Art. 20. 
 
                         (Entrata in vigore) 
 
  1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra  in
vigore il 1° gennaio 2021. 
 
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    Avvertenza: 
    Si  omettono  gli  «Allegati  e  Tabelle»,  gia'  pubblicati  nel
supplemento  ordinario  n.  46/L  alla  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 322 del 30 dicembre 2020.