Art. 20.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in
vigore il 1° gennaio 2021.
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Avvertenza:
Si omettono gli «Allegati e Tabelle», gia' pubblicati nel
supplemento ordinario n. 46/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 322 del 30 dicembre 2020.