Art. 13. 
 
(Stato di  previsione  del  Ministero  della  difesa  e  disposizioni
                              relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2021,  in  conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12). 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  da  mantenere  in
servizio come forza media nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo  803
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  e'
stabilito come segue: 
    a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del  comma  1
dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66  del
2010: 
      1) Esercito n. 51; 
      2) Marina n. 79; 
      3) Aeronautica n. 89; 
      4) Carabinieri n. 0; 
    b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera
b) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
      1) Esercito n. 0; 
      2) Marina n. 34; 
      3) Aeronautica n. 30; 
    c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui  alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010: 
      1) Esercito n. 122; 
      2) Marina n. 50; 
      3) Aeronautica n. 40; 
      4) Carabinieri n. 70. 
  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle  accademie
delle Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' fissata, per l'anno  2021,  come
segue: 
      1) Esercito n. 290; 
      2) Marina n. 310; 
      3) Aeronautica n. 271; 
      4) Carabinieri n. 118. 
  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali
delle Forze armate, esclusa  l'Arma  dei  carabinieri,  di  cui  alla
lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilita,  per  l'anno
2021, come segue: 
      1) Esercito n. 337; 
      2) Marina n. 355; 
      3) Aeronautica n. 365. 
  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari,  di
cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del  codice  di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e'  stabilita,  per
l'anno 2021, come segue: 
      l) Esercito n. 540; 
      2) Marina n. 204; 
      3) Aeronautica n. 135. 
  6. Alle spese per  le  infrastrutture  multinazionali  della  NATO,
sostenute a carico dei programmi «Servizi ed affari generali  per  le
amministrazioni di competenza», nell'ambito della  missione  «Servizi
istituzionali   e   generali   delle   amministrazioni    pubbliche»,
«Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza»  e
«Pianificazione generale  delle  Forze  Armate  e  approvvigionamenti
militari»,  nell'ambito  della  missione  «Difesa  e  sicurezza   del
territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per
l'anno finanziario 2021, si applicano le direttive che definiscono le
procedure  di  negoziazione  ammesse  dalla  NATO   in   materia   di
affidamento dei lavori. 
  7. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione  del
Ministero della difesa sono  descritte  le  spese  per  le  quali  si
possono effettuare, per l'anno finanziario 2021, i  prelevamenti  dai
fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate  e  all'Arma  dei
carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
  8. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato  di  previsione  del  Ministero  della   difesa,   per   l'anno
finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio  dello
Stato dal CONI, dalla societa'  Sport  e  salute  Spa,  dal  Comitato
italiano paralimpico, dalle singole federazioni  sportive  nazionali,
dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici  e
privati, destinate alle attivita' dei  gruppi  sportivi  delle  Forze
armate. 
  9. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai  pertinenti  capitoli  del
programma «Approntamento e impiego Carabinieri per  la  difesa  e  la
sicurezza»,  nell'ambito  della  missione  «Difesa  e  sicurezza  del
territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per
l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dalla  Banca  d'Italia  per  i  servizi  di  vigilanza  e
custodia  resi  presso  le  sue  sedi  dal  personale  dell'Arma  dei
carabinieri. 
  10. Il Ministro della difesa, sentito il Ministro  dell'economia  e
delle finanze per gli aspetti finanziari, e' autorizzato a ripartire,
con propri decreti, le somme iscritte nell'anno 2021  sul  pertinente
capitolo dello stato di previsione  del  Ministero  della  difesa  da
destinare alle associazioni combattentistiche,  di  cui  all'articolo
2195 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.