Art. 14. 
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero   delle   politiche   agricole
           alimentari e forestali e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno
finanziario 2021, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 13). 
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154,
e del decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  100,  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, nell'ambito della parte corrente  e  nell'ambito  del  conto
capitale dello stato di  previsione  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali,  per  l'anno  finanziario  2021,  le
variazioni compensative di bilancio, in termini di  competenza  e  di
cassa, occorrenti per la modifica della  ripartizione  delle  risorse
tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e
dell'acquacoltura. 
  3. Il Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
previo  assenso  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  e'  autorizzato,
per l'anno finanziario 2021,  a  provvedere  con  propri  decreti  al
riparto  del  fondo  per  il  funzionamento  del   Comitato   tecnico
faunistico-venatorio nazionale, per  la  partecipazione  italiana  al
Consiglio internazionale della caccia  e  della  conservazione  della
selvaggina e per la dotazione delle associazioni venatorie  nazionali
riconosciute, di  cui  all'articolo  24,  comma  1,  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157, tra  i  competenti  capitoli  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, secondo le percentuali indicate all'articolo 24, comma  2,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
  4. Per l'anno finanziario 2021 il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello  stato
di previsione del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, le variazioni compensative  di  bilancio,  in  termini  di
competenza  e  di  cassa,  occorrenti  per  l'attuazione  di   quanto
stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di  enti
vigilati dal medesimo Ministero. 
  5. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
ripartire, con propri decreti, per l'anno  finanziario  2021,  tra  i
pertinenti programmi dello stato di previsione  del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e  forestali,  le  somme  iscritte,  in
termini di residui, di competenza  e  di  cassa,  nel  capitolo  7810
«Somme da ripartire per assicurare la  continuita'  degli  interventi
pubblici nel settore agricolo e forestale»  istituito  nel  programma
«Politiche competitive, della qualita' agroalimentare,  della  pesca,
dell'ippica  e  mezzi  tecnici  di  produzione»,  nell'ambito   della
missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo
stato di previsione, destinato alle finalita' di cui  alla  legge  23
dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel
settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale. 
  6. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari
e  forestali,  per  l'anno  finanziario  2021,  delle  somme  versate
all'entrata del bilancio  dello  Stato  da  amministrazioni  ed  enti
pubblici in virtu' di accordi di programma, convenzioni ed intese per
il raggiungimento di finalita' comuni  in  materia  di  telelavoro  e
altre forme di lavoro a distanza,  ai  sensi  dell'articolo  4  della
legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della  Repubblica  8  marzo  1999,  n.  70,
nonche'  di  progetti  di  cooperazione   internazionale   ai   sensi
dell'articolo 24 della legge 11 agosto 2014, n. 125, e  dell'articolo
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 
 
          Note all'art. 14: 
                
              - Il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante
          «Modernizzazione del settore pesca e  dell'acquacoltura,  a
          norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7  marzo  2003,
          n. 38» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  Repubblica
          Italiana del 24 giugno 2004, n. 146. 
              - Il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante
          «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei  settori
          della pesca e  dell'acquacoltura  e  per  il  potenziamento
          della vigilanza e del controllo della  pesca  marittima,  a
          norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 7  marzo  2003,
          n. 38» e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  Repubblica
          Italiana del 14 giugno 2005, n. 136. 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  24  della  citata
          legge 11 febbraio 1992, n. 157  (Norme  per  la  protezione
          della  fauna  selvatica  omeoterma  e   per   il   prelievo
          venatorio): 
              «Art. 24 (Fondo presso il Ministero del tesoro). - 1. A
          decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro  e'
          istituito un fondo la cui dotazione e'  alimentata  da  una
          addizionale di lire 10.000 alla tassa di cui al numero  26,
          sottonumero  I),  della  tariffa  annessa  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  641  e
          successive modificazioni. 
              2. Le disponibilita' del fondo sono ripartite entro  il
          31 marzo di ciascun  anno  con  decreto  del  Ministro  del
          tesoro,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  finanze   e
          dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo: 
              a) 4 per cento per il  funzionamento  e  l'espletamento
          dei   compiti   istituzionali    del    Comitato    tecnico
          faunistico-venatorio nazionale; 
              b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione
          dello Stato  italiano  al  Consiglio  internazionale  della
          caccia e della conservazione della selvaggina; 
              c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali
          riconosciute, in proporzione alla  rispettiva,  documentata
          consistenza associativa. 
              3. L'addizionale di cui al  presente  articolo  non  e'
          computata ai fini di quanto previsto all'articolo 23, comma
          2. 
              4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente
          articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute
          non comporta l'assoggettamento delle  stesse  al  controllo
          previsto dallalegge 21 marzo 1958, n. 259.» 
                
              - Il testo dell'articolo 12 del decreto-legge 6  luglio
          2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 135 (Disposizioni urgenti per la  revisione
          della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei   servizi   ai
          cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
          delle imprese del  settore  bancario)  e'  riportato  nella
          Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 6  luglio  2012,
          n. 156_Supplemento Ordinario n. 141. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  23-quater  del
          citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: 
              «Art.  23-quater  (Incorporazione  dell'Amministrazione
          autonoma  dei  Monopoli  di  Stato   e   dell'Agenzia   del
          territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo  del
          settore  ippico).  -  1.  L'Amministrazione  autonoma   dei
          Monopoli  di  Stato  e  l'Agenzia   del   territorio   sono
          incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle  dogane  e
          nell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 a decorrere
          dal 1° dicembre 2012 e i relativi  organi  decadono,  fatti
          salvi gli adempimenti di  cui  al  comma  4.  Entro  il  30
          ottobre 2012 il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette una relazione al Parlamento. 
              2. Le funzioni attribuite agli enti di cui al  comma  1
          dalla normativa vigente continuano  ad  essere  esercitate,
          con le inerenti risorse umane, finanziarie  e  strumentali,
          compresi i relativi rapporti giuridici  attivi  e  passivi,
          anche processuali, senza che sia esperita alcuna  procedura
          di  liquidazione,  neppure   giudiziale,   rispettivamente,
          dall'Agenzia delle dogane, che assume la  denominazione  di
          "Agenzia delle dogane e  dei  monopoli",  e  dalla  Agenzia
          delle entrate. Le risorse finanziarie di cui al  precedente
          periodo inerenti all'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli
          sono  escluse  dalle  modalita'  di  determinazione   delle
          dotazioni da  assegnare  alla  medesima  Agenzia  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 74, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266. 
              3. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
          dell'economia e delle  finanze  da  adottare  entro  il  31
          dicembre  2012,   sono   trasferite   le   risorse   umane,
          strumentali e finanziarie degli  enti  incorporati  e  sono
          adottate le misure eventualmente occorrenti  per  garantire
          la neutralita' finanziaria  per  il  bilancio  dello  Stato
          dell'operazione di incorporazione.  Fino  all'adozione  dei
          predetti decreti, per garantire la continuita' dei rapporti
          gia' in capo all'ente incorporato,  l'Agenzia  incorporante
          puo' delegare uno o piu' dirigenti per lo svolgimento delle
          attivita' di ordinaria  amministrazione,  ivi  comprese  le
          operazioni di pagamento e riscossione a  valere  sui  conti
          correnti gia' intestati all'ente incorporato che  rimangono
          aperti fino alla data di emanazione dei decreti medesimi. 
              4. Entro il 31 dicembre 2012,  i  bilanci  di  chiusura
          degli enti incorporati  sono  deliberati  dagli  organi  in
          carica alla data di cessazione dell'ente,  corredati  della
          relazione  redatta  dall'organo  interno  di  controllo  in
          carica alla data di  incorporazione  dell'ente  medesimo  e
          trasmessi per l'approvazione al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. Ai componenti degli organi degli enti di cui
          al comma  1  i  compensi,  indennita'  o  altri  emolumenti
          comunque denominati ad essi spettanti sono corrisposti fino
          alla data di adozione della deliberazione  dei  bilanci  di
          chiusura e, comunque, non oltre novanta giorni  dalla  data
          di incorporazione. I comitati  di  gestione  delle  Agenzie
          incorporanti   sono   rinnovati   entro   quindici   giorni
          decorrenti dal termine di cui al comma 1, anche al fine  di
          tenere conto del trasferimento di  funzioni  derivante  dal
          presente articolo. 
              5. A  decorrere  dal  1°  dicembre  2012  le  dotazioni
          organiche delle Agenzie incorporanti sono  provvisoriamente
          incrementate di un numero pari alle unita' di personale  di
          ruolo trasferite, in servizio presso gli enti  incorporati.
          Detto personale  e'  inquadrato  nei  ruoli  delle  Agenzie
          incorporanti.   I    dipendenti    trasferiti    mantengono
          l'inquadramento  previdenziale   di   provenienza   ed   il
          trattamento   economico    fondamentale    e    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  dell'inquadramento;  nel  caso  in  cui   tale
          trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
          per  il  personale  dell'amministrazione  incorporante,  e'
          attribuito  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo conseguiti. 
              6.  Per  i  restanti  rapporti  di  lavoro  le  Agenzie
          incorporanti subentrano nella titolarita' del rapporto fino
          alla naturale scadenza. 
              7. Le Agenzie incorporanti esercitano i  compiti  e  le
          funzioni  facenti  capo  agli  enti  incorporati   con   le
          articolazioni  amministrative   individuate   mediante   le
          ordinarie  misure  di  definizione  del  relativo   assetto
          organizzativo. Nell'ambito  di  dette  misure,  nei  limiti
          della dotazione organica della dirigenza di  prima  fascia,
          l'Agenzia delle entrate istituisce  uno  o  piu'  posti  di
          vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno, anche in
          deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19,  comma  6,
          del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i  compiti  di
          indirizzo  e  coordinamento  delle  funzioni  riconducibili
          all'area  di   attivita'   dell'Agenzia   del   territorio;
          l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce uno o piu'
          posti di vicedirettore, fino al massimo di tre, di cui uno,
          anche in deroga ai contingenti previsti  dall'articolo  19,
          comma 6, del decreto legislativo n. 165 del  2001.  Per  lo
          svolgimento  sul  territorio  dei  compiti  gia'   devoluti
          all'Amministrazione  autonoma  dei   Monopoli   di   Stato,
          l'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  stipula  apposite
          convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza  e  con
          l'Agenzia  delle  entrate.  Al   fine   di   garantire   la
          continuita' delle attivita' gia' facenti capo agli enti  di
          cui al presente comma fino al perfezionamento del  processo
          di riorganizzazione indicato, l'attivita' facente  capo  ai
          predetti  enti  continua   ad   essere   esercitata   dalle
          articolazioni competenti, con i relativi  titolari,  presso
          le sedi e gli uffici gia' a tal fine utilizzati.  Nei  casi
          in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero
          contrattuali fanno riferimento all'Agenzia  del  territorio
          ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli  di  Stato  si
          intendono  riferite,  rispettivamente,  all'Agenzia   delle
          entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
              8. Le  risorse  finanziarie  disponibili,  a  qualsiasi
          titolo, sui bilanci degli enti  incorporati  ai  sensi  del
          presente articolo sono  versate  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato  e  sono  riassegnate,  a  far  data  dall'anno
          contabile 2013,  alle  Agenzie  incorporanti.  Al  fine  di
          garantire la continuita' nella  prosecuzione  dei  rapporti
          avviati dagli enti incorporati, la gestione contabile delle
          risorse finanziarie per l'anno in corso, gia' di competenza
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli   di   Stato,
          prosegue in capo alle equivalenti  strutture  degli  uffici
          incorporanti. 
              9. L'Agenzia per lo sviluppo del settore  ippico-  ASSI
          e' soppressa a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.   In
          relazione agli adempimenti di cui al comma 3 i  decreti  di
          natura  non  regolamentare  sono  adottati,  nello   stesso
          termine di  cui  al  predetto  comma,  dal  Ministro  delle
          politiche agricole alimentari e forestali di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze. Con  i  medesimi
          decreti sono ripartite tra  il  Ministero  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane  e
          dei monopoli le funzioni attribuite ad ASSI dalla normativa
          vigente, nonche' le relative risorse umane,  finanziarie  e
          strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici  attivi
          e passivi, senza  che  sia  esperita  alcuna  procedura  di
          liquidazione di ASSI, neppure giudiziale. Fino all'adozione
          dei predetti decreti,  per  garantire  la  continuita'  dei
          rapporti gia' in capo all'ente soppresso, il Ministro delle
          politiche agricole alimentari e forestali puo' delegare uno
          o piu' dirigenti per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di
          ordinaria amministrazione, ivi comprese  le  operazioni  di
          pagamento e riscossione a valere sui  conti  correnti  gia'
          intestati all'ente soppresso che rimangono aperti fino alla
          data  di   emanazione   dei   decreti   medesimi.   Trovano
          applicazione  i  commi  da  4   a   8,   intendendosi   per
          Amministrazione incorporante, ai fini del  presente  comma,
          anche il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
          forestali.  Con  apposito  decreto   del   Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, da  adottare  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, e' approvata  la  tabella  di  corrispondenza  per
          l'inquadramento del personale  trasferito.  Resta  comunque
          ferma,  nei  limiti  temporali   previsti   dalla   vigente
          normativa, la  validita'  delle  graduatorie  dei  concorsi
          pubblici espletati dall'ASSI e dall'Unire. Con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono rideterminate le  dotazioni  organiche  del  Ministero
          delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   con
          l'istituzione di un posto di dirigente  generale  di  prima
          fascia, in relazione alle  funzioni  ed  alla  quota  parte
          delle risorse trasferite ai sensi  del  terzo  periodo  del
          presente comma, ferma in  ogni  caso  l'assegnazione  delle
          residue posizioni dirigenziali generali di ASSI all'Agenzia
          delle dogane e dei monopoli;  con  regolamento  emanato  ai
          sensi dell'articolo 4 del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999, n. 300, e successive modificazioni, e'  rideterminato
          l'assetto   organizzativo   del   predetto   Ministero   in
          conseguenza dell'attuazione delle disposizioni del presente
          comma. 
              9-bis. Al fine di assicurare il controllo pubblico  dei
          concorsi e delle manifestazioni  ippiche,  Unirelab  s.r.l.
          continua a svolgere le funzioni  esercitate  alla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto.  Con  decreto  del
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono stabilite le modalita' di  trasferimento  delle  quote
          sociali  della  predetta  societa'   al   Ministero   delle
          politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Si  applica
          quanto previsto dall'articolo  4,  comma  3,  del  presente
          decreto. 
              10. A  decorrere  dal  1°  dicembre  2012,  al  decreto
          legislativo n. 300 del  1999  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
              a) all'articolo 57, comma 1, le  parole:  ",  l'agenzia
          del territorio" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  dei
          monopoli"; 
              b) all'articolo 62, comma 1, in fine,  e'  aggiunto  il
          seguente periodo: "L'agenzia delle entrate svolge, inoltre,
          le funzioni di cui all'articolo 64"; 
              c) all'articolo 63, nella rubrica e nel comma  1,  dopo
          le parole: "delle dogane" sono inserite le seguenti: "e dei
          monopoli"; nel medesimo comma  e'  aggiunto,  in  fine,  il
          seguente periodo: "L'agenzia svolge, inoltre,  le  funzioni
          gia'  di  competenza  dell'Amministrazione   autonoma   dei
          Monopoli di Stato"; 
              d)  all'articolo  64,  sono   apportate   le   seguenti
          modifiche: 
              1) nella rubrica, le parole: "Agenzia  del  territorio"
          sono  sostituite  dalle   seguenti:   "Ulteriori   funzioni
          dell'agenzia delle entrate"; 
              2) al comma 1, le  parole:  "del  territorio  e'"  sono
          sostituite dalle seguenti: "delle entrate e' inoltre"; 
              3) ai commi 3-bis e 4, le parole: "del territorio" sono
          sostituite dalle seguenti: "delle entrate; 
              d-bis) all'articolo 67, comma 3, secondo periodo,  dopo
          le parole: "pubbliche  amministrazioni"  sono  inserite  le
          seguenti:  ",  ferma  restando  ai  fini  della  scelta  la
          legittimazione gia' riconosciuta a  quelli  rientranti  nei
          settori di cui all'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,". 
              11. Dall'attuazione del presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              12.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.» 
              -  La  legge  23  dicembre   1999,   n.   499   recante
          «Razionalizzazione degli interventi nei  settori  agricolo,
          agroalimentare, agroindustriale e forestale» e'  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  Repubblica  Italiana   del   30
          dicembre 1999, n. 305. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  16
          giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni  alle  leggi
          15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio  1997,  n.  127,  nonche'
          norme in materia di formazione del personale  dipendente  e
          di  lavoro  a  distanza  nelle  pubbliche  amministrazioni.
          Disposizioni in materia di edilizia scolastica): 
              «Art. 4 (Telelavoro). - 1. Allo scopo di razionalizzare
          l'organizzazione del lavoro e  di  realizzare  economie  di
          gestione  attraverso  l'impiego  flessibile  delle  risorse
          umane, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma 2, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.  29
          possono avvalersi di forme di  lavoro  a  distanza.  A  tal
          fine,  possono  installare,   nell'ambito   delle   proprie
          disponibilita' di bilancio, apparecchiature informatiche  e
          collegamenti telefonici e telematici  necessari  e  possono
          autorizzare i propri dipendenti ad effettuare, a parita' di
          salario, la prestazione lavorativa in luogo  diverso  dalla
          sede di lavoro, previa determinazione delle  modalita'  per
          la verifica dell'adempimento della prestazione lavorativa. 
              2.  I  dipendenti   possono   essere   reintegrati,   a
          richiesta, nella sede di lavoro originaria. 
              3. Con regolamento da emanare ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del
          Presidente del Consiglio dei ministri, sentita  l'Autorita'
          per l'informatica  nella  pubblica  amministrazione,  entro
          centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente   legge,   sono    disciplinate    le    modalita'
          organizzative per l'attuazione del  comma  1  del  presente
          articolo,   ivi   comprese   quelle   per    la    verifica
          dell'adempimento  della  prestazione   lavorativa,   e   le
          eventuali abrogazioni di norme  incompatibili.  Le  singole
          amministrazioni adeguano i propri ordinamenti  ed  adottano
          le  misure  organizzative  volte  al  conseguimento   degli
          obiettivi di cui al presente articolo. 
              4. Nella materia di cui al presente articolo le regioni
          e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  provvedono
          con proprie leggi. 
              5. La  contrattazione  collettiva,  in  relazione  alle
          diverse  tipologie  del  lavoro  a  distanza,  adegua  alle
          specifiche  modalita'  della  prestazione   la   disciplina
          economica e normativa del rapporto di lavoro dei dipendenti
          interessati.  Forme  sperimentali  di  telelavoro   possono
          essere  in  ogni   caso   avviate   dalle   amministrazioni
          interessate,   sentite    le    organizzazioni    sindacali
          maggiormente    rappresentative    e    l'Autorita'     per
          l'informatica  nella  pubblica   amministrazione,   dandone
          comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri  -
          Dipartimento della funzione pubblica.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica   8   marzo   1999,   n.   70
          (Regolamento  recante  disciplina  del   telelavoro   nelle
          pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo  4,  comma
          3, della legge 16 giugno 1998, n. 191): 
              «Art. 3 (Progetti  di  telelavoro).  -  1.  Nell'ambito
          degli obiettivi fissati annualmente, l'organo di governo di
          ciascuna amministrazione, sulla  base  delle  proposte  dei
          responsabili   degli   uffici   dirigenziali   generali   o
          equiparati, individua gli obiettivi raggiungibili  mediante
          il ricorso  a  forme  di  telelavoro,  destinando  apposite
          risorse per il suo svolgimento. 
              2. Il ricorso a forme di telelavoro avviene sulla  base
          di  un  progetto  generale  in  cui  sono   indicati:   gli
          obiettivi,  le   attivita'   interessate,   le   tecnologie
          utilizzate ed  i  sistemi  di  supporto,  le  modalita'  di
          effettuazione secondo principi di ergonomia  cognitiva,  le
          tipologie professionali ed il numero dei dipendenti di  cui
          si prevede il coinvolgimento, i tempi  e  le  modalita'  di
          realizzazione, i criteri di verifica e di aggiornamento, le
          modificazioni organizzative ove necessarie, nonche' i costi
          e i benefici, diretti e indiretti. 
              3. Nell'ambito del progetto  di  cui  al  comma  2,  le
          amministrazioni definiscono le modalita' per razionalizzare
          e semplificare  attivita',  procedimenti  amministrativi  e
          procedure  informatiche,  con  l'obiettivo  di   migliorare
          l'organizzazione del lavoro, l'economicita' e  la  qualita'
          del   servizio,    considerando    congiuntamente    norme,
          organizzazione, tecnologie, risorse umane e finanziarie. 
              4. Il progetto definisce la tipologia,  la  durata,  le
          metodologie  didattiche,  le  risorse   finanziarie   degli
          interventi di formazione e di aggiornamento, anche al  fine
          di sviluppare competenze atte ad  assicurare  capacita'  di
          evoluzione  e  di  adattamento   alle   mutate   condizioni
          organizzative, tecnologiche e di processo. 
              5.  Il  progetto  e'  approvato  dal  dirigente  o  dal
          responsabile dell'ufficio o  servizio  nel  cui  ambito  si
          intendono avviare forme  di  telelavoro,  d'intesa  con  il
          responsabile dei sistemi informativi, ove presente.  Quando
          siano interessate piu' strutture, il progetto e'  approvato
          dal  responsabile  dell'ufficio  dirigenziale  generale  od
          equiparato. 
              6. Il progetto puo' prevedere che il dirigente eserciti
          le sue funzioni svolgendo parte della propria attivita'  in
          telelavoro. 
              7.  Le  amministrazioni  pubbliche,  mediante  appositi
          accordi di programma, concordano  forme  di  collaborazione
          volte alla comune utilizzazione di locali, infrastrutture e
          risorse. 
              8. Le forme di telelavoro di cui  al  presente  decreto
          possono essere programmate, organizzate e gestite anche con
          soggetti  terzi  nel  rispetto  dei  criteri  generali   di
          uniformita', garanzia e trasparenza. 
              9. Restano ferme le competenze  affidate  all'Autorita'
          per  l'informatica  nella  pubblica   amministrazione   dal
          decreto legislativo 12 febbraio 1993,n.  39,  e  successive
          modificazioni.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  24  della  citata
          legge 11 agosto 2014, n.  125  (Disciplina  generale  sulla
          cooperazione internazionale per lo sviluppo): 
              «Art.  24  (Amministrazioni  dello  Stato,  camere   di
          commercio, universita' ed enti  pubblici).  -  1.  L'Italia
          favorisce   l'apporto    e    la    partecipazione    delle
          amministrazioni dello Stato, del sistema  delle  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  delle
          universita'  e  degli  enti  pubblici  alle  iniziative  di
          cooperazione allo sviluppo, quando le rispettive specifiche
          competenze tecniche costituiscono un contributo qualificato
          per la migliore realizzazione dell'intervento, e  promuove,
          in particolare, collaborazioni interistituzionali volte  al
          perseguimento  degli  obiettivi  e  delle  finalita'  della
          presente legge. 
              2. L'Agenzia, fatte salve le  competenze  del  Comitato
          congiunto di cui all'articolo 21, mediante convenzione  che
          determina modalita' di esecuzione e di finanziamento  delle
          spese sostenute, puo' affidare ai soggetti di cui al  comma
          1 del  presente  articolo  l'attuazione  di  iniziative  di
          cooperazione previste dalla presente legge o puo' concedere
          contributi ai predetti soggetti  per  la  realizzazione  di
          proposte progettuali da essi presentate. Nelle  convenzioni
          di  cui  al  presente  comma  puo'   essere   disposta   la
          corresponsione di anticipazioni. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
          istituzioni   pubbliche   coinvolte   nell'attuazione    di
          iniziative di cooperazione allo sviluppo vi provvedono  con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni). -  1.
          Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo  14,
          le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere  tra
          loro   accordi   per   disciplinare   lo   svolgimento   in
          collaborazione di attivita' di interesse comune. 
              2.  Per  detti  accordi   si   osservano,   in   quanto
          applicabili, le  disposizioni  previste  dall'articolo  11,
          commi 2, 3. 
              2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014  gli  accordi  di
          cui al comma 1 sono sottoscritti  con  firma  digitale,  ai
          sensi dell'articolo 24  del  decreto  legislativo  7  marzo
          2005, n. 82,  con  firma  elettronica  avanzata,  ai  sensi
          dell'articolo 1,  comma  1,  lettera  q-bis),  del  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  ovvero  con  altra  firma
          elettronica qualificata, pena  la  nullita'  degli  stessi.
          Dall'attuazione  della  presente  disposizione  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
          Stato.   All'attuazione   della   medesima   si    provvede
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          previste dalla legislazione vigente.»