Art. 16.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni
relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero della salute, per l'anno finanziario 2021, in conformita'
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).
2. Per l'anno finanziario 2021, il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro della salute, variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, tra gli stanziamenti alimentati dal riparto
della quota di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, iscritti in bilancio nell'ambito della
missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del
Ministero della salute, restando precluso l'utilizzo degli
stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Note all'art. 16:
- Il testo del comma 2 dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e' riportato
nelle note all'art. 1, comma 472.