Art. 13 septies 
 
          Proroga del termine per le definizioni agevolate 
 
  1. All'articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «10 dicembre 2020» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «1°
marzo 2021». 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi
dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  68  del  citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  come
          modificato dal presente articolo e dall'articolo  13-decies
          della presente legge: 
                «Art. 68 (Sospensione dei termini di  versamento  dei
          carichi affidati all'agente della riscossione).  -  1.  Con
          riferimento alle entrate tributarie e non tributarie,  sono
          sospesi i termini  dei  versamenti,  scadenti  nel  periodo
          dall'8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle  di
          pagamento emesse dagli agenti  della  riscossione,  nonche'
          dagli  avvisi  previsti  dagli  articoli  29   e   30   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122.  I
          versamenti oggetto di sospensione devono essere  effettuati
          in unica soluzione entro il mese successivo al termine  del
          periodo di sospensione.  Non  si  procede  al  rimborso  di
          quanto gia' versato. Si applicano le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre  2015,
          n. 159. 
                2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano
          anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a  3-
          sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,  n.  44,  e
          alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
          639, emesse dagli enti territoriali, nonche' agli  atti  di
          cui all'articolo 1, comma  792,  della  legge  27  dicembre
          2019, n. 160. 
                2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che,  alla
          data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza  ovvero  la
          sede  operativa  nel  territorio  dei  comuni   individuati
          nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
          ministri 1°  marzo  2020,  e  dei  soggetti  diversi  dalle
          persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020,
          avevano nei medesimi  comuni  la  sede  legale  o  la  sede
          operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1  e
          2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020. 
                2-ter. Relativamente ai piani di dilazione in  essere
          alla  data  dell'8  marzo  2020  e  ai   provvedimenti   di
          accoglimento  emessi   con   riferimento   alle   richieste
          presentate fino al 31 dicembre 2020,  gli  effetti  di  cui
          all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,
          si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di
          rateazione, di dieci rate, anche non consecutive. 
                3. Il mancato  ovvero  insufficiente  ovvero  tardivo
          versamento,  alle  relative  scadenze,   delle   rate,   da
          corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui agli
          articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre
          2018, n. 136,  all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  30
          aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190  e
          193, della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  non  determina
          l'inefficacia  delle  stesse  definizioni  se  il  debitore
          effettua l'integrale versamento delle predette  rate  entro
          il termine del 1° marzo 2021, al quale non si applicano  le
          disposizioni di  cui  all'articolo  3,  comma  14-bis,  del
          medesimo decreto-legge n. 119 del 2018. 
                3-bis. Relativamente ai debiti per i quali, alla data
          del 31 dicembre 2019, si e' determinata l'inefficacia delle
          definizioni di cui al comma 3  del  presente  articolo,  in
          deroga  all'articolo  3,  comma   13,   lettera   a),   del
          decreto-legge n. 119 del  2018,  possono  essere  accordate
          nuove dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Tali dilazioni
          possono essere accordate anche relativamente ai debiti  per
          i  quali,   alla   medesima   data,   si   e'   determinata
          l'inefficacia delle definizioni di cui all'articolo  6  del
          decreto-legge 22 ottobre  2016,  n.  193,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 1°  dicembre  2016,  n.  225,  e
          all'articolo 1, commi da 4 a 10-quater,  del  decreto-legge
          16 ottobre 2017, n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge  4  dicembre  2017,  n.  172,  in  deroga  alle
          previsioni in essi contenute. 
                4. In considerazione delle previsioni  contenute  nei
          commi 1 e  2  del  presente  articolo,  e  in  deroga  alle
          disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1,  del  decreto
          legislativo 13 aprile  1999,  n.112,  le  comunicazioni  di
          inesigibilita' relative alle  quote  affidate  agli  agenti
          della  riscossione  nell'anno  2018,   nell'anno   2019   e
          nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente,  entro  il
          31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro  il  31
          dicembre 2025. 
                4-bis. Con  riferimento  ai  carichi,  relativi  alle
          entrate tributarie e non  tributarie,  affidati  all'agente
          della riscossione durante il periodo di sospensione di  cui
          ai commi 1 e 2-bis, sono prorogati di dodici mesi: 
                  a) il termine di  cui  all'articolo  19,  comma  2,
          lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 
                  b) anche in deroga alle disposizioni  dell'articolo
          3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  e  salvo
          quanto   previsto   dall'articolo   157,   comma   3,   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i termini
          di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021  per
          la notifica delle cartelle di pagamento.  Relativamente  ai
          termini di decadenza e prescrizione in  scadenza  nell'anno
          2020 per  la  notifica  delle  cartelle  di  pagamento,  si
          applica quanto disposto  dall'articolo  12,  comma  2,  del
          decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.»