenuto  della
          comunicazione  sono   stabiliti   con   provvedimento   del
          direttore dell'Agenzia medesima,  da  emanare  entro  venti
          giorni a far data dal 9 novembre 2020. 
                2. In considerazione dei  flussi  migratori  e  delle
          conseguenti  misure   di   sicurezza   sanitaria   per   la
          prevenzione del contagio da COVID-19, al fine di consentire
          il pieno rilancio dell'attivita' turistica ed  alberghiera,
          alle imprese del settore turistico, agricole e della  pesca
          con domicilio fiscale nel  comune  di  Lampedusa  e  Linosa
          possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo
          9, comma 1, del decreto-legge  24  ottobre  2019,  n.  123,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 156. A tali agevolazioni  si  applicano  i  limiti
          massimi previsti dalla normativa dell'Unione europea  e  le
          disposizioni della medesima in materia di  aiuti  di  Stato
          per i settori interessati. 
                3. I criteri e  le  modalita'  di  concessione  delle
          agevolazioni di cui al comma 2  sono  stabiliti,  anche  ai
          fini del rispetto del limite di spesa di cui  al  comma  4,
          con  decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo e del Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri
          dell'economia e delle finanze e  dell'interno,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
                4. Per le  finalita'  di  cui  ai  commi  2  e  3  e'
          autorizzata la spesa di 0,5 milioni di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2020 e  2021.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
          mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  del
          fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero. 
                5. In caso di errata applicazione delle  disposizioni
          del comma 3 dell'articolo 24 del  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77, in relazione  alla  determinazione  dei
          limiti e  delle  condizioni  previsti  dalla  comunicazione
          della Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863
          final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato  a
          sostegno   dell'economia   nell'attuale    emergenza    del
          COVID-19",   e    successive    modificazioni,    l'importo
          dell'imposta non versata e' dovuto entro il 30 aprile  2021
          senza applicazioni di sanzioni ne' interessi. 
                6.   All'articolo   38,   comma   1-quinquies,    del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,  dopo  le
          parole:  "In  caso  di  mancata  adesione  da   parte   dei
          possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis,"  sono
          inserite le seguenti: "nonche' ai fini del pagamento  della
          cedola in corso al momento dell'adesione stessa,". 
                7. All'articolo 54,  comma  1,  lettera  a-bis),  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  le
          parole: "qualora almeno il 20 % dei soci"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "qualora almeno il 10 per cento dei soci". 
                8. Al fine di fronteggiare le  esigenze  connesse  al
          contenimento della diffusione del COVID-19 e  garantire  la
          regolare gestione, anche di natura  sanitaria,  dei  flussi
          migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente
          comma  che  costituisce  tetto   di   spesa   massimo,   e'
          autorizzato per l'anno 2020 un contributo di  375.000  euro
          per ciascuno  dei  comuni  di  Lampedusa  e  Linosa,  Porto
          Empedocle,  Pozzallo,  Caltanissetta,   Vizzini,   Messina,
          Siculiana e Augusta. Con decreto del Ministro dell'interno,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          il Ministro della salute, da adottare entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto,  sono  definiti  i  criteri  e   le
          modalita'  di  gestione  delle  risorse  di  cui  al  primo
          periodo, nonche' le modalita' di monitoraggio della spesa. 
                9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  8,
          pari a 3 milioni di  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede
          mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.
          190, come rifinanziato  dall'articolo  114,  comma  4,  del
          presente decreto.»