Art. 16 bis 
 
Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della  pesca  e
  dell'acquacoltura appartenenti ai  settori  economici  riferiti  ai
  codici ATECO riportati nell'Allegato 3 
 
  1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16,  che
svolgono  le  attivita'  identificate  dai  codici  ATECO   riportati
nell'Allegato 3, e' riconosciuto il medesimo beneficio anche  per  il
periodo retributivo del mese di dicembre 2020. 
  2.  L'esonero  e'  riconosciuto  nel  rispetto   della   disciplina
dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  valutati  in  112,2
milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di  euro  per  l'anno
2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.