Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, per
l'anno finanziario 2021, in conformita' all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo, per l'anno finanziario 2021,
le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di
competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma
«Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal
vivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e
attivita' culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,
relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di
bilancio, per l'anno finanziario 2021, il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
adottati su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari
e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti
variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di
cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato
di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per
il turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per
pubblica utilita', nonche' per l'esercizio del diritto di prelazione
da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e
monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e
contemporanea e di interesse artistico e storico, nonche' su
materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte
bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni
periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del
diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate
per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di
materiale bibliografico prezioso e raro.
4. Al pagamento delle retribuzioni delle operazioni e dei servizi
svolti in attuazione del piano nazionale straordinario di
valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura dal relativo
personale si provvede mediante ordini collettivi di pagamento con il
sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma
197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali
e per il turismo, le variazioni compensative di bilancio in termini
di competenza e di cassa su appositi piani gestionali dei capitoli
relativi alle competenze accessorie del personale.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo vigente del comma 197
dell'articolo 2 della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010):
«197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.»