Art. 13 sexies 
 
Proroga del termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione  in
                materia di imposte sui redditi e IRAP 
 
  1.  Il  termine  per  la  presentazione  in  via  telematica  della
dichiarazione  in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di  imposta
regionale sulle attivita'  produttive,  di  cui  all'articolo  2  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, in scadenza il 30 novembre 2020, e' prorogato al
10 dicembre 2020. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  22  luglio  1998,   n.   322
          (Regolamento recante modalita' per la  presentazione  delle
          dichiarazioni   relative   alle   imposte   sui    redditi,
          all'imposta  regionale   sulle   attivita`   produttive   e
          all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662): 
                «Art.  2  (Termine   per   la   presentazione   della
          dichiarazione in  materia  di  imposte  sui  redditi  e  di
          I.R.A.P.). - 1. Le persone  fisiche  e  le  societa'  o  le
          associazioni  di  cui  all'articolo  6  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di  cui
          all'articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio
          della Poste italiane S.p.a. tra  il  1°  maggio  ed  il  30
          giugno ovvero  in  via  telematica  entro  il  30  novembre
          dell'anno successivo a quello di chiusura  del  periodo  di
          imposta. 
                2. I soggetti all'imposta sul reddito  delle  persone
          giuridiche,  presentano   la   dichiarazione   secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo 3 in via telematica, entro
          l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di
          chiusura del periodo d'imposta. 
                  a) 
                  b) 
                3. I soggetti non  tenuti  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi presentano  la  dichiarazione  ai
          fini  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive
          entro  i  termini  previsti  dal  comma  2  e  secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo 3. 
                3-bis. 
                4 bis. 
                5. 
                6. Per gli interessi e gli altri proventi di  cui  ai
          commi da  1  a  3-bis  dell'articolo  26  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai
          sensi   dell'ultimo   comma   dello   stesso   articolo   e
          dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legge 20  giugno,
          1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
          agosto 1996, n. 425 nonche' per i premi e per le vincite di
          cui all'articolo  30,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,   n.   600,   i   soggetti
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche presentano
          la dichiarazione  contestualmente  alla  dichiarazione  dei
          redditi propri. 
                7.   Sono   considerate   valide   le   dichiarazioni
          presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine,
          salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative
          per il ritardo. Le  dichiarazioni  presentate  con  ritardo
          superiore  a  novanta  giorni  si  considerano  omesse,  ma
          costituiscono, comunque, titolo per  la  riscossione  delle
          imposte dovute in base agli imponibili in esse  indicati  e
          delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta. 
                8.  Salva  l'applicazione  delle  sanzioni  e   ferma
          restando  l'applicazione  dell'articolo  13   del   decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le dichiarazioni  dei
          redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive
          e dei sostituti  d'imposta  possono  essere  integrate  per
          correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano
          determinato l'indicazione di un maggiore  o  di  un  minore
          imponibile o, comunque, di  un  maggiore  o  di  un  minore
          debito d'imposta ovvero di  un  maggiore  o  di  un  minore
          credito, mediante successiva dichiarazione  da  presentare,
          secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,  utilizzando
          modelli  conformi  a  quelli  approvati  per   il   periodo
          d'imposta cui si riferisce la dichiarazione,  non  oltre  i
          termini  stabiliti  dall'articolo  43   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                8-bis. L'eventuale credito derivante dal minor debito
          o dal maggiore credito risultante  dalle  dichiarazioni  di
          cui al comma 8 puo' essere utilizzato in  compensazione  ai
          sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9  luglio
          1997, n. 241. Ferma restando in ogni caso  l'applicabilita'
          della disposizione di cui al primo periodo per  i  casi  di
          correzione di errori contabili di competenza, nel  caso  in
          cui la dichiarazione oggetto di integrazione a  favore  sia
          presentata oltre il termine prescritto per la presentazione
          della   dichiarazione   relativa   al   periodo   d'imposta
          successivo, il credito di cui al  periodo  precedente  puo'
          essere utilizzato in compensazione,  ai  sensi  del  citato
          articolo 17 del decreto legislativo n. 241  del  1997,  per
          eseguire il versamento di debiti  maturati  a  partire  dal
          periodo d'imposta successivo  a  quello  in  cui  e'  stata
          presentata la dichiarazione integrativa; in tal caso, nella
          dichiarazione relativa  al  periodo  d'imposta  in  cui  e'
          presentata la  dichiarazione  integrativa  e'  indicato  il
          credito derivante dal minor debito o dal  maggiore  credito
          risultante dalla dichiarazione integrativa. Resta ferma  in
          ogni caso  per  il  contribuente  la  possibilita'  di  far
          valere, anche  in  sede  di  accertamento  o  di  giudizio,
          eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso
          sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di
          un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta  o,
          comunque, di un minore credito. 
                8-ter. Le dichiarazioni dei  redditi  e  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita'   produttive   possono   essere
          integrate dai contribuenti  per  modificare  la  originaria
          richiesta    di    rimborso    dell'eccedenza     d'imposta
          esclusivamente   per   la   scelta   della   compensazione,
          sempreche' il rimborso stesso non sia  stato  gia'  erogato
          anche in parte, mediante dichiarazione da presentare  entro
          120  giorni  dalla  scadenza  del  termine   ordinario   di
          presentazione, secondo le disposizioni di cui  all'articolo
          3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati  per  il
          periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. 
                9. I termini di presentazione della dichiarazione che
          scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo  giorno
          feriale successivo.»