Art. 14 
 
           Nuove misure in materia di Reddito di emergenza 
 
  1. Ai nuclei familiari gia' beneficiari della quota del Reddito  di
emergenza (di seguito «Rem») di cui all'articolo  23,  comma  1,  del
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n.  126,  e'  riconosciuta  la  medesima
quota anche per il mese di novembre 2020,  nonche'  per  il  mese  di
dicembre 2020. 
  2. Il Rem e' altresi' riconosciuto,  per  una  singola  quota  pari
all'ammontare di cui all'articolo 82, comma 5, del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, relativa alle mensilita' di novembre  e  dicembre
2020, ai nuclei familiari in possesso  cumulativamente  dei  seguenti
requisiti: 
     a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre  2020,
inferiore ad una soglia pari all'ammontare di  cui  all'articolo  82,
comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020; 
    b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono  o
hanno percepito una delle  indennita'  di  cui  all'articolo  15  del
presente decreto-legge; 
      c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a),  c)  e
d), 2-bis e 3, dell'articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. 
  3. La domanda per le quote di Rem di cui al comma 2  e'  presentata
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  entro  il  30
novembre 2020 tramite modello di  domanda  predisposto  dal  medesimo
Istituto e presentato secondo le modalita' stabilite dallo stesso. 
  4. Il riconoscimento delle quote del Rem di cui ai commi 1 e  2  e'
effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l'anno 2020
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa relativa  al  Fondo  per  il
reddito  di  emergenza  di  cui  all'articolo  82,  comma   10,   del
decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla quale resta  in  ogni
caso ferma l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 265, comma
9, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020. 
  5. Per quanto non previsto dal presente  articolo,  si  applica  la
disciplina di cui all'articolo 82 del decreto-legge n. 34  del  2020,
ove compatibile. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  23  del
          citato decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge13 ottobre 2020, n.126: 
                «Art. 23 (Nuove  misure  in  materia  di  Reddito  di
          emergenza). - 1. Ferme restando le erogazioni gia' concesse
          del  Reddito  di  emergenza  (di  seguito  «Rem»)  di   cui
          all'articolo 82 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, il Rem e' altresi'  riconosciuto,  per  una  singola
          quota pari all'ammontare di cui al  comma  5  del  medesimo
          articolo 82 del decreto-legge n. 34  del  2020,  ai  nuclei
          familiari  in   possesso   cumulativamente   dei   seguenti
          requisiti: 
                  a) un valore del reddito  familiare,  nel  mese  di
          maggio 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare  di
          cui all'articolo 82, comma 5, del decreto-legge n.  34  del
          2020; 
                  b) assenza nel nucleo familiare di  componenti  che
          percepiscono o hanno percepito una delle indennita' di  cui
          agli articoli 9, 10 e 12 del presente decreto; 
                  c) possesso  dei  requisiti  di  cui  ai  commi  2,
          lettere a), c) e  d),  2-bis  e  3,  dell'articolo  82  del
          decreto-legge n. 34 del 2020." 
              - Il testo dell'articolo 82 del citato decreto-legge 19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n.77  e'  riportato  nei  riferimenti
          normatvi all'art. 13-quinquiesdecies. 
              - Il testo del comma 9  dell'articolo  265  del  citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  come
          modificato  dall'articolo  11  della  presente  legge,   e'
          riportato nei riferimenti normativi al medesimo articolo.