Art. 11. (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2021, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). 2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue: 251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. 3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2021, e' fissato in 136 unita'. 4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2021, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione. 5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei mezzi di pertinenza delle Capitanerie di porto. 7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali pendenze con i concessionari uscenti.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 803 e 937, comma 1, del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare): «Art. 803 (Organici stabiliti con legge di bilancio). - 1. E' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato: a) il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio; b) la consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri; b-bis) la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri; b-ter) la consistenza organica degli allievi delle scuole militari. b-quater) un eventuale contingente aggiuntivo di personale appartenente alla categoria dei militari di truppa in ferma prefissata, da reclutare in caso di specifiche esigenze funzionali delle Forze armate connesse alle emergenze operative derivanti da attivita' di concorso, soccorso e assistenza sul territorio nazionale e all'estero, specificamente nelle aree di crisi a garanzia della pace e della sicurezza, ovvero al controllo dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria.» «Art. 937 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati in qualita' di: a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di 1^ nomina; b) ufficiali piloti e navigatori di complemento; c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; d) ufficiali delle forze di completamento. Omissis.» - Il regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391 reca: «Approvazione del regolamento per servizi di cassa e contabilita' delle Capitanerie di porto» - Si riporta il testo dell'articolo 613 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 613 (Fondo a disposizione). - 1. Per provvedere alle eventuali deficienze dei capitoli riguardanti le spese di cui all'articolo 550 e ai bisogni di cui all'articolo 552, e' istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo a disposizione. 2. Il prelevamento di somme da tale fondo e la iscrizione nei capitoli suddetti e' fatta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione del Ministero della difesa.» - Si riporta il testo dell'articolo 2195 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: «Art. 2195 (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche). - 1. Al fine di sostenere le finalita' istituzionali e le attivita' di promozione sociale e di tutela degli associati delle Associazioni combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.»