Art. 17 ter 
 
Disposizioni urgenti in materia di equo compenso per  le  prestazioni
                            professionali 
 
  1. Ai fini  di  quanto  disposto  dagli  articoli  119  e  121  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto del  Ministro  dello
sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 246 del 5 ottobre  2020,  in  materia  di  requisiti  tecnici  per
l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione  energetica
degli edifici-ecobonus, nell'ambito delle procedure previste  per  le
detrazioni fiscali in materia di edilizia  di  efficienza  energetica
sotto forma  di  crediti  di  imposta  o  sconti  sui  corrispettivi,
cedibili ai soggetti interessati dalla  vigente  normativa,  compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, e' fatto
obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni  in  materia  di
disciplina dell'equo compenso  previste  dall'articolo  13-bis  della
legge 31 dicembre 2012,  n.  247,  nei  riguardi  dei  professionisti
incaricati degli  interventi  per  i  lavori  previsti,  iscritti  ai
relativi ordini o collegi professionali. 
  2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con  il  Ministro
per la pubblica amministrazione, garantisce le misure di vigilanza ai
sensi del comma  1,  segnalando  eventuali  violazioni  all'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato,  ai  fini  del  rispetto  di
quanto previsto dal presente articolo. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo degli  articoli  119  e  121  del
          citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
                «Art. 119  (Incentivi  per  l'efficienza  energetica,
          sisma  bonus,  fotovoltaico  e  colonnine  di  ricarica  di
          veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui  all'articolo
          14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
          nella misura del 110 per cento per le spese  documentate  e
          rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°  luglio
          2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli  aventi
          diritto in  cinque  quote  annuali  di  pari  importo,  nei
          seguenti casi: 
                  a) interventi di isolamento termico delle superfici
          opache verticali, orizzontali e inclinate  che  interessano
          l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al  25
          per cento della superficie disperdente lorda  dell'edificio
          o dell'unita' immobiliare situata  all'interno  di  edifici
          plurifamiliari  che  sia  funzionalmente   indipendente   e
          disponga di uno o piu' accessi  autonomi  dall'esterno.  La
          detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su  un
          ammontare complessivo delle  spese  non  superiore  a  euro
          50.000  per  gli  edifici  unifamiliari  o  per  le  unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o
          piu'  accessi  autonomi   dall'esterno;   a   euro   40.000
          moltiplicati per il numero  delle  unita'  immobiliari  che
          compongono l'edificio per gli edifici  composti  da  due  a
          otto unita' immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per  il
          numero delle unita' immobiliari che  compongono  l'edificio
          per  gli  edifici  composti  da   piu'   di   otto   unita'
          immobiliari.  I  materiali   isolanti   utilizzati   devono
          rispettare i criteri ambientali minimi di  cui  al  decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare  11  ottobre  2017,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017; 
                  b) interventi sulle parti comuni degli edifici  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti con impianti centralizzati per il  riscaldamento,
          il raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,
          a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A
          di prodotto  prevista  dal  regolamento  delegato  (UE)  n.
          811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013,  a  pompa
          di calore, ivi compresi gli impianti ibridi  o  geotermici,
          anche abbinati all'installazione di  impianti  fotovoltaici
          di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al
          comma 6, ovvero con  impianti  di  microcogenerazione  o  a
          collettori solari, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni
          montani  non  interessati  dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/ CE, l'allaccio a
          sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo  delle  spese  non  superiore  a  euro   20.000
          moltiplicati per il numero  delle  unita'  immobiliari  che
          compongono l'edificio per gli edifici composti fino a  otto
          unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il
          numero delle unita' immobiliari che  compongono  l'edificio
          per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari
          ed  e'  riconosciuta  anche  per  le  spese  relative  allo
          smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 
                  c) interventi sugli edifici  unifamiliari  o  sulle
          unita'   immobiliari   situate   all'interno   di   edifici
          plurifamiliari  che  siano  funzionalmente  indipendenti  e
          dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno  per
          la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
          esistenti   con   impianti   per   il   riscaldamento,   il
          raffrescamento o la fornitura di acqua calda  sanitaria,  a
          condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A  di
          prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
          della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
          ivi  compresi  gli  impianti  ibridi  o  geotermici,  anche
          abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di  cui
          al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui  al  comma
          6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a  collettori
          solari o, esclusivamente per le aree  non  metanizzate  nei
          comuni  non  interessati   dalle   procedure   europee   di
          infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o  n.  2015/2043
          del 28 maggio 2015 per  l'inottemperanza  dell'Italia  agli
          obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
          biomassa aventi prestazioni emissive con i valori  previsti
          almeno per la classe 5  stelle  individuata  ai  sensi  del
          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017,  n.
          186, nonche',  esclusivamente  per  i  comuni  montani  non
          interessati  dalle  procedure  europee  di  infrazione   n.
          2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del  28  maggio
          2015  per  l'inottemperanza   dell'Italia   agli   obblighi
          previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio  a  sistemi
          di  teleriscaldamento   efficiente,   definiti   ai   sensi
          dell'articolo  2,  comma  2,  lettera  tt),   del   decreto
          legislativo 4 luglio 2014, n. 102.  La  detrazione  di  cui
          alla  presente  lettera  e'  calcolata  su   un   ammontare
          complessivo delle spese non superiore a euro 30.000  ed  e'
          riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
          alla bonifica dell'impianto sostituito. 
                1-bis. Ai fini del presente  articolo,  per  "accesso
          autonomo dall'esterno" si intende un accesso  indipendente,
          non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da  cancello
          o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada  o
          da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva. 
                1-ter. Nei comuni dei  territori  colpiti  da  eventi
          sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
          eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. 
                2.  L'aliquota  prevista  al  comma  1,  alinea,  del
          presente articolo  si  applica  anche  a  tutti  gli  altri
          interventi di efficienza energetica di cui all'articolo  14
          del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
          di spesa previsti, per  ciascun  intervento  di  efficienza
          energetica, dalla legislazione vigente,  a  condizione  che
          siano  eseguiti  congiuntamente   ad   almeno   uno   degli
          interventi di cui al citato comma 1. Qualora l'edificio sia
          sottoposto ad almeno uno dei vincoli  previsti  dal  codice
          dei beni culturali e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui
          al citato comma 1 siano  vietati  da  regolamenti  edilizi,
          urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a  tutti
          gli interventi di cui  al  presente  comma,  anche  se  non
          eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli  interventi  di
          cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di  cui
          al comma 3. 
                3.  Ai  fini  dell'accesso   alla   detrazione,   gli
          interventi di cui ai commi 1  e  2  del  presente  articolo
          devono rispettare i requisiti minimi previsti  dai  decreti
          di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro  complesso,  devono
          assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui  ai
          commi 5 e 6 del  presente  articolo,  il  miglioramento  di
          almeno due classi energetiche dell'edificio o delle  unita'
          immobiliari situate all'interno di  edifici  plurifamiliari
          le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano  di
          uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero,  se  cio'
          non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
          piu'  alta,   da   dimostrare   mediante   l'attestato   di
          prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  prima  e  dopo
          l'intervento, rilasciato  da  un  tecnico  abilitato  nella
          forma della  dichiarazione  asseverata.  Nel  rispetto  dei
          suddetti requisiti minimi, sono  ammessi  all'agevolazione,
          nei limiti stabiliti per gli interventi di  cui  ai  citati
          commi  1  e  2,  anche  gli  interventi  di  demolizione  e
          ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1,  lettera  d),
          del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
          regolamentari in materia edilizia, di cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
                3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti  di
          cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da  1
          a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste  a
          carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio  2022  al
          30 giugno 2022. 
                4. Per gli interventi di cui  ai  commi  da  1-bis  a
          1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2013, n. 90, l'  aliquota  delle  detrazioni  spettanti  e'
          elevata al 110 per cento per  le  spese  sostenute  dal  1°
          luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di  cui
          al primo periodo, in caso di  cessione  del  corrispondente
          credito ad un'impresa di  assicurazione  e  di  contestuale
          stipulazione di una polizza che copre il rischio di  eventi
          calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15,  comma
          1, lettera  f-bis),  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura  del  90  per
          cento. Le disposizioni del primo e del secondo periodo  non
          si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica  4  di
          cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
          n. 3274 del  20  marzo  2003,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  dell'8  maggio
          2003. 
                4-bis. La detrazione spettante ai sensi del  comma  4
          del  presente  articolo  e'  riconosciuta  anche   per   la
          realizzazione  di  sistemi  di   monitoraggio   strutturale
          continuo a fini antisismici, a condizione che sia  eseguita
          congiuntamente a uno degli interventi di cui  ai  commi  da
          1-bis a 1-septies  dell'articolo  16  del  decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n. 90,  nel  rispetto  dei  limiti  di
          spesa previsti dalla legislazione vigente  per  i  medesimi
          interventi. 
                4-ter. I limiti delle spese  ammesse  alla  fruizione
          degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di  cui  ai
          commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono
          aumentati  del  50  per  cento  per   gli   interventi   di
          ricostruzione  riguardanti  i  fabbricati  danneggiati  dal
          sisma  nei  comuni  di  cui  agli   elenchi   allegati   al
          decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,  e  di
          cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.  77.  In  tal
          caso, gli incentivi sono alternativi al contributo  per  la
          ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie
          al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le  case
          diverse  dalla  prima  abitazione,  con  esclusione   degli
          immobili destinati alle attivita' produttive. 
                5.   Per   l'installazione   di    impianti    solari
          fotovoltaici connessi alla rete  elettrica  su  edifici  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b),  c)  e  d),
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 agosto 1993, n. 412,  la  detrazione  di  cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, del testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1°  luglio  2020
          al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per  cento,  fino
          ad  un  ammontare  complessivo  delle  stesse   spese   non
          superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di  spesa  di
          euro 2.400 per ogni kW di  potenza  nominale  dell'impianto
          solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in
          cinque  quote   annuali   di   pari   importo,   sempreche'
          l'installazione degli impianti sia eseguita  congiuntamente
          ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del  presente
          articolo. In caso di  interventi  di  cui  all'articolo  3,
          comma 1, lettere d), e) e f), del testo  unico  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, il predetto limite di spesa e' ridotto ad  euro  1.600
          per ogni kW di potenza nominale. 
                6. La detrazione di cui al comma  5  e'  riconosciuta
          anche  per  l'installazione  contestuale  o  successiva  di
          sistemi  di  accumulo  integrati  negli   impianti   solari
          fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
          comma 5, alle stesse condizioni,  negli  stessi  limiti  di
          importo e ammontare complessivo e comunque  nel  limite  di
          spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita'  di  accumulo
          del sistema di accumulo. 
                7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6  del  presente
          articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
          dei servizi energetici  (GSE),  con  le  modalita'  di  cui
          all'articolo  13,  comma  3,  del  decreto  legislativo  29
          dicembre 2003, n. 387, dell'energia  non  autoconsumata  in
          sito ovvero  non  condivisa  per  l'autoconsumo,  ai  sensi
          dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.
          162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
          2020, n.  8,  e  non  e'  cumulabile  con  altri  incentivi
          pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi  natura
          previste dalla normativa europea,  nazionale  e  regionale,
          compresi  i  fondi  di  garanzia  e  di  rotazione  di  cui
          all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo  3  marzo
          2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio  sul  posto  di
          cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,
          n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
          2014, n. 116. Con il decreto di cui al comma 9  del  citato
          articolo 42-bis del  decreto-legge  n.  162  del  2019,  il
          Ministro dello sviluppo economico individua i limiti  e  le
          modalita'  relativi  all'utilizzo  e  alla   valorizzazione
          dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati  ai
          sensi del presente comma. 
                8.  Per  l'installazione  di  infrastrutture  per  la
          ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la  detrazione
          di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto
          2013, n. 90, e'  riconosciuta  nella  misura  del  110  per
          cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque  quote
          annuali di pari  importo,  sempreche'  l'installazione  sia
          eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di  cui  al
          comma 1 del presente articolo. 
                9. Le disposizioni contenute nei commi da 1  a  8  si
          applicano agli interventi effettuati: 
                  a) dai condomini; 
                  b)   dalle   persone   fisiche,   al    di    fuori
          dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
          su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; 
                  c) dagli istituti  autonomi  case  popolari  (IACP)
          comunque denominati nonche' dagli  enti  aventi  le  stesse
          finalita' sociali dei predetti  istituti,  istituiti  nella
          forma  di  societa'  che  rispondono  ai  requisiti   della
          legi-slazione europea in materia di " in house providing  "
          per interventi realizzati su immobili, di  loro  proprieta'
          ovvero gestiti per conto dei comuni,  adibiti  ad  edilizia
          residenziale pubblica; 
                  d) dalle cooperative  di  abitazione  a  proprieta'
          indivisa,  per  interventi  realizzati  su  immobili  dalle
          stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 
                  d-bis)  dalle  organizzazioni  non   lucrative   di
          utilita'  sociale  di  cui  all'articolo  10  del   decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,  dalle  organizzazioni
          di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6
          della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
          promozione sociale iscritte nel registro  nazionale  e  nei
          registri regionali e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano previsti dall'articolo 7  della  legge  7  dicembre
          2000, n. 383; 
                  e)   dalle   associazioni   e   societa'   sportive
          dilettantistiche iscritte nel registro istituito  ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori
          destinati ai soli immobili o parti di  immobili  adibiti  a
          spogliatoi. 
                9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
          aventi per oggetto l'approvazione degli interventi  di  cui
          al  presente  articolo  e  degli  eventuali   finanziamenti
          finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
          la cessione o per lo sconto di cui all'articolo  121,  sono
          valide se approvate con un numero di voti  che  rappresenti
          la maggioranza degli intervenuti  e  almeno  un  terzo  del
          valore dell'edificio. 
                10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono
          beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a  3  per
          gli interventi realizzati sul numero massimo di due  unita'
          immobiliari,  fermo  restando   il   riconoscimento   delle
          detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni
          dell'edificio. 
                11. Ai fini dell'opzione per la  cessione  o  per  lo
          sconto di cui all'articolo 121, il contribuente richiede il
          visto di conformita' dei dati relativi alla  documentazione
          che  attesta  la  sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui
          al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato
          ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9  luglio
          1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere  a)  e  b)
          del comma 3 dell'articolo  3  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.
          322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei  centri
          costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32  del  citato
          decreto legislativo n. 241 del 1997. 
                12.  I  dati  relativi  all'opzione  sono  comunicati
          esclusivamente in via  telematica,  anche  avvalendosi  dei
          soggetti che rilasciano il visto di conformita' di  cui  al
          comma 11, secondo quanto  disposto  con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia delle entrate, che  definisce  anche
          le modalita' attuative del presente articolo,  da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto. 
                13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
          al presente articolo e dell'opzione per la cessione  o  per
          lo sconto di cui all'articolo 121: 
                  a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3  del
          presente  articolo,  i  tecnici  abilitati  asseverano   il
          rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
          3-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,  n.
          63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
          2013, n. 90, e la  corrispondente  congruita'  delle  spese
          sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia
          dell'asseverazione e'  trasmessa,  esclusivamente  per  via
          telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove  tecnologie,
          l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  (ENEA).  Con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto,  sono  stabilite
          le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
          le relative modalita' attuative; 
                  b)  per  gli  interventi  di  cui   al   comma   4,
          l'efficacia  degli  stessi  al  fine  della  riduzione  del
          rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
          della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
          delle  strutture  e  del  collaudo  statico,   secondo   le
          rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
          ai collegi professionali  di  appartenenza,  in  base  alle
          disposizioni del decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e  dei  trasporti  n.  58   del   28   febbraio   2017.   I
          professionisti    incaricati    attestano    altresi'    la
          corrispondente  congruita'   delle   spese   sostenute   in
          relazione  agli  interventi  agevolati.  Il  soggetto   che
          rilascia il  visto  di  conformita'  di  cui  al  comma  11
          verifica  la   presenza   delle   asseverazioni   e   delle
          attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. 
                13-bis. L'asseverazione di cui al comma  13,  lettere
          a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
          lavori o per ogni stato di  avanzamento  dei  lavori  sulla
          base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
          L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta  i
          requisiti tecnici sulla base del progetto e  dell'effettiva
          realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della  congruita'
          delle spese si fa riferimento ai prezzari  individuati  dal
          decreto  di  cui  al  comma  13,  lettera  a).  Nelle  more
          dell'adozione del predetto  decreto,  la  congruita'  delle
          spese  e'  determinata  facendo   riferimento   ai   prezzi
          riportati nei prezzari predisposti dalle  regioni  e  dalle
          province autonome, ai listini ufficiali o ai listini  delle
          locali  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
          agricoltura ovvero,  in  difetto,  ai  prezzi  correnti  di
          mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 
                13-ter. Al fine di semplificare la presentazione  dei
          titoli abilitativi relativi  agli  interventi  sulle  parti
          comuni che beneficiano  degli  incentivi  disciplinati  dal
          presente articolo, le asseverazioni dei  tecnici  abilitati
          in   merito   allo   stato   legittimo    degli    immobili
          plurifamiliari, di cui all'articolo 9-bis del  testo  unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
          2001, n. 380, e i  relativi  accertamenti  dello  sportello
          unico per  l'edilizia  sono  riferiti  esclusivamente  alle
          parti  comuni  degli  edifici  interessati   dai   medesimi
          interventi. 
                14.  Ferma  restando  l'applicazione  delle  sanzioni
          penali ove il fatto  costituisca  reato,  ai  soggetti  che
          rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a  euro
          15.000 per ciascuna attestazione o  asseverazione  infedele
          resa. I soggetti di cui  al  primo  periodo  stipulano  una
          polizza di assicurazione della responsabilita' civile,  con
          massimale  adeguato  al   numero   delle   attestazioni   o
          asseverazioni rilasciate e agli  importi  degli  interventi
          oggetto delle  predette  attestazioni  o  asseverazioni  e,
          comunque,  non  inferiore  a  500.000  euro,  al  fine   di
          garantire ai propri clienti e al bilancio  dello  Stato  il
          risarcimento    dei    danni    eventualmente     provocati
          dall'attivita'   prestata.   La   non   veridicita'   delle
          attestazioni o  asseverazioni  comporta  la  decadenza  dal
          beneficio. Si applicano  le  disposizioni  della  legge  24
          novembre  1981,  n.  689.  L'organo  addetto  al  controllo
          sull'osservanza  della  presente  disposizione   ai   sensi
          dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.  689,  e'
          individuato nel Ministero dello sviluppo economico. 
                15.  Rientrano  tra  le  spese  detraibili  per   gli
          interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
          il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
          ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al  comma
          11. 
                15-bis. Le disposizioni del presente articolo non  si
          applicano  alle  unita'   immobiliari   appartenenti   alle
          categorie  catastali  A/1,  A/8,  nonche'  alla   categoria
          catastale A/9 per  le  unita'  immobiliari  non  aperte  al
          pubblico. 
                16. Al fine di semplificare l'attuazione delle  norme
          in materia di interventi  di  efficienza  energetica  e  di
          coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
          del presente articolo, all'articolo 14 del decreto-legge  4
          giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2013, n.  90,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020: 
                  a) il secondo, il terzo e  il  quarto  periodo  del
          comma 1 sono soppressi; 
                  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                    "2.1. La detrazione di cui ai  commi  1  e  2  e'
          ridotta al 50 per cento per  le  spese,  sostenute  dal  1°
          gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto  e  posa
          in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
          solari e di sostituzione  di  impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di  caldaie  a  condensazione
          con efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal regolamento delegato (UE)  n.  811/2013  della
          Commissione, del  18  febbraio  2013.  Sono  esclusi  dalla
          detrazione di cui al presente articolo  gli  interventi  di
          sostituzione di impianti di climatizzazione  invernale  con
          impianti dotati di caldaie a condensazione  con  efficienza
          inferiore alla classe di  cui  al  periodo  precedente.  La
          detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
          interventi di sostituzione di impianti  di  climatizzazione
          invernale con impianti dotati di caldaie  a  condensazione,
          di  efficienza  almeno  pari  alla  classe  A  di  prodotto
          prevista dal citato regolamento delegato (UE) n.  811/2013,
          e contestuale installazione di sistemi di  termoregolazione
          evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure  VIII  della
          comunicazione  2014/C  207/02  della  Commissione,  o   con
          impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti  da  pompa
          di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
          in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante  per
          funzionare  in  abbinamento  tra  loro,  o  per  le   spese
          sostenute per l'acquisto e la posa in opera  di  generatori
          d'aria calda a condensazione». 
                16-bis. L'esercizio di impianti  fino  a  200  kW  da
          parte di comunita' energetiche  rinnovabili  costituite  in
          forma di enti non commerciali o da parte di  condomini  che
          aderiscono alle configurazioni di cui  all'articolo  42-bis
          del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28  febbraio  2020,  n.  8,  non
          costituisce svolgimento di attivita' commerciale  abituale.
          La  detrazione  prevista  dall'articolo  16-bis,  comma  1,
          lettera  h),  del  testo  unico  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  per
          gli impianti a fonte rinnovabile gestiti  da  soggetti  che
          aderiscono alle configurazioni di cui  al  citato  articolo
          42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019  si  applica  fino
          alla soglia di 200 kW e per  un  ammontare  complessivo  di
          spesa non superiore a euro 96.000. 
                16-ter. Le disposizioni  del  comma  5  si  applicano
          all'installazione degli impianti di cui  al  comma  16-bis.
          L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
          di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
          la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente  20
          kW spetta la  detrazione  stabilita  dall'articolo  16-bis,
          comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  nel
          limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
          all'intero impianto. 
                16-quater. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del
          presente articolo, valutati in 63,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
          3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in  2.935  milioni
          di euro per l'anno 2023, in 2.755,6  milioni  di  euro  per
          l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
          1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
          euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di  euro  per  l'anno
          2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
          ai sensi dell'articolo 265.» 
                «Art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto in
          luogo  delle  detrazioni  fiscali).  - 1.  I  soggetti  che
          sostengono,  negli  anni  2020  e  2021,  spese   per   gli
          interventi elencati al comma 2  possono  optare,  in  luogo
          dell'utilizzo   diretto   della    detrazione    spettante,
          alternativamente: 
                  a) per un contributo, sotto  forma  di  sconto  sul
          corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al
          corrispettivo stesso, anticipato dai  fornitori  che  hanno
          effettuato gli interventi e  da  questi  ultimi  recuperato
          sotto forma di credito  d'imposta,  di  importo  pari  alla
          detrazione spettante, con facolta' di  successiva  cessione
          del credito ad altri soggetti,  compresi  gli  istituti  di
          credito e gli altri intermediari finanziari; 
                  b) per la cessione di un credito d'imposta di  pari
          ammontare, con facolta' di  successiva  cessione  ad  altri
          soggetti, compresi gli istituti  di  credito  e  gli  altri
          intermediari finanziari. 
                1-bis. L'opzione  di  cui  al  comma  1  puo'  essere
          esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei
          lavori. Ai fini del presente comma, per gli  interventi  di
          cui all'articolo 119 gli stati di  avanzamento  dei  lavori
          non possono essere  piu'  di  due  per  ciascun  intervento
          complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve  riferirsi
          ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. 
                2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
          3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto  e
          quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo  periodo,  del
          decreto  legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2013,  n.  90,  le
          disposizioni contenute nel presente articolo  si  applicano
          per le spese relative agli interventi di: 
                  a)  recupero  del  patrimonio   edilizio   di   cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e  b),  del  testo
          unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                  b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai
          commi 1 e 2 dell'articolo 119; 
                  c)  adozione  di   misure   antisismiche   di   cui
          all'articolo  16,  commi   da   1-bis   a   1-septies   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 4 dell'articolo 119; 
                  d) recupero o restauro della facciata degli edifici
          esistenti,  ivi  inclusi  quelli   di   sola   pulitura   o
          tinteggiatura esterna, di cui all'articolo 1, commi  219  e
          220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
                  e) installazione di impianti  fotovoltaici  di  cui
          all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h)  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli
          interventi di cui ai commi 5  e  6  dell'articolo  119  del
          presente decreto; 
                  f) installazione di colonnine per la  ricarica  dei
          veicoli  elettrici   di   cui   all'articolo   16-ter   del
          decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e  di  cui
          al comma 8 dell'articolo 119; 
                3. I crediti d'imposta di cui  al  presente  articolo
          sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  sulla  base
          delle rate residue di detrazione  non  fruite.  Il  credito
          d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione in  quote
          annuali  con  la  quale   sarebbe   stata   utilizzata   la
          detrazione. La quota di credito  d'imposta  non  utilizzata
          nell'anno non puo' essere usufruita negli anni  successivi,
          e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano  i
          limiti di cui all'articolo 31, comma 1,  del  decreto-legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34  della  legge
          23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
                4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti
          dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i  poteri
          previsti dagli articoli  31  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive  modificazioni.  I  fornitori   e   i   soggetti
          cessionari rispondono solo  per  l'eventuale  utilizzo  del
          credito d'imposta in modo irregolare o in  misura  maggiore
          rispetto al credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle
          entrate nell'ambito dell'ordinaria attivita'  di  controllo
          procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche  conto
          della  capacita'  operativa  degli  uffici,  alla  verifica
          documentale della sussistenza  dei  presupposti  che  danno
          diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del
          presente articolo nei termini di cui  all'articolo  43  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  600  e  all'articolo  27,  commi  da  16  a   20,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
                5. Qualora  sia  accertata  la  mancata  sussistenza,
          anche  parziale,  dei  requisiti  che  danno  diritto  alla
          detrazione d'imposta, l'Agenzia delle entrate  provvede  al
          recupero dell'importo corrispondente  alla  detrazione  non
          spettante nei confronti dei soggetti di  cui  al  comma  1.
          L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato  degli
          interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  e  delle
          sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo  18
          dicembre 1997, n. 471. 
                6. Il recupero dell'importo di  cui  al  comma  5  e'
          effettuato nei confronti del soggetto beneficiario  di  cui
          al comma 1, ferma restando, in presenza di  concorso  nella
          violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche  la
          responsabilita' in solido del fornitore che ha applicato lo
          sconto e dei cessionari per il  pagamento  dell'importo  di
          cui al comma 5 e dei relativi interessi. 
                7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  sono  definite  le  modalita'   attuative   delle
          disposizioni di cui al presente articolo,  comprese  quelle
          relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via
          telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal
          comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui  al  decreto
          del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322." 
              -  Si riporta il testo dell'articolo 13-bis della legge
          31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento
          della professione forense): 
                «Art. 13-bis (Equo compenso e clausole vessatorie). -
          1.  Il  compenso  degli  avvocati  iscritti  all'albo,  nei
          rapporti professionali regolati da  convenzioni  aventi  ad
          oggetto  lo  svolgimento,  anche  in  forma   associata   o
          societaria, delle attivita' di cui all'articolo 2, commi  5
          e 6,  primo  periodo,  in  favore  di  imprese  bancarie  e
          assicurative,  nonche'  di  imprese  non  rientranti  nelle
          categorie  delle  microimprese  o  delle  piccole  o  medie
          imprese, come  definite  nella  raccomandazione  2003/361CE
          della Commissione, del 6 maggio 2003, e' disciplinato dalle
          disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi
          in cui  le  convenzioni  sono  unilateralmente  predisposte
          dalle predette imprese. 
                2. Ai fini del presente articolo, si  considera  equo
          il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1
          quando risulta proporzionato alla quantita' e alla qualita'
          del  lavoro   svolto,   nonche'   al   contenuto   e   alle
          caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto  dei
          parametri previsti dal regolamento di cui  al  decreto  del
          Ministro della giustizia adottato  ai  sensi  dell'articolo
          13, comma 6. 
                3. Le convenzioni di cui  al  comma  1  si  presumono
          unilateralmente  predisposte  dalle  imprese  di   cui   al
          medesimo comma salva prova contraria. 
                4. Ai  fini  del  presente  articolo  si  considerano
          vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni  di  cui
          al comma 1 che determinano,  anche  in  ragione  della  non
          equita' del compenso pattuito, un significativo  squilibrio
          contrattuale a carico dell'avvocato. 
                5. In particolare si  considerano  vessatorie,  salvo
          che  siano  state  oggetto  di   specifica   trattativa   e
          approvazione, le clausole che consistono: 
                  a) nella  riserva  al  cliente  della  facolta'  di
          modificare unilateralmente le condizioni del contratto; 
                  b) nell'attribuzione al cliente della  facolta'  di
          rifiutare la stipulazione in forma scritta  degli  elementi
          essenziali del contratto; 
                  c) nell'attribuzione al cliente della  facolta'  di
          pretendere  prestazioni  aggiuntive  che  l'avvocato   deve
          eseguire a titolo gratuito; 
                  d)    nell'anticipazione    delle    spese    della
          controversia a carico dell'avvocato; 
                  e)  nella  previsione  di  clausole  che  impongono
          all'avvocato  la   rinuncia   al   rimborso   delle   spese
          direttamente  connesse  alla   prestazione   dell'attivita'
          professionale oggetto della convenzione; 
                  f)  nella  previsione  di  termini   di   pagamento
          superiori a sessanta giorni dalla data  di  ricevimento  da
          parte del cliente della  fattura  o  di  una  richiesta  di
          pagamento di contenuto equivalente; 
                  g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione
          delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia
          riconosciuto  solo  il  minore   importo   previsto   nella
          convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano
          state interamente o parzialmente corrisposte  o  recuperate
          dalla parte; 
                  h)  nella  previsione  che,  in  ipotesi  di  nuova
          convenzione sostitutiva di altra precedentemente  stipulata
          con il medesimo cliente, la nuova disciplina  sui  compensi
          si  applichi,  se  comporta  compensi  inferiori  a  quelli
          previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi
          pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; 
                  i) nella previsione che il  compenso  pattuito  per
          l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti
          soltanto in caso di sottoscrizione del contratto. 
                6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si
          considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di
          trattativa e approvazione. 
                7. Non costituiscono prova della specifica trattativa
          ed  approvazione  di  cui  al  comma  5  le   dichiarazioni
          contenute nelle  convenzioni  che  attestano  genericamente
          l'avvenuto svolgimento  delle  trattative  senza  specifica
          indicazione delle modalita' con le quali le  medesime  sono
          state svolte. 
                8. Le clausole considerate vessatorie  ai  sensi  dei
          commi 4, 5 e 6  sono  nulle,  mentre  il  contratto  rimane
          valido per il resto. La nullita' opera soltanto a vantaggio
          dell'avvocato. 
                9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullita'
          di una o piu' clausole delle convenzioni di cui al comma  1
          e' proposta, a pena di decadenza, entro  ventiquattro  mesi
          dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime. 
                10. Il giudice, accertate la non equita' del compenso
          e la vessatorieta' di una clausola a norma dei commi 4, 5 e
          6  del  presente  articolo,  dichiara  la  nullita'   della
          clausola e  determina  il  compenso  dell'avvocato  tenendo
          conto dei parametri previsti  dal  regolamento  di  cui  al
          decreto del Ministro  della  giustizia  adottato  ai  sensi
          dell'articolo 13, comma 6. 
                11. Per quanto non previsto  dal  presente  articolo,
          alle  convenzioni  di  cui  al  comma  1  si  applicano  le
          disposizioni del codice civile.»