Art. 17 bis 
 
     Ulteriori disposizioni a favore dei lavoratori dello sport 
 
  1. Per il mese di dicembre 2020, e' erogata dalla societa' Sport  e
Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro  per  l'anno
2020,  un'indennita'  pari  a  800  euro  in  favore  dei  lavoratori
impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il  CIP,  le
federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli
enti di promozione sportiva riconosciuti  dal  CONI  e  dal  CIP,  le
societa'  e  le  associazioni  sportive  dilettantistiche,   di   cui
all'articolo 67, comma 1, lettera m),  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  i
quali, in  conseguenza  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
hanno cessato, ridotto o  sospeso  la  loro  attivita'.  Il  predetto
emolumento non concorre alla formazione  del  reddito  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
non e' riconosciuto ai percettori di altro reddito da  lavoro  e  del
reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio  2019,  n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019,  n.  26,
del Reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19,
20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27, come prorogate e integrate dal decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
dal  decreto-legge  14  agosto  2020,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  e  dal  presente
decreto. Si considerano reddito da lavoro che esclude  il  diritto  a
percepire  l'indennita'  i  redditi  da  lavoro   autonomo   di   cui
all'articolo 53  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' le pensioni di ogni  genere  e  gli
assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario  di
invalidita' di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222. 
  2. Le domande degli interessati, unitamente  all'autocertificazione
del possesso dei requisiti di cui al comma 1, sono presentate,  entro
il  7  dicembre  2020  tramite  la  piattaforma  informatica  di  cui
all'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e  lo
sport, del 6 aprile 2020, alla societa' Sport e  Salute  S.p.A.  che,
sulla  base  dell'elenco  di  cui  all'articolo  7,  comma   2,   del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, acquisito dal CONI sulla base  di
apposite  intese,  le  istruisce  secondo  l'ordine  cronologico   di
presentazione. 
  3. Ai soggetti gia' beneficiari dell'indennita' di cui all'articolo
96  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  o  di   cui
all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  o  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  o  di  cui
all'articolo 17 del  presente  decreto,  per  i  quali  permangano  i
requisiti, l'indennita' pari a 800 euro  e'  erogata  dalla  societa'
Sport e Salute S.p.A., senza necessita' di ulteriore  domanda,  anche
per il mese di dicembre 2020. 
  4. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 3 le risorse  trasferite  a
Sport e Salute S.p.A.  per  l'anno  2020  sono  incrementate  di  170
milioni di euro. Per le stesse finalita' di cui ai commi da  1  a  3,
Sport e Salute S.p.A. impiega, ove necessario in  considerazione  del
numero  delle  domande  pervenute,  gli  eventuali  avanzi  di  spesa
verificatisi con riferimento all'erogazione  dell'indennita'  di  cui
all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  o  di  cui
all'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,  o  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,  o  di  cui
all'articolo 17 del presente decreto. Entro il 31 dicembre  2020,  le
eventuali risorse residue, di cui al presente comma,  sono  ripartite
da Sport e Salute S.p.A., tra tutti  gli  aventi  diritto,  in  parti
uguali, ad  integrazione  dell'indennita'  erogata  per  il  mese  di
dicembre 2020. 
  5. Ai fini dell'erogazione delle indennita' di cui ai commi da 1  a
3, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche
tutti i rapporti di collaborazione  scaduti  entro  la  data  del  30
novembre 2020 e non rinnovati. 
  6. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto  del
limite di spesa di cui al primo periodo del comma 1 e  comunica,  con
cadenza settimanale, i risultati di tale attivita'  all'Autorita'  di
governo preposta alle politiche giovanili e lo sport e  al  Ministero
dell'economia e delle  finanze.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti  rispetto  al
limite di spesa di cui al predetto primo periodo del comma 1, Sport e
Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone
comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e  al
Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura dei costi  di
funzionamento derivanti dal presente articolo provvede Sport e Salute
S.p.A. nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. 
  7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  170  milioni
di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 34. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo del comma  1  dell'articolo  67  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 17. 
                
              - Il riferimento al testo del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e' riportato  nei
          riferimenti normativi all'art. 15. 
                
              - Il riferimento al testo del decreto-legge 28  gennaio
          2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          marzo 2019, n. 26 e' riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 17. 
              -  Il  testo  degli  articoli  19  e  20   del   citato
          decreto-legge  17  marzo  2020  n.  18,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 12. 
              - Il testo degli articoli 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38  e
          44  del  citato  decreto-legge  17  marzo   2020   n.   18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 17. 
              - Il riferimento al testo del decreto-legge  19  maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n.77 e' riportato  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 1-quater. 
              -  Per  il  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.   104,
          convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,
          n. 126 si veda nei riferimenti normativi all'art. 1-quater. 
              - Il testo dell'articolo  53  del  citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 17. 
              - Il testo degli articoli 49 e 50  del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e'
          riportato nelle Note all'art. 17. 
              - Il riferimento al testo della legge 12  giugno  1984,
          n. 222 e' riportato nei riferimenti normativi all'art. 17. 
              -  Il  testo  del   comma   2   dell'articolo   7   del
          decreto-legge 28  maggio  2004,  n.  136,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  27  luglio  2004,  n.  186  e'
          riportato nei riferimenti normativi all'art. 17. 
              - Il testo dell'articolo 96 del decreto-legge 17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27 e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'art. 17. 
              - Il testo dell'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio
          2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
          luglio 2020, n. 77 e' riportato nei  riferimenti  normativi
          all'art. 17. 
              - Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 14 agosto
          2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
          ottobre 2020, n. 126 e' riportato nei riferimenti normativi
          all'art. 17.