Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e
all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea, e'
stabilito, per l'anno 2021, in 145.000 milioni di euro.
3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per
l'anno finanziario 2021, rispettivamente, in 3.000 milioni di euro
per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 25.000
milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro
mesi.
4. La SACE Spa e' altresi' autorizzata, per l'anno finanziario
2021, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente
alle attivita' di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro la quota massima del 30 per
cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente
articolo.
5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni da parte della
SACE Spa e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto
dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'esercizio finanziario 2021,
in 120.000 milioni di euro.
6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi
di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2021,
rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000
milioni di euro, 800 milioni di euro e 6.300 milioni di euro.
7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno
finanziario 2021, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,
per l'anno finanziario 2021, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere generale
dello Stato e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento
della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme
occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche,
amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da
assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2021, ai competenti programmi degli stati di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'interno e della difesa, per lo stesso anno
finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze
spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei
presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi
agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita'
e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e
trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di
viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e
telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione
e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad
altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette
consultazioni elettorali.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
trasferire, con propri decreti, per l'anno 2021, ai capitoli del
titolo III (Rimborso di passivita' finanziarie) degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per
competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale»,
nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione
agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello
Stato.
12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per
le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2021,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma
4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma
«Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli
obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica»,
nonche' nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla
sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e
sicurezza» del medesimo stato di previsione.
13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo
937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno
2021, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'.
14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle
amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2021, destinate
alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli stati di
previsione delle amministrazioni medesime.
15. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, alla riassegnazione
ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio
decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate
derivanti dal controllo e repressione delle irregolarita' e degli
illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla societa'
Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione
finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti,
provvede, nell'anno finanziario 2021, all'adeguamento degli
stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle
vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in
corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
17. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi,
monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di
bilancio», nell'ambito della missione «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione
liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche
di ordine pubblico, della citta' di Palermo».
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e
2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2021, iscritti nel programma «Oneri
per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel
programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla
copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di
mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale
modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente per la finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
19. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per
l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalla
societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle
singole Federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle
province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate
alle attivita' dei gruppi sportivi del Corpo della guardia di
finanza.
20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per
l'anno finanziario 2021, possono essere apportate variazioni
compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme
di parte capitale iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze nell'anno 2020, non utilizzate nel
medesimo anno e che sono conservate nel conto dei residui ai sensi
dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relative
alle missioni «Competitivita' e sviluppo delle imprese» e «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica»,
classificate nella categoria economica «Acquisizione di attivita'
finanziarie - Azioni e altre partecipazioni».
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dei commi 9 e 9-bis dell'articolo
6 del citato decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici):
«Art. 6 (Trasformazione della SACE in societa' per
azioni). - 1. - 8. Omissis
9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui
all'articolo 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n.
143, e successive modificazioni e integrazioni, come
definite dal CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del
d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione Europea in
materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di
mercato. SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del
settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei
settori strategici per l'economia italiana in termini di
livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico
del Paese, nonche' gli impegni per operazioni destinate a
Paesi strategici per l'Italia. Ai fini
dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici
anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo
e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della
moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la
vendita on line dei prodotti del made in Italy, le camere
di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e
gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo
dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori
dello sport, della cultura, dell'arte, della
cinematografia, della musica, della moda, del design e
dell'agroalimentare. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A.
nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui al
presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti
indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e
superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze puo', con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
nel rispetto della disciplina dell'Unione Europea e dei
limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
natura, caratteristiche, controparti, rischi connessi o
paesi di destinazione non beneficiano della garanzia
statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma
per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle
operazioni ivi contemplate.
9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti
dall'attivita' assicurativa e di garanzia dei rischi
definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione
Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per
cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto dallo
Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
solidarieta'. La legge di bilancio definisce i limiti
cumulati di assunzione degli impegni da parte di SACE
S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per
conto dello Stato, sulla base del piano di attivita'
deliberato dal Comitato di cui al comma 9-sexies e
approvato dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo
11-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione
per lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
«Art. 11-quinquies (Sostegno all'internazionalizzazione
dell'economia italiana). - 1. - 3. Omissis
4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma
2 beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti
specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
dello Stato come quota parte dei limiti ordinari indicati
distintamente per le garanzie e le coperture assicurative
di durata inferiore e superiore ai ventiquattro mesi ai
sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per l'anno 2005 il
limite specifico di cui al presente comma e' fissato in
misura pari al 20 per cento dei limiti di cui all'articolo
2 comma 4, della legge 30 dicembre 2004, n. 312, che
restano invariati.
Omissis.»
- Si riporta il testo degli articoli 26, 27, 28 e 29
della citata legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilita' e finanza pubblica):
«Art. 26 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie).
- 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito, nella parte
corrente, un "fondo di riserva per le spese obbligatorie"
la cui dotazione e' determinata, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, da registrare alla Corte dei conti, sono
trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento delle
dotazioni sia di competenza sia di cassa delle competenti
unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e
della rendicontazione, le somme necessarie per aumentare
gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato l'elenco delle
unita' elementari di bilancio di cui al comma 2, da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio.»
«Art. 27 (Fondi speciali per la reiscrizione in
bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti e
in conto capitale). - 1. Nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono
istituiti, nella parte corrente e nella parte in conto
capitale, rispettivamente, un "fondo speciale per la
riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte
corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
amministrativa" e un "fondo speciale per la riassegnazione
dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa",
le cui dotazioni sono determinate, con apposito articolo,
dalla legge del bilancio.
2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza che
quelle di cassa delle unita' elementari di bilancio
interessate.»
«Art. 28 (Fondo di riserva per le spese impreviste). -
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' istituito, nella parte corrente, un "fondo
di riserva per le spese impreviste" per provvedere alle
eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che
non riguardino le spese di cui all'articolo 26 e che,
comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di
continuita'.
2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma
1 e la loro corrispondente iscrizione alle unita'
elementari di bilancio, ai fini della gestione e della
rendicontazione, di bilancio hanno luogo mediante decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare
alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di
competenza sia quelle di cassa delle unita' elementari di
bilancio interessate.
3. Allo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze e' allegato un elenco da
approvare, con apposito articolo, con la legge del
bilancio, delle spese per le quali si puo' esercitare la
facolta' di cui al comma 2.
4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale
dello Stato e' allegato un elenco dei decreti di cui al
comma 2, con le indicazioni dei motivi per i quali si e'
proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente
articolo.»
«Art. 29 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
cassa). - 1. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un "fondo di
riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa"
il cui stanziamento e' annualmente determinato, con
apposito articolo, dalla legge del bilancio.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro interessato, da
comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal fondo
di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di cassa delle unita' elementari di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,
iscritte negli stati di previsione delle amministrazioni
statali le somme necessarie a provvedere ad eventuali
deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
di bilancio, ritenute compatibili con gli obiettivi di
finanza pubblica. I decreti di variazione di cui al
presente comma sono trasmessi al Parlamento.»
- Il testo del comma 3 dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e' riportato
nelle note all'art. 1, comma 472.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 9 della
legge 1° dicembre 1986, n. 831 (Disposizioni per la
realizzazione di un programma di interventi per
l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture
del Corpo della guardia di finanza):
«4. Nello stato di previsione del Ministero delle
finanze, rubrica 6, Corpo della guardia di finanza, e'
istituito un capitolo con un fondo a disposizione per
sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello
stato di previsione medesimo indicati in apposita tabella
da approvarsi con legge di bilancio.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 937 del
citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare):
«Art. 937 (Ufficiali ausiliari). - 1. Sono ufficiali
ausiliari di ciascuna Forza armata e del Corpo della
Guardia di finanza, i cittadini di ambo i sessi reclutati
in qualita' di:
a) ufficiali di complemento in ferma o in servizio di
1^ nomina;
b) ufficiali piloti e navigatori di complemento;
c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma;
d) ufficiali delle forze di completamento.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'Inail, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. - 6. Omissis
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000. Una quota del fondo pari a 900.000 euro annui, a
decorrere dall'anno 2021, e' assegnata al finanziamento
delle attivita' di cui al comma 5.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo 61 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria):
«Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed
abolizione della quota di partecipazione al costo per le
prestazioni di assistenza specialistica). - 1. - 22.
Omissis
23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di
procedimenti penali o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni
amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo
stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai
beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali,
amministrativi o per l'applicazione di misure di
prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive
modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo'
essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1, comma
367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente
comma.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 34-bis della citata
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica):
«Art. 34-bis (Conservazione dei residui passivi). - 1.
Salvo che non sia diversamente previsto con legge, gli
stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine
dell'esercizio costituiscono economie di bilancio.
2. I residui delle spese correnti non pagati entro il
secondo esercizio successivo a quello in cui e' stato
assunto il relativo impegno di spesa e quelli non pagati
entro il terzo anno relativi a spese destinate ai
trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche,
costituiscono economie di bilancio salvo che
l'amministrazione non dimostri, con adeguata motivazione,
entro il termine previsto per l'accertamento dei residui
passivi riferiti all'esercizio scaduto, al competente
Ufficio centrale di bilancio, la permanenza delle ragioni
della sussistenza del debito, in modo da giustificare la
conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal
caso le somme si intendono perenti agli effetti
amministrativi e possono riprodursi in bilancio con
riassegnazione alle pertinenti unita' elementari di
bilancio degli esercizi successivi.
3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che
questa non avvenga in forza di disposizioni legislative
entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente. In tale caso il periodo di conservazione e'
protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo
del mantenimento in bilancio, alle predette somme puo'
applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma 2
dell'articolo 30.
4. I residui delle spese in conto capitale non pagati
entro il terzo esercizio successivo a quello
dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti
agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono
riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti
unita' elementari di bilancio degli esercizi successivi.
4-bis. I termini di cui ai commi da 1 a 4 si applicano
anche ai residui di cui al comma 2-bis dell'articolo 34.
5. Le somme relative a contributi pluriennali ai sensi
dell'articolo 30, comma 3, iscritte nel conto dei residui
non piu' dovute al creditore originario possono essere
utilizzate a favore di altri soggetti, ferme restando le
finalita' per le quali le risorse sono state
originariamente iscritte in bilancio. L'autorizzazione
all'utilizzo delle predette risorse e' concessa dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, previa verifica
della sussistenza delle esigenze rappresentate e della
compatibilita' dell'operazione con il mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, ai sensi
della legislazione vigente.
6. I conti dei residui, distinti per Ministeri, al 31
dicembre dell'esercizio precedente a quello in corso, con
distinta indicazione dei residui di cui al comma 3 del
presente articolo, sono allegati al rendiconto generale
dello Stato.
7. La gestione dei residui e' tenuta distinta da quella
della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai
residui possa essere imputata sui fondi della competenza e
viceversa.»