Art. 13 octies 
 
         Proroga dell'accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini 
 
  1.  All'articolo  12  del  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  2,  le  parole:  «nove  mesi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «ventiquattro mesi»; 
  b) al comma 2-bis, le parole: «31 dicembre  2020»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12   del   citato
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 12. - 1.  Per  lavoratori  autonomi,  ai  sensi
          dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17
          marzo  2020,  n.  18,  si  intendono  i  soggetti  di   cui
          all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto-legge n.  18
          del 2020. 
                1-bis. All'articolo 54,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  le
          parole: "e ai liberi professionisti" sono sostituite  dalle
          seguenti: ", ai liberi  professionisti,  agli  imprenditori
          individuali e ai soggetti  di  cui  all'articolo  2083  del
          codice civile". 
                2. Per un periodo di ventiquattro  mesi  dall'entrata
          in vigore del presente decreto, in deroga  alla  disciplina
          vigente,  l'accesso  ai   benefici   del   Fondo   di   cui
          all'articolo  2,  commi  475  e  seguenti  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e'  ammesso  anche  nell'ipotesi  di
          mutui in ammortamento da meno di un anno. 
                2-bis. Fino al  31  dicembre  2021,  a  fronte  delle
          domande di sospensione dei mutui  pervenute  alla  banca  a
          partire dal 28 marzo 2020 a valere  sul  Fondo  di  cui  al
          comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza
          e la regolarita' formale, la  banca  avvia  la  sospensione
          dalla prima  rata  in  scadenza  successiva  alla  data  di
          presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta
          dalla  banca  la  domanda  di   sospensione,   accerta   la
          sussistenza dei presupposti e comunica  alla  banca,  entro
          venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente
          tale termine, la domanda si ritiene  comunque  accolta.  In
          caso di  esito  negativo  dell'istruttoria  comunicato  dal
          gestore, la banca puo' riavviare l'ammortamento del mutuo a
          partire dalla prima rata in scadenza successiva  alla  data
          di presentazione della domanda. 
                2-ter. Dopo la lettera a) del comma  1  dell'articolo
          54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  sono
          inserite la seguenti: 
                  "a-bis)  l'ammissione  ai  benefici  del  Fondo  e'
          estesa alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, per
          mutui  ipotecari  erogati  alle  predette  cooperative,  di
          importo massimo pari al prodotto tra l'importo di cui  alla
          lettera b) e il numero dei rispettivi soci, qualora  almeno
          il 20% dei soci  assegnatari  di  immobili  residenziali  e
          relative pertinenze si trovi, al  momento  dell'entrata  in
          vigore della presente disposizione, nelle condizioni di cui
          all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244, come da ultimo modificato dal presente articolo". 
                  a-ter) la sospensione delle rate del mutuo  di  cui
          al comma a-bis) puo' essere concessa nella misura di: 
                    1) 6 mesi, qualora gli eventi di cui all'articolo
          2, comma  479,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,
          verificatisi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardano
          un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei
          soci; 
                    2)  12  mesi,   qualora   gli   eventi   di   cui
          all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244,  verificatisi  successivamente  al  31  gennaio  2020,
          riguardano un numero di assegnatari compreso tra un  valore
          superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci; 
                    3)  18  mesi,   qualora   gli   eventi   di   cui
          all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n.
          244,  verificatisi  successivamente  al  31  gennaio  2020,
          riguardano un numero di assegnatari  superiore  al  40  per
          cento dei soci; 
                    a-quater) l'istanza di sospensione e'  presentata
          dalla   societa'   cooperativa   mutuataria   alla   banca,
          attraverso  il   modulo   pubblicato,   entro   30   giorni
          dall'entrata  in  vigore  del  presente  comma,  nel   sito
          internet del Gestore del Fondo di cui all'articolo 2, comma
          475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007,  n.  244,  che
          riporta l'indicazione dei documenti probatori degli  eventi
          che  determinano  la  richiesta  di   sospensione,   previa
          delibera assunta dai rispettivi organi deliberativi, con le
          modalita' e nei  termini  previsti  dall'atto  costitutivo,
          dallo statuto o da altri regolamenti interni della medesima
          societa'. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze possono essere  stabilite  ulteriori  modalita'  di
          attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter." 
                [2-quater. Con regolamento adottato mediante  decreto
          del Ministro dell'economia e delle  finanze,  entro  trenta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al  comma
          2-ter e, in particolare, quelle relative all'individuazione
          della quota di mutuo da sospendere.]»