Art. 13 novies 
 
Proroga dei termini per i  versamenti  del  prelievo  erariale  unico
  sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  a)  e
  lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
  n. 773 
 
  1. Il versamento  del  saldo  del  prelievo  erariale  unico  sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b),
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del canone concessorio  del  quinto
bimestre 2020 e' effettuato in misura pari al 20 per cento del dovuto
sulla base  della  raccolta  di  gioco  del  medesimo  bimestre,  con
scadenza entro il 18 dicembre 2020. La restante  quota,  pari  all'80
per cento, puo' essere versata con rate mensili di pari importo,  con
debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La  prima
rata e' versata entro il  22  gennaio  2021  e  le  successive  entro
l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata e'  versata
entro il 30 giugno 2021. 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo,  valutati  in  559
milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai  sensi  dell'articolo
34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 110 del
          regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773  (Approvazione  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): 
                «6. Si considerano apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito: 
                  a) quelli che, dotati di attestato  di  conformita'
          alle  disposizioni   vigenti   rilasciato   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato e  obbligatoriamente  collegati  alla
          rete telematica di cui all'articolo 14 bis,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640   e   successive   modificazioni,   si   attivano   con
          l'introduzione di  moneta  metallica  ovvero  con  appositi
          strumenti   di   pagamento   elettronico    definiti    con
          provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  nei  quali
          gli elementi di abilita' o  intrattenimento  sono  presenti
          insieme  all'elemento  aleatorio  insieme  con   l'elemento
          aleatorio sono presenti anche  elementi  di  abilita',  che
          consentono  al  giocatore  la  possibilita'  di  scegliere,
          all'avvio o nel corso della partita, la propria  strategia,
          selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu'
          favorevoli tra quelle proposte dal gioco,  il  costo  della
          partita non supera 1 euro, la durata minima  della  partita
          e' di quattro  secondi  e  che  distribuiscono  vincite  in
          denaro, ciascuna comunque di valore  non  superiore  a  100
          euro, erogate dalla macchina  [in  monete  metalliche].  Le
          vincite,   computate   dall'apparecchio   in    modo    non
          predeterminabile su un ciclo complessivo  di  non  piu'  di
          140.000 partite, devono risultare non inferiori al  75  per
          cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
          possono riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue
          regole fondamentali; 
                  a-bis)    con    provvedimento    del     Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica  dei
          singoli apparecchi di cui alla lettera a); 
                  b) quelli, facenti parte della rete  telematica  di
          cui  all'articolo  14  bis,  comma  4,  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  640  e
          successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in
          presenza di un collegamento ad un sistema  di  elaborazione
          della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del
          Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il
          Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi  dell'articolo
          17 comma 3, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
          definiti, tenendo  conto  delle  specifiche  condizioni  di
          mercato: 
                    1) il  costo  e  le  modalita'  di  pagamento  di
          ciascuna partita; 
                    2)  la  percentuale  minima  della  raccolta   da
          destinare a vincite; 
                    3)  l'importo   massimo   e   le   modalita'   di
          riscossione delle vincite; 
                    4)  le  specifiche  di  immodificabilita'  e   di
          sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a  cui
          tali apparecchi sono connessi; 
                    5)  le  soluzioni  di  responsabilizzazione   del
          giocatore da adottare sugli apparecchi; 
                    6)  le  tipologie  e  le  caratteristiche   degli
          esercizi pubblici e  degli  altri  punti  autorizzati  alla
          raccolta di giochi nei quali possono essere installati  gli
          apparecchi di cui alla presente lettera.»