Art. 17 
 
          Disposizioni a favore dei lavoratori dello sport 
 
  1. Per il mese di novembre 2020, e' erogata dalla societa' Sport  e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro  per  l'anno
2020,  un'indennita'  pari  a  800  euro  in  favore  dei  lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato  Olimpico
Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli
enti di  promozione  sportiva,  riconosciuti  dal  Comitato  Olimpico
Nazionale (CONI)  e  dal  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP),  le
societa'   e   associazioni   sportive   dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i  quali,  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato,  ridotto  o
sospeso la loro attivita'. Il predetto emolumento non  concorre  alla
formazione del reddito ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  e  non  e'  riconosciuto  ai
percettori di altro reddito da lavoro e del reddito  di  cittadinanza
di cui al decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2019,  n.  26,  del  reddito  di
emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,  20,  21,  22,
27, 28, 29, 30, 38 e 44  del  decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,
cosi' come prorogate e integrate dal decreto-legge 17 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dal  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  e  dal  presente
decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude  il  diritto  a
percepire  l'indennita'  i  redditi  da  lavoro   autonomo   di   cui
all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni  genere  e  gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  2. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono  presentate  entro
il 30  novembre  2020  tramite  la  piattaforma  informatica  di  cui
all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del
6 aprile 2020, alla societa' Sport e Salute s.p.a.  che,  sulla  base
del registro di cui all'articolo 7, comma  2,  del  decreto-legge  28
maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  27
luglio 2004, n. 186,  acquisito  dal  CONI  sulla  base  di  apposite
intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
  3. Ai soggetti gia' beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio
o giugno dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge  17
marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
aprile 2020, n. 27, all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,  n.
77, e di cui all'articolo 12 del decreto legge  14  agosto  2020,  n.
104, convertito con modificazioni dalla legge  13  ottobre  2020,  n.
126, per i quali permangano i requisiti, l'indennita' pari a 800 euro
e' erogata dalla societa' Sport e Salute s.p.a., senza necessita'  di
ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi da 1 a 3 le risorse  trasferite
a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro  per
l'anno 2020. Il limite di  spesa  di  cui  al  presente  articolo  e'
incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio
di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento  all'erogazione
dell'indennita' di cui all'articolo 96  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, o di cui all'articolo 98  del  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77, o di cui all'articolo 12  del  decreto-legge  14  agosto
2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  13  ottobre
2020, n. 126. 
  5. Ai  fini  dell'erogazione  automatica  dell'indennita'  prevista
dall'articolo 12, comma  3,  ultimo  periodo,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, si considerano cessati a  causa  dell'emergenza
epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti  alla
data del 31 maggio 2020 e non rinnovati. 
  5-bis. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui  al  presente
articolo,   si   considerano   cessati   a    causa    dell'emergenza
epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti  alla  data
del 31 ottobre 2020 e non rinnovati. 
  6. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e  comunica,  con
cadenza settimanale, i risultati di tale attivita' al Ministro per le
politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia  e  delle
finanze. Qualora  dal  predetto  monitoraggio  emerga  che  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite  di  spesa  di
cui al predetto primo periodo del comma 1 Sport e Salute  s.p.a.  non
prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione  al
Ministro per le  politiche  giovanili  e  lo  sport  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Alla  copertura   dei   costi   di
funzionamento derivanti  dal  presente  articolo,  provvede  Sport  e
Salute s.p.a. nell'ambito delle proprie disponibilita'  di  bilancio.
In relazione all'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo  del
comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 265,  comma  9,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  7. Agli oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per
l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 67  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre
          1986, n. 917: 
                «Art. 67 (Redditi diversi). - 1. Sono redditi diversi
          se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono
          conseguiti  nell'esercizio  di  arti  e  professioni  o  di
          imprese commerciali o da societa' in nome collettivo  e  in
          accomandita semplice, ne' in  relazione  alla  qualita'  di
          lavoratore dipendente: 
                  a)   le   plusvalenze   realizzate   mediante    la
          lottizzazione di terreni, o l'esecuzione di opere intese  a
          renderli  edificabili,  e  la  successiva  vendita,   anche
          parziale, dei terreni e degli edifici; 
                  b) le plusvalenze realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di beni immobili acquistati o  costruiti  da
          non piu' di  cinque  anni,  esclusi  quelli  acquisiti  per
          successione e le  unita'  immobiliari  urbane  che  per  la
          maggior parte del periodo intercorso tra  l'acquisto  o  la
          costruzione e la cessione sono state adibite ad  abitazione
          principale del cedente o dei suoi  familiari,  nonche',  in
          ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di  cessioni
          a titolo oneroso di terreni suscettibili  di  utilizzazione
          edificatoria secondo gli strumenti urbanistici  vigenti  al
          momento della  cessione.  In  caso  di  cessione  a  titolo
          oneroso di immobili ricevuti  per  donazione,  il  predetto
          periodo di cinque anni decorre dalla data  di  acquisto  da
          parte del donante; 
                  c) le plusvalenze realizzate  mediante  cessione  a
          titolo oneroso di partecipazioni  qualificate.  Costituisce
          cessione  di  partecipazioni  qualificate  la  cessione  di
          azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni  altra
          partecipazione al capitale od al patrimonio delle  societa'
          di cui all'articolo 5, escluse le associazioni  di  cui  al
          comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73,
          comma 1, lettere a),  b)  e  d),  nonche'  la  cessione  di
          diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le
          predette  partecipazioni,  qualora  le  partecipazioni,   i
          diritti o titoli  ceduti  rappresentino,  complessivamente,
          una   percentuale   di   diritti   di   voto   esercitabili
          nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20  per  cento
          ovvero una partecipazione  al  capitale  od  al  patrimonio
          superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti  di
          titoli  negoziati  in  mercati  regolamentati  o  di  altre
          partecipazioni. Per  i  diritti  o  titoli  attraverso  cui
          possono essere  acquisite  partecipazioni  si  tiene  conto
          delle   percentuali   potenzialmente   ricollegabili   alle
          predette partecipazioni. La percentuale di diritti di  voto
          e di partecipazione e' determinata tenendo conto  di  tutte
          le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi,  ancorche'
          nei confronti di soggetti  diversi.  Tale  disposizione  si
          applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed  i
          diritti posseduti rappresentano una percentuale di  diritti
          di voto o  di  partecipazione  superiore  alle  percentuali
          suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze  di  cui  alla
          presente lettera quelle realizzate mediante: 
                    1) cessione di strumenti finanziari di  cui  alla
          lettera  a)  del  comma  2  dell'articolo  44  quando   non
          rappresentano una partecipazione al patrimonio; 
                    2) cessione dei  contratti  di  cui  all'articolo
          109, comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto
          sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento  del  valore
          del  patrimonio  netto  contabile  risultante   dall'ultimo
          bilancio  approvato  prima  della  data  di   stipula   del
          contratto secondo che si tratti di societa'  i  cui  titoli
          sono  negoziati  in  mercati  regolamentati  o   di   altre
          partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate  mediante  la
          cessione  dei  contratti  stipulati  con   associanti   non
          residenti  che  non  soddisfano  le   condizioni   di   cui
          all'articolo 44,  comma  2,  lettera  a),  ultimo  periodo,
          l'assimilazione   opera   a    prescindere    dal    valore
          dell'apporto; 
                    3)  cessione  dei  contratti  di  cui  al  numero
          precedente qualora il valore dell'apporto sia superiore  al
          25  per  cento  dell'ammontare  dei  beni   dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste del comma  2
          dell'articolo 47 del citato testo unico; 
                  c bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili
          ai sensi della lettera c), realizzate mediante  cessione  a
          titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione  al
          capitale o al patrimonio di societa' di cui all'articolo 5,
          escluse le associazioni di cui al comma 3,  lettera  c),  e
          dei soggetti di cui all'articolo 73, nonche' di  diritti  o
          titoli attraverso cui possono essere acquisite le  predette
          partecipazioni. Sono assimilate  alle  plusvalenze  di  cui
          alla presente lettera quelle realizzate mediante: 
                    1) cessione dei  contratti  di  cui  all'articolo
          109, comma 9, lettera b), qualora  il  valore  dell'apporto
          sia non superiore al 5 per cento o  al  25  per  cento  del
          valore   del   patrimonio   netto   contabile    risultante
          dall'ultimo bilancio approvato prima della data di  stipula
          del contratto secondo che  si  tratti  di  societa'  i  cui
          titoli sono negoziati in mercati regolamentati o  di  altre
          partecipazioni; 
                    2) cessione dei contratti  di  cui  alla  lettera
          precedente qualora il valore dell'apporto sia non superiore
          al 25 per cento  dell'ammontare  dei  beni  dell'associante
          determinati in base alle disposizioni previste dal comma  2
          dell'articolo 47; 
                  c ter) le plusvalenze, diverse  da  quelle  di  cui
          alle lettere c) e c bis), realizzate  mediante  cessione  a
          titolo   oneroso   ovvero   rimborso    di    titoli    non
          rappresentativi di  merci,  di  certificati  di  massa,  di
          valute estere, oggetto di cessione a termine  o  rivenienti
          da  depositi  o  conti  correnti,  di   metalli   preziosi,
          sempreche' siano allo stato grezzo o monetato, e  di  quote
          di partecipazione ad organismi  d'investimento  collettivo.
          Agli effetti dell'applicazione della  presente  lettera  si
          considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle
          valute estere dal deposito o conto corrente; 
                  c   quater)   i   redditi,   diversi   da    quelli
          precedentemente  indicati,  comunque  realizzati   mediante
          rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere  od
          acquistare a termine strumenti finanziari, valute,  metalli
          preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a  termine
          uno o piu' pagamenti collegati  a  tassi  di  interesse,  a
          quotazioni o valori  di  strumenti  finanziari,  di  valute
          estere, di metalli preziosi o di  merci  e  ad  ogni  altro
          parametro   di    natura    finanziaria.    Agli    effetti
          dell'applicazione della presente lettera  sono  considerati
          strumenti finanziari anche i predetti rapporti; 
                  c quinquies)  le  plusvalenze  ed  altri  proventi,
          diversi  da  quelli  precedentemente  indicati,  realizzati
          mediante cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  chiusura  di
          rapporti produttivi  di  redditi  di  capitale  e  mediante
          cessione  a  titolo  oneroso  ovvero  rimborso  di  crediti
          pecuniari  o  di  strumenti  finanziari,   nonche'   quelli
          realizzati mediante rapporti attraverso cui possono  essere
          conseguiti differenziali positivi e negativi in  dipendenza
          di un evento incerto; 
                  d)  le  vincite  delle  lotterie,  dei  concorsi  a
          premio, dei giochi e delle  scommesse  organizzati  per  il
          pubblico e i premi derivanti da prove di abilita'  o  dalla
          sorte  nonche'  quelli  attribuiti  in  riconoscimento   di
          particolari meriti artistici, scientifici o sociali; 
                  e) i redditi di natura fondiaria non  determinabili
          catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in  affitto
          per usi non agricoli; 
                  f) i redditi di beni immobili situati all'estero; 
                  g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica
          di  opere  dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e   di
          processi, formule e  informazioni  relativi  ad  esperienze
          acquisite in campo industriale, commerciale o  scientifico,
          salvo  il  disposto  della   lettera   b)   del   comma   2
          dell'articolo 53; 
                  h)  i  redditi  derivanti  dalla   concessione   in
          usufrutto  e   dalla   sublocazione   di   beni   immobili,
          dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in  uso  di
          veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla
          concessione  in  usufrutto  di  aziende;  l'affitto  e   la
          concessione  in  usufrutto  dell'unica  azienda  da   parte
          dell'imprenditore non si considerano  fatti  nell'esercizio
          dell'impresa, ma in caso di  successiva  vendita  totale  o
          parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare  il
          reddito complessivo come redditi diversi; 
                  h  bis)  le  plusvalenze  realizzate  in  caso   di
          successiva  cessione,   anche   parziale,   delle   aziende
          acquisite ai sensi dell'articolo 58; 
                  h ter) la differenza tra il valore di mercato e  il
          corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni
          dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore". 
                  i) i redditi derivanti da attivita' commerciali non
          esercitate abitualmente; 
                  l) i  redditi  derivanti  da  attivita'  di  lavoro
          autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione  di
          obblighi di fare, non fare o permettere; 
                  m) le indennita' di trasferta, i rimborsi forfetari
          di spesa,  i  premi  e  i  compensi  erogati  ai  direttori
          artistici ed ai collaboratori tecnici  per  prestazioni  di
          natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
          filodrammatiche che perseguono finalita'  dilettantistiche,
          e  quelli  erogati  nell'esercizio  diretto  di   attivita'
          sportive  dilettantistiche  dal  CONI,  dalle   Federazioni
          sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per  l'Incremento
          delle  Razze  Equine  (UNIRE),  dagli  enti  di  promozione
          sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che
          persegua finalita' sportive dilettantistiche e che da  essi
          sia riconosciuto. Tale disposizione  si  applica  anche  ai
          rapporti di collaborazione  coordinata  e  continuativa  di
          carattere   amministrativo-gestionale   di    natura    non
          professionale resi in favore  di  societa'  e  associazioni
          sportive   dilettantistiche   [e   di   cori,    bande    e
          filodrammatiche da parte del direttore e dei  collaboratori
          tecnici]; 
                  n)  le  plusvalenze   realizzate   a   seguito   di
          trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2,
          ove ricorrono i  presupposti  di  tassazione  di  cui  alle
          lettere precedenti.» 
              - Per il decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917 si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 15. 
              - Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n.  4,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 recante
          «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza
          e di  pensioni»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          Repubblica Italiana del 28 gennaio 2019, n. 23. 
              -  Il  testo  degli  articoli  19  e  20   del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 12. 
              - Si riporta il testo degli artt. 21, 22, 27,  28,  29,
          30, 38 e 44 del citato decreto-legge 17 marzo 2020  n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27: 
                «Art. 21 (Trattamento  di  assegno  ordinario  per  i
          datori di  lavoro  che  hanno  trattamenti  di  assegni  di
          solidarieta' in corso). - 1. I datori di  lavoro,  iscritti
          al Fondo di integrazione salariale, che alla  data  del  23
          febbraio 2020 hanno in corso un  assegno  di  solidarieta',
          possono  presentare  domanda  di  concessione  dell'assegno
          ordinario ai sensi dell'articolo  19  per  un  periodo  non
          superiore a nove  settimane.  La  concessione  dell'assegno
          ordinario sospende e sostituisce l'assegno di  solidarieta'
          gia' in corso. La concessione dell'assegno  ordinario  puo'
          riguardare  anche   i   medesimi   lavoratori   beneficiari
          dell'assegno di solidarieta' a totale copertura dell'orario
          di lavoro. 
                2. I periodi in cui vi e' coesistenza tra assegno  di
          solidarieta' e assegno  ordinario  concesso  ai  sensi  del
          comma 1 non sono conteggiati ai fini  dei  limiti  previsti
          dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma  3,
          del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                3. Le prestazioni di sostegno al reddito  di  cui  ai
          commi 1 e 2 sono riconosciute ai sensi di  quanto  previsto
          dall'articolo 19, comma 9. 
                4. Limitatamente  ai  periodi  di  assegno  ordinario
          concessi ai sensi del comma 1  e  in  considerazione  della
          relativa  fattispecie  non  si  applica   quanto   previsto
          dall'articolo 29, comma 8,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
                5. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
                «Art.   22   (Nuove   disposizioni   per   la   Cassa
          integrazione  in  deroga).  -  1.  Le  Regioni  e  Province
          autonome, con riferimento ai datori di lavoro  del  settore
          privato, ivi inclusi quelli agricoli,  della  pesca  e  del
          terzo  settore  compresi  gli  enti  religiosi   civilmente
          riconosciuti, per  i  quali  non  trovino  applicazione  le
          tutele previste dalle vigenti disposizioni  in  materia  di
          sospensione o riduzione di orario, in costanza di  rapporto
          di   lavoro,   possono    riconoscere,    in    conseguenza
          dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  previo  accordo
          che puo' essere concluso anche in  via  telematica  con  le
          organizzazioni     sindacali     comparativamente      piu'
          rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro,
          trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga,  per
          la durata della riduzione o  sospensione  del  rapporto  di
          lavoro e comunque per un periodo non superiore  a  per  una
          durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
          23  febbraio  2020  al  31  agosto  2020,  incrementate  di
          ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i  soli
          datori di  lavoro  ai  quali  sia  stato  interamente  gia'
          autorizzato un  periodo  di  nove  settimane.  Le  predette
          ulteriori cinque settimane  sono  riconosciute  secondo  le
          modalita' di cui all'articolo  22-ter  e  tenuto  conto  di
          quanto disciplinato dall'articolo  22-quater.  E'  altresi'
          riconosciuto  un  eventuale  ulteriore  periodo  di  durata
          massima di quattro  settimane  di  trattamento  di  cui  al
          presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020
          al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo  22-ter.
          Per i  datori  di  lavoro  dei  settori  turismo,  fiere  e
          congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e  sale
          cinematografiche, e'  possibile  usufruire  delle  predette
          quattro settimane anche  per  periodi  precedenti  al  1  °
          settembre a condizione che i medesimi  abbiano  interamente
          fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata
          massima di quattordici settimane.  Per  i  lavoratori  sono
          riconosciuti la contribuzione figurativa e i relativi oneri
          accessori.  Il  trattamento  di  cui  al  presente   comma,
          limitatamente ai lavoratori del settore  agricolo,  per  le
          ore di riduzione o sospensione delle attivita', nei  limiti
          ivi previsti, e' equiparato a lavoro ai  fini  del  calcolo
          delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo  di
          cui al presente comma non e'  richiesto  per  i  datori  di
          lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. 
                1-bis. I  lavoratori  dipendenti  iscritti  al  Fondo
          Pensione  Sportivi  Professionisti  che,   nella   stagione
          sportiva   2019-2020,    hanno    percepito    retribuzioni
          contrattuali lorde non  superiori  a  50.000  euro  possono
          accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al
          comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di
          nove settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga,
          di cui al presente comma, dovranno  essere  presentate  dai
          datori di lavoro all'INPS, secondo le modalita' che saranno
          indicate dall'Istituto. Sono considerate valide le  domande
          gia' presentate alle regioni o province autonome di  Trento
          e Bolzano, che provvederanno  ad  autorizzarle  nei  limiti
          delle risorse loro assegnate. Per ogni singola associazione
          sportiva non  potranno  essere  autorizzate  piu'  di  nove
          settimane complessive; esclusivamente per  le  associazioni
          aventi sede nelle regioni di cui  al  comma  8  quater,  le
          regioni  potranno  autorizzare  periodi  fino   a   tredici
          settimane,  nei  limiti  delle  risorse  ivi  previste.  La
          retribuzione contrattuale utile per l'accesso  alla  misura
          viene dichiarata  dal  datore  di  lavoro.  Le  federazioni
          sportive  e  l'INPS,  attraverso  la  stipula  di  apposite
          convenzioni, possono scambiarsi i dati,  per  i  rispettivi
          fini  istituzionali,  riguardo   all'individuazione   della
          retribuzione annua di 50.000 euro ed ai periodi ed  importi
          di  CIG  in  deroga,  di  cui   al   presente   comma.   Al
          riconoscimento dei benefici di cui  al  presente  comma  si
          provvede,  relativamente  al  riconoscimento   delle   nove
          settimane di competenza INPS, nel limite massimo  di  spesa
          di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. 
                2. Sono  esclusi  dall'applicazione  del  comma  1  i
          datori di lavoro domestico. 
                3. Il trattamento di  cui  al  presente  articolo  e'
          riconosciuto nel limite massimo di 4.936,1 milioni di  euro
          per l'anno  2020,  a  decorrere  dal  23  febbraio  2020  e
          limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del  25
          marzo 2020. Le risorse di cui al primo periodo del presente
          comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con
          uno  o  piu'  decreti  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. Nei decreti di cui al secondo periodo, una
          quota delle risorse e' riservata al Ministero del lavoro  e
          delle politiche sociali  per  i  trattamenti  concessi  dal
          medesimo Ministero ai sensi del comma 4. 
                4. I trattamenti di cui  al  presente  articolo  sono
          concessi  con  decreto  delle  regioni  e  delle   province
          autonome interessate, da trasmettere all'INPS in  modalita'
          telematica entro  quarantotto  ore  dall'adozione,  la  cui
          efficacia e' in ogni caso  subordinata  alla  verifica  del
          rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le  regioni
          e  le  province  autonome,   unitamente   al   decreto   di
          concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che
          provvede all'erogazione delle predette prestazioni,  previa
          verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti
          di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alle
          regioni  e  alle  province  autonome,  che  le  istruiscono
          secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al  Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e  alle
          province  autonome  interessate.   Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga che e' stato raggiunto,  anche  in  via
          prospettica il limite di spesa, le regioni  e  le  province
          autonome  non  potranno  in  ogni   caso   emettere   altri
          provvedimenti concessori. Nei decreti di riparto di cui  al
          comma 3 e'  stabilito  il  numero  di  regioni  o  province
          autonome in cui sono localizzate le unita'  produttive  del
          medesimo datore  di  lavoro,  al  di  sopra  del  quale  il
          trattamento e' riconosciuto  dal  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
                4-bis. Ai sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e  ai
          fini   della   relativa   attuazione,    l'INPS    comunica
          settimanalmente al Ministero del lavoro e  delle  politiche
          sociali e al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  le
          risultanze, anche in via prospettica, delle  autorizzazioni
          e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite  tra
          le singole regioni e province  autonome.  Con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze  da  adottare
          entro il 30 giugno 2020 si provvede ad individuare le somme
          ripartite   e   non   corrispondenti   ad    autorizzazioni
          riconosciute e le somme non ripartite al fine  di  renderle
          disponibili all'INPS per le finalita' di  cui  all'articolo
          22-ter, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  126,
          commi 7 e 8. 
                5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti  di
          cui al comma 1, destinate alle Province autonome di  Trento
          e di  Bolzano,  sono  trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che  autorizzano  le
          relative prestazioni. Le funzioni previste per le  province
          autonome al comma  4  si  intendono  riferite  ai  predetti
          Fondi. 
                5-bis. Ai Fondi di cui al comma 5  affluiscono  anche
          le risorse non utilizzate di  cui  all'articolo  44,  comma
          6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,
          in alternativa alla destinazione alle  azioni  di  politica
          attiva del lavoro previste dal medesimo articolo. 
                5-ter. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti
          di cui al comma 5,  destinate  alle  Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano,  trasferite  ai  rispettivi  Fondi  di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  possono  essere
          utilizzate dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
          a condizione che alla  copertura  del  relativo  fabbisogno
          finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
          finalita'  di   assicurare   ai   lavoratori   una   tutela
          integrativa rispetto a prestazioni  connesse  alla  perdita
          del posto di lavoro previste  dalla  normativa  vigente.  I
          rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  autorizzano
          le relative prestazioni. 
                5-quater.  Le  risorse  finanziarie  dei   Fondi   di
          solidarieta' bilaterali del  Trentino  e  dell'Alto  Adige,
          costituiti  ai   sensi   dell'articolo   40   del   decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  possono  essere
          utilizzate dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano,
          a condizione che alla  copertura  del  relativo  fabbisogno
          finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la
          finalita'  di   assicurare   ai   lavoratori   una   tutela
          integrativa rispetto a prestazioni connesse  a  trattamenti
          di integrazione salariale  ordinaria,  straordinaria  e  in
          deroga  previste  dalla  normativa  vigente.  I  rispettivi
          Fondi, costituiti ai sensi  dell'articolo  40  del  decreto
          legislativo 14  settembre  2015,  n.  148,  autorizzano  le
          relative prestazioni. 
                6. Per il trattamento  di  cui  al  comma  1  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma  2,
          primo periodo, del presente decreto.  Il  trattamento  puo'
          essere  concesso  esclusivamente  con   la   modalita'   di
          pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.  Le
          domande devono essere  presentate,  a  pena  di  decadenza,
          entro la fine del mese successivo a quello in cui ha  avuto
          inizio  il  periodo   di   sospensione   o   di   riduzione
          dell'attivita' lavorativa. In sede di  prima  applicazione,
          il  termine  di  cui  al  terzo  periodo  e'  stabilito  al
          trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
          del decreto-legge 16 giugno 2020, n.  52,  se  tale  ultimo
          termine e' posteriore a quello  determinato  ai  sensi  del
          terzo  periodo.  Per  le  domande  riferite  a  periodi  di
          sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno
          avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30  aprile  2020,
          il termine e' fissato, a pena di decadenza,  al  15  luglio
          2020.  Indipendentemente  dal  periodo  di  riferimento,  i
          datori  di  lavoro  che  abbiano  erroneamente   presentato
          domanda per trattamenti diversi da quelli a  cui  avrebbero
          avuto diritto o comunque con  errori  o  omissioni  che  ne
          hanno  impedito  l'  accettazione  possono  presentare   la
          domanda nelle modalita'  corrette,  a  pena  di  decadenza,
          entro trenta giorni dalla comunicazione  dell'errore  nella
          precedente  istanza  da   parte   dell'amministrazione   di
          riferimento, anche nelle more della  revoca  dell'eventuale
          provvedimento di concessione  emanato  dall'amministrazione
          competente; la predetta domanda, presentata nelle modalita'
          corrette, e' considerata comunque tempestiva se  presentata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro e'
          obbligato ad inviare all'Istituto tutti  i  dati  necessari
          per il pagamento dell'integrazione  salariale,  secondo  le
          modalita' stabilite dall'Istituto, entro la fine  del  mese
          successivo a quello in  cui  e'  collocato  il  periodo  di
          integrazione salariale, ovvero,  se  posteriore,  entro  il
          termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di
          concessione. In sede di prima applicazione, il  termine  di
          cui al settimo periodo e' stabilito  al  trentesimo  giorno
          successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge
          16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore
          a  quello  determinato  ai  sensi  del   settimo   periodo.
          Trascorso inutilmente  tale  termine,  il  pagamento  della
          prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico
          del datore di lavoro inadempiente. 
                6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro  di  cui
          all'ultimo periodo del comma 4 il  trattamento  di  cui  al
          comma 1 puo', altresi', essere concesso con la modalita' di
          cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo  14  settembre
          2015, n. 148. 
                7. 
                8. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1
          a 6 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
                8-bis. I datori di lavoro con unita' produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  marzo  2020,
          nonche' i datori di lavoro che  non  hanno  sede  legale  o
          unita'  produttiva  od  operativa  nei   comuni   suddetti,
          limitatamente  ai   lavoratori   in   forza   residenti   o
          domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda
          di cassa integrazione salariale in deroga, per  un  periodo
          aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla  data
          del 23 febbraio 2020, in base  alla  procedura  di  cui  al
          presente articolo. 
                8-ter. Il  trattamento  di  cui  al  comma  8-bis  e'
          riconosciuto nel limite massimo di spesa pari a 7,3 milioni
          di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse  del  Fondo
          sociale per occupazione e formazione  di  cui  all'articolo
          18, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2. 
                8-quater. Al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis,
          le  Regioni  Lombardia,  Veneto  ed   Emilia-Romagna,   con
          riferimento ai datori di lavoro con unita'  produttive  ivi
          situate nonche' ai datori di  lavoro  che  non  hanno  sede
          legale o unita'  produttiva  od  operativa  nelle  predette
          regioni, limitatamente ai lavoratori in forza  residenti  o
          domiciliati nelle  medesime  regioni,  possono  riconoscere
          trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga,  per
          un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo  a
          quello di cui al comma 1 e autorizzabile  con  il  medesimo
          provvedimento di concessione.  Al  trattamento  di  cui  al
          presente comma si applica la procedura di cui  al  presente
          articolo. Per il riconoscimento dei  trattamenti  da  parte
          delle regioni di cui al presente comma, i limiti di  spesa,
          per l'anno 2020, derivanti dalle risorse loro assegnate  in
          esito ai riparti di cui al comma 3, sono incrementati di un
          ammontare pari  a  135  milioni  di  euro  per  la  regione
          Lombardia, a 40 milioni di euro per la Regione Veneto  e  a
          25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna. 
                8-quinquies. Agli oneri di cui al comma  8-quater  si
          provvede a valere sulle risorse assegnate alle  regioni  di
          cui al medesimo comma 8-quater e non utilizzate,  ai  sensi
          dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto  legislativo  14
          settembre 2015, n. 148, anche in alternativa alle azioni di
          politica attiva del lavoro previste nel predetto articolo.» 
                «Art. 27 (Indennita' professionisti e lavoratori  con
          rapporto di collaborazione coordinata e continuativa). - 1.
          Ai liberi professionisti titolari  di  partita  iva  attiva
          alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari  di
          rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi
          alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme
          previdenziali obbligatorie, e'  riconosciuta  un'indennita'
          per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di
          cui al presente articolo non concorre alla  formazione  del
          reddito  ai  sensi  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                2.  L'indennita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          erogata dall'INPS, previa  domanda,  nel  limite  di  spesa
          complessivo di 203,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,  non
          sono adottati altri provvedimenti concessori. 
                3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
                «Art. 28  (Indennita'  lavoratori  autonomi  iscritti
          alle  Gestioni  speciali  dell'Ago).  -  1.  Ai  lavoratori
          autonomi iscritti  alle  gestioni  speciali  dell'Ago,  non
          titolari  di  pensione  e  non  iscritti  ad  altre   forme
          previdenziali obbligatorie, ad  esclusione  della  Gestione
          separata di cui all'articolo 2, comma  26,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita'  per  il
          mese di marzo 2020, pari a 600 euro. L'indennita' di cui al
          presente articolo non concorre alla formazione del  reddito
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
                2.  L'indennita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          erogata dall'INPS, previa  domanda,  nel  limite  di  spesa
          complessivo di 2.160  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,  non
          sono adottati altri provvedimenti concessori. 
                3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
                «Art.  29  (Indennita'  lavoratori   stagionali   del
          turismo e degli stabilimenti termali). - 1.  Ai  lavoratori
          dipendenti stagionali  del  settore  del  turismo  e  degli
          stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il
          rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il  1°  gennaio
          2019  e  la  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, non titolari di pensione e  non  titolari  di
          rapporto di lavoro  dipendente  alla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente   disposizione,   e'   riconosciuta
          un'indennita' per il mese di marzo 2020, pari a  600  euro.
          L'indennita' di cui al presente articolo non concorre  alla
          formazione del reddito ai sensi del decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                2.  L'indennita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          erogata dall'INPS, previa  domanda,  nel  limite  di  spesa
          complessivo di 103,8  milioni  di  euro  per  l'anno  2020.
          L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite  di
          spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,  non
          possono essere adottati altri provvedimenti concessori. 
                3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
                «Art.   30   (Indennita'   lavoratori   del   settore
          agricolo). - 1. Agli operai agricoli a  tempo  determinato,
          non titolari di pensione, che nel 2019  abbiano  effettuato
          almeno  50  giornate  effettive  di  attivita'  di   lavoro
          agricolo, e' riconosciuta  un'indennita'  per  il  mese  di
          marzo 2020,  pari  a  600  euro.  L'indennita'  di  cui  al
          presente articolo non concorre alla formazione del  reddito
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
                2.  L'indennita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          erogata dall'INPS, previa  domanda,  nel  limite  di  spesa
          complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
          comunica i risultati di tale  attivita'  al  Ministero  del
          lavoro e delle  politiche  sociali.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,  non
          possono essere adottati altri provvedimenti concessori. 
                3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
                «Art. 38 (Indennita' lavoratori dello spettacolo).  -
          1. Ai lavoratori  iscritti  al  Fondo  pensioni  Lavoratori
          dello spettacolo,  con  almeno  30  contributi  giornalieri
          versati nell'anno 2019 al medesimo  Fondo,  cui  deriva  un
          reddito non superiore a 50.000  euro,  e  non  titolari  di
          pensione, e' riconosciuta  un'indennita'  per  il  mese  di
          marzo 2020,  pari  a  600  euro.  L'indennita'  di  cui  al
          presente articolo non concorre alla formazione del  reddito
          ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917. 
                2. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 1
          i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla
          data di entrata in vigore della presente disposizione. 
                3.  L'indennita'  di  cui  al  presente  articolo  e'
          erogata dall'INPS, previa  domanda,  nel  limite  di  spesa
          complessivo di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS
          provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e
          comunica i risultati di tale  attivita'  al  Ministero  del
          lavoro  e  delle   politiche   sociali   e   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze.  Qualora   dal   predetto
          monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in
          via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa,  non
          possono essere adottati altri provvedimenti concessori. 
                4 Alla copertura degli oneri  previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
                «Art. 44 (Istituzione del Fondo  per  il  reddito  di
          ultima istanza a  favore  dei  lavoratori  danneggiati  dal
          virus COVID-19). -  1.  Al  fine  di  garantire  misure  di
          sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e  autonomi
          che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica  da  COVID
          19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o  il
          loro rapporto  di  lavoro  e'  istituito,  nello  stato  di
          previsione del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, un Fondo  denominato  "Fondo  per  il  reddito  di
          ultima istanza" volto  a  garantire  il  riconoscimento  ai
          medesimi  soggetti  di  cui  al  presente  comma,  di   una
          indennita', nel limite di spesa 1.150 milioni di  euro  per
          l'anno 2020. 
                2. Con uno o piu' decreti del Ministro del  Lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  sessanta
          giorni dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  sono
          definiti  i  criteri  di  priorita'  e  le   modalita'   di
          attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, nonche'  la
          eventuale quota del limite di spesa di cui al  comma  1  da
          destinare, in  via  eccezionale,  in  considerazione  della
          situazione di emergenza  epidemiologica,  al  sostegno  del
          reddito dei professionisti iscritti agli  enti  di  diritto
          privato  di  previdenza  obbligatoria  di  cui  ai  decreti
          legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio  1996,  n.
          103. 
                3. Alla copertura degli oneri previsti  dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
              - Il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 recante
          "Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro  e
          all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali   connesse
          all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19"  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 19  maggio
          2020, n. 12 - Supplemento Ordinario n. 21. 
              - Il citato  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,
          convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,
          n. 126 e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  Repubblica
          Italiana del 14 agosto 2020, n.  203-Supplemento  Ordinario
          n. 30. 
              - Si riporta il testo dell'art. 53 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 
                «Art. 53 (Redditi di lavoro  autonomo).   -  1.  Sono
          redditi   di   lavoro   autonomo   quelli   che    derivano
          dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti
          e  professioni  si  intende  l'esercizio  per   professione
          abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita'  di  lavoro
          autonomo  diverse  da  quelle  considerate  nel  capo   VI,
          compreso l'esercizio in forma associata di cui  alla  lett.
          c) del comma 3 dell'art. 5. 
                2. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: 
                  a) 
                  b)  i   redditi   derivanti   dalla   utilizzazione
          economica, da  parte  dell'autore  o  inventore,  di  opere
          dell'ingegno,  di  brevetti  industriali  e  di   processi,
          formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite  in
          campo industriale, commerciale o scientifico, se  non  sono
          conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali; 
                  c) le partecipazioni agli utili di cui  alla  lett.
          f) del comma 1 dell'art. 44 quando l'apporto e'  costituito
          esclusivamente dalla prestazione di lavoro; 
                  d)  le  partecipazioni  agli  utili  spettanti   ai
          promotori e ai soci fondatori di societa'  per  azioni,  in
          accomandita per azioni e a responsabilita' limitata; 
                  e) le indennita' per la cessazione di  rapporti  di
          agenzia. 
                  f) i redditi derivanti dall'attivita' di levata dei
          protesti esercitata dai segretari comunali ai  sensi  della
          legge 12 giugno 1973, n. 349. 
                  f-bis) le indennita' corrisposte ai giudici onorari
          di pace e ai vice procuratori onorari. 
                3. Per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive
          oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla L.  23
          marzo 1981, n. 91 si applicano le disposizioni relative  ai
          redditi indicati alla lett. a) del comma 2.» 
              - Si riporta il testo degli artt. 49 e  50  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917: 
                «Art. 49 (Redditi di lavoro  dipendente).  - 1.  Sono
          redditi  di  lavoro  dipendente  quelli  che  derivano   da
          rapporti aventi per oggetto la prestazione di  lavoro,  con
          qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto  la  direzione
          di  altri,  compreso  il  lavoro  a  domicilio  quando   e'
          considerato  lavoro  dipendente  secondo  le  norme   della
          legislazione sul lavoro. 
                2.  Costituiscono,  altresi',   redditi   di   lavoro
          dipendente: 
                  a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse
          equiparati; 
                  b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma,  del
          codice di procedura civile." 
                «Art. 50  (Redditi  assimilati  a  quelli  di  lavoro
          dipendente). - 1. Sono  assimilati  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente: 
                  a) i compensi percepiti, entro i limiti dei  salari
          correnti maggiorati del  20%,  dai  lavoratori  soci  delle
          cooperative di produzione e lavoro,  delle  cooperative  di
          servizi,   delle   cooperative   agricole   e   di    prima
          trasformazione dei prodotti agricoli  e  delle  cooperative
          della piccola pesca; 
                  b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di
          terzi dai prestatori di  lavoro  dipendente  per  incarichi
          svolti in relazione  a  tale  qualita',  ad  esclusione  di
          quelli  che  per  clausola   contrattuale   devono   essere
          riversati al datore di lavoro e di  quelli  che  per  legge
          debbono essere riversati allo Stato; 
                  c) le somme da chiunque  corrisposte  a  titolo  di
          borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
          studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
          non  e'  legato  da  rapporti  di  lavoro  dipendente   nei
          confronti del soggetto erogante; 
                  c bis) le somme e i valori in genere,  a  qualunque
          titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche  sotto  forma
          di  erogazioni  liberali,  in  relazione  agli  uffici   di
          amministratore, sindaco o revisore di societa' associazioni
          e altri enti  con  o  senza  personalita'  giuridica,  alla
          collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e  simili,
          alla partecipazione a collegi e commissioni, nonche' quelli
          percepiti in relazione ad altri rapporti di  collaborazione
          aventi per oggetto la prestazione di attivita' svolte senza
          vincolo  di  subordinazione  a  favore  di  un  determinato
          soggetto nel quadro di un rapporto unitario e  continuativo
          senza impiego  di  mezzi  organizzati  e  con  retribuzione
          periodica  prestabilita,  sempreche'  gli   uffici   o   le
          collaborazioni  non  rientrino  nei  compiti  istituzionali
          compresi  nell'attivita'  di  lavoro  dipendente   di   cui
          all'articolo 49 , comma 1, concernente  redditi  di  lavoro
          dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione  di  cui
          all'articolo 53 , comma 1, concernente  redditi  di  lavoro
          autonomo, esercitate dal contribuente. 
                  d) le remunerazioni  dei  sacerdoti,  di  cui  agli
          artt. 24, 33, lett. a) e 34 della L. 20 maggio 1985, n. 222
          nonche' le congrue e i supplementi di congrua di  cui  all'
          art. 33, comma 1, della L. 26 luglio 1974, n. 343; 
                  e) i compensi per l'attivita' libero  professionale
          intramuraria  del   personale   dipendente   del   Servizio
          sanitario nazionale, del personale di cui all'articolo  102
          del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
          n. 382 e del personale di cui all'articolo 6, comma 5,  del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
          modificazioni,  nei  limiti  e  alle  condizioni   di   cui
          all'articolo 1 comma 7, della legge 23  dicembre  1996,  n.
          662; 
                  f) le indennita', i gettoni di presenza e gli altri
          compensi corrisposti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
          province  e  dai  comuni  per  l'esercizio   di   pubbliche
          funzioni, sempreche'  le  prestazioni  non  siano  rese  da
          soggetti  che  esercitano  un'arte  o  professione  di  cui
          all'articolo 53 , comma 1, e  non  siano  state  effettuate
          nell'esercizio di impresa commerciale, nonche'  i  compensi
          corrisposti ai membri delle  commissioni  tributarie,  agli
          esperti del tribunale di  sorveglianza,  ad  esclusione  di
          quelli che per legge devono essere riversati allo Stato; 
                  g) le indennita' di cui all'articolo 1 della  legge
          31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della  legge  13
          agosto 1979, n. 384, percepite dai  membri  del  Parlamento
          nazionale  e  del  Parlamento  europeo  e  le   indennita',
          comunque denominate, percepite per le  cariche  elettive  e
          per le funzioni di  cui  agli  articoli  114  e  135  della
          Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816  nonche'
          i conseguenti  assegni  vitalizi  percepiti  in  dipendenza
          dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni
          e l'assegno del Presidente della Repubblica; 
                  h) le  rendite  vitalizie  e  le  rendite  a  tempo
          determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle
          aventi funzione previdenziale. Le rendite  aventi  funzione
          previdenziale  sono  quelle  derivanti  da   contratti   di
          assicurazione sulla vita stipulati con imprese  autorizzate
          dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni  Private
          (Isvap) ad operare  nel  territorio  dello  Stato  o  quivi
          operanti in regime di  stabilimento  o  di  prestazioni  di
          servizi, che  non  consentano  il  riscatto  della  rendita
          successivamente all'inizio dell'erogazione; 
                  h bis) le  prestazioni  pensionistiche  di  cui  al
          decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n.  124   comunque
          erogate; 
                  i)   gli   altri   assegni   periodici,    comunque
          denominati, alla cui produzione non concorrono  attualmente
          ne' capitale ne'  lavoro,  compresi  quelli  indicati  alle
          lett. c) e d) del  comma  1  dell'art.  10  tra  gli  oneri
          deducibili ed esclusi quelli indicati  alla  lett.  c)  del
          comma 1 dell'art. 44; 
                  l) i compensi percepiti dai soggetti  impegnati  in
          lavori  socialmente  utili  in  conformita'  a   specifiche
          disposizioni normative; 
                2. I redditi di cui alla lett. a) del  comma  1  sono
          assimilati ai redditi di lavoro dipendente a condizione che
          la cooperativa sia  iscritta  nel  registro  prefettizio  o
          nello schedario generale della cooperazione,  che  nel  suo
          statuto siano inderogabilmente indicati  i  principi  della
          mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi  siano
          effettivamente osservati. 
                3. Per i redditi indicati alle lettere e), f), g), h)
          e i), del comma 1  l'assimilazione  ai  redditi  di  lavoro
          dipendente non comporta le  detrazioni  previste  dall'art.
          14.» 
              - La legge 12 giugno 1984, n.  222  recante  «Revisione
          della  disciplina  della   invalidita`   pensionabile»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
          16 giugno 1984, n. 165. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  5  del  decreto
          ministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze  di
          concerto con il Ministro per le politiche  giovanili  e  lo
          sport del  6  aprile  2020  (Indennita'  per  collaboratori
          sportivi): 
                «Art. 5  (Piattaforma  informatica).  -  1.  Sport  e
          Salute s.p.a., al fine  adempiere  agli  obblighi  previsti
          dall'articolo 96, comma 2,  del  decreto-legge  n.  18  del
          2020, rende operativa, a valere sulle  risorse  disponibili
          di bilancio, una piattaforma informatica per  fornire  agli
          interessati  informazioni  chiare  e  complete   circa   le
          modalita' di presentazione della domanda e per svolgere gli
          adempimenti a tal fine necessari. 
                2. La piattaforma consente agli utenti di  procedere,
          previo  accreditamento  alla  stessa,  alla   presentazione
          formale della domanda e dei documenti di cui all'articolo 4
          del presente decreto. 
                3. Ai  fini  della  realizzazione  della  piattaforma
          informatica e dello svolgimento dei compiti  istituzionali,
          Sport  e  Salute  s.p.a.,  previa  intesa  con   il   CONI,
          acquisisce i dati presenti nel registro di cui all'articolo
          7, comma 2, del  decreto-legge  28  maggio  2004,  n.  136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,
          n. 186, nonche' l'elenco  degli  altri  organismi  sportivi
          comunque riconosciuti, a fini spo1tivi, dal CONI. 
                4. I dati  raccolti  nella  piattaforma  di  Sport  e
          Salute s.p.a. sono trattati, nel rispetto delle garanzie di
          riservatezza previste dalla legge, anche  dall'Ufficio  per
          lo Sport della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          motivi di  interesse  pubblico  connessi  allo  svolgimento
          delle attivita' istituzionali di indirizzo e vigilanza.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge  28
          maggio 2004, n. 136, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27  luglio  2004,  n.186  (Disposizioni  urgenti  per
          garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica
          amministrazione): 
                «Art.  7  (Disposizioni  in  materia   di   attivita'
          sportiva  dilettantistica).  -   1.   In   relazione   alla
          necessita' di confermare che il  CONI  e'  unico  organismo
          certificatore della  effettiva  attivita'  sportiva  svolta
          dalle societa' e dalle  associazioni  dilettantistiche,  le
          disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e  12
          dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e
          successive modificazioni, si  applicano  alle  societa'  ed
          alle associazioni sportive  dilettantistiche  che  sono  in
          possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal
          CONI, quale garante dell'unicita' dell'ordinamento sportivo
          nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma  1,  del  decreto
          legislativo  23  luglio  1999,   n.   242,   e   successive
          modificazioni. 
                2.  Il  CONI  trasmette  annualmente   al   Ministero
          dell'economia e delle  finanze  -  Agenzia  delle  entrate,
          l'elenco  delle  societa'  e  delle  associazioni  sportive
          dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  96   del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: 
                «Art. 96 (Indennita' collaboratori  sportivi).  -  1.
          L'indennita' di cui all'articolo 27 del presente decreto e'
          riconosciuta da Sport e Salute S.p.A., nel  limite  massimo
          di 50 milioni di euro per l'anno 2020, anche  in  relazione
          ai rapporti di collaborazione presso  federazioni  sportive
          nazionali,  enti  di  promozione   sportiva,   societa'   e
          associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67,
          comma 1, lettera  m),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia'  in  essere  alla
          data del 23  febbraio  2020.  Il  predetto  emolumento  non
          concorre alla formazione del reddito ai sensi  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
                2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  le  risorse
          trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di  50
          milioni di euro per l'anno 2020. 
                3.   Le   domande   degli   interessati,   unitamente
          all'autocertificazione della preesistenza del  rapporto  di
          collaborazione e della mancata percezione di altro  reddito
          da lavoro, sono presentate alla  societa'  Sport  e  Salute
          s.p.a. che, sulla base del  registro  di  cui  all'art.  7,
          comma  2,  del  decreto  legge  28  maggio  2004,  n.  136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio  2004,
          n. 186, acquisito dal Comitato  Olimpico  Nazionale  (CONI)
          sulla  base  di  apposite  intese,  le  istruisce   secondo
          l'ordine cronologico di presentazione. 
                4. Con decreto del  Ministro  dell'Economia  e  delle
          Finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
          sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono individuate le  modalita'
          di presentazione  delle  domande  di  cui  al  comma  3,  e
          definiti i criteri di gestione  delle  risorse  di  cui  al
          comma 2 nonche' le forme di monitoraggio della spesa e  del
          relativo controllo. 
                5. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente
          articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  98   del   citato
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito   con
          modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art.  98  (Disposizioni  in  materia  di  lavoratori
          sportivi). - 1. Per i mesi di  aprile  e  maggio  2020,  e'
          riconosciuta dalla societa'  Sport  e  Salute  S.p.A.,  nel
          limite massimo di 200 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,
          un'indennita' pari a 600  euro  in  favore  dei  lavoratori
          impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato
          Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico
          (CIP), le federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline
          sportive  associate,  gli  enti  di  promozione   sportiva,
          riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI)  e  dal
          Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP),   le   societa'   e
          associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo
          67, comma 1, lettera m), del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla  data
          del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento  non  concorre
          alla formazione  del  reddito  ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non
          e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro  e
          del reddito di cittadinanza  di  cui  al  decreto-legge  28
          gennaio 2019, n. 4, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 28 marzo 2019, n. 26,  del  reddito  di  emergenza  e
          delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22,  27,
          28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27,  cosi'  come  prorogate  e  integrate  dal  presente
          decreto. 
                2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  le  risorse
          trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200
          milioni di euro per l'anno 2020. 
                3.   Le   domande   degli   interessati,   unitamente
          all'autocertificazione della preesistenza del  rapporto  di
          collaborazione e della mancata percezione di altro  reddito
          da  lavoro,  e  del  reddito  di   cittadinanza   e   delle
          prestazioni indicate  al  comma  1,  sono  presentate  alla
          societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro
          di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio
          2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          luglio  2004,  n.  186,  acquisito  dal  Comitato  Olimpico
          Nazionale  (CONI)  sulla  base  di  apposite   intese,   le
          istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai
          soggetti  gia'   beneficiari   per   il   mese   di   marzo
          dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17
          marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennita' pari  a
          600 euro e' erogata, senza necessita' di ulteriore domanda,
          anche per i mesi di aprile e maggio 2020. 
                4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
          sport, da adottare entro 7 giorni dalla data di entrata  in
          vigore del presente decreto, sono individuate le  modalita'
          di attuazione dei commi da 1 a 3,  di  presentazione  delle
          domande, i documenti richiesti e le  cause  di  esclusione.
          Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle risorse
          di cui al comma 2, ivi incluse le spese  di  funzionamento,
          le  forme  di  monitoraggio  della  spesa  e  del  relativo
          controllo, nonche'  le  modalita'  di  distribuzione  delle
          eventuali risorse residue ad  integrazione  dell'indennita'
          erogata per il mese di maggio 2020. 
                5. Il limite  di  spesa  previsto  dall'articolo  96,
          comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e'
          innalzato sino a 80 milioni di euro. Le risorse  trasferite
          a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell'articolo  96,  comma
          2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  sono
          conseguentemente incrementate di ulteriori  30  milioni  di
          euro. 
                6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi  da
          1 a 5 pari a  230  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  si
          provvede ai sensi dell'articolo 265. 
                7.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del  citato  decreto
          legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con  modificazioni
          dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
                «Art. 12 (Disposizioni in materia di lavoratori dello
          sport). - 1. Per il mese di giugno 2020, e'  erogata  dalla
          societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite  massimo  di  90
          milioni di euro per l'anno 2020, un'indennita' pari  a  600
          euro in favore dei lavoratori  impiegati  con  rapporti  di
          collaborazione  presso  il  Comitato   Olimpico   Nazionale
          (CONI),  il  Comitato  Italiano   Paralimpico   (CIP),   le
          federazioni  sportive  nazionali,  le  discipline  sportive
          associate, gli enti di  promozione  sportiva,  riconosciuti
          dal Comitato  Olimpico  Nazionale  (CONI)  e  dal  Comitato
          Italiano Paralimpico  (CIP),  le  societa'  e  associazioni
          sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1,
          lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica  22
          dicembre 1986,  n.  917,  gia'  attivi  alla  data  del  23
          febbraio  2020,  i  quali,  in  conseguenza  dell'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19,  hanno  cessato,  ridotto   o
          sospeso la  loro  attivita'.  Il  predetto  emolumento  non
          concorre alla formazione del reddito ai sensi  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          non e' riconosciuto  ai  percettori  di  altro  reddito  da
          lavoro  e  del  reddito   di   cittadinanza   di   cui   al
          decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2019,  n.  26,  del
          reddito di  emergenza  e  delle  prestazioni  di  cui  agli
          articoli 19, 20, 21, 22, 27,  28,  29,  30,  38  e  44  del
          decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  cosi'
          come prorogate e  integrate  dal  decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77. 
                2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  le  risorse
          trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di  67
          milioni di euro per l'anno 2020. 
                3.   Le   domande   degli   interessati,   unitamente
          all'autocertificazione della preesistenza del  rapporto  di
          collaborazione e della mancata percezione di altro  reddito
          da  lavoro,  e  del  reddito  di   cittadinanza   e   delle
          prestazioni indicate  al  comma  1,  sono  presentate  alla
          societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro
          di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio
          2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          luglio  2004,  n.  186,  acquisito  dal  Comitato  Olimpico
          Nazionale  (CONI)  sulla  base  di  apposite   intese,   le
          istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. Ai
          soggetti gia' beneficiari per i mesi  di  marzo,  aprile  e
          maggio  dell'indennita'  di   cui   all'articolo   96   del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e di  cui
          all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, la medesima indennita' pari a 600 euro  e'  erogata,
          senza necessita' di ulteriore domanda, anche per il mese di
          giugno 2020. 
                4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con l'Autorita' delegata in materia di
          sport, da adottare entro sette giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  sono  individuati   le
          modalita'  di  attuazione  dei  commi  da   1   a   3,   di
          presentazione delle domande, i  documenti  richiesti  e  le
          cause di esclusione. Sono, inoltre, definiti i  criteri  di
          gestione delle risorse di cui al comma 2,  ivi  incluse  le
          spese di funzionamento,  le  forme  di  monitoraggio  della
          spesa e del relativo controllo,  nonche'  le  modalita'  di
          distribuzione   delle   eventuali   risorse   residue    ad
          integrazione dell'indennita' erogata per il mese di  giugno
          2020. 
                5. Alla copertura degli oneri derivanti dal  presente
          articolo per l'anno 2020 si provvede, quanto a  23  milioni
          di euro, mediante i residui delle somme stanziate ai  sensi
          dell'articolo 96, comma 5, del decreto legge n. 18 del 2020
          e dell'articolo 98, comma 6, del decreto-legge  n.  34  del
          2020, gia' nella disponibilita' di Sport e salute S.p.A.  e
          quanto a 67 milioni di euro ai sensi dell'articolo 114.» 
              -  Il  testo  del  comma  9   dell'articolo   265   del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 11.