Art. 3. 
 
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  e
                       disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2021,
in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). 
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in  Italia  e
all'estero, al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli  per
regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea, e'
stabilito, per l'anno 2021, in 145.000 milioni di euro. 
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla  SACE
Spa - Servizi assicurativi del commercio  estero,  sono  fissati  per
l'anno finanziario 2021, rispettivamente, in 3.000  milioni  di  euro
per le garanzie di durata  sino  a  ventiquattro  mesi  e  in  25.000
milioni di euro per le garanzie di durata  superiore  a  ventiquattro
mesi. 
  4. La SACE Spa e'  altresi'  autorizzata,  per  l'anno  finanziario
2021, a rilasciare garanzie e  coperture  assicurative  relativamente
alle  attivita'  di  cui  all'articolo  11-quinquies,  comma  4,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro la quota massima del 30  per
cento di ciascuno  dei  limiti  indicati  al  comma  3  del  presente
articolo. 
  5. Il limite cumulato di assunzione degli impegni  da  parte  della
SACE Spa e del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  per  conto
dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' fissato, per l'esercizio finanziario  2021,
in 120.000 milioni di euro. 
  6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27,  28  e  29
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel  programma  «Fondi
di  riserva  e  speciali»,  nell'ambito  della  missione  «Fondi   da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  sono  stabiliti,  per   l'anno   finanziario   2021,
rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000
milioni di euro, 800 milioni di euro e 6.300 milioni di euro. 
  7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  sono  considerate  spese  obbligatorie,  per  l'anno
finanziario 2021, quelle descritte nell'elenco n.  1,  allegato  allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  8. Le spese per le quali  puo'  esercitarsi  la  facolta'  prevista
dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate,
per l'anno finanziario 2021, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  9. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per  la  mobilita'
sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3,  lettera  b),  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ragioniere  generale
dello Stato e' autorizzato a provvedere,  con  propri  decreti,  alla
riassegnazione al programma «Concorso dello  Stato  al  finanziamento
della  spesa  sanitaria»,  nell'ambito  della   missione   «Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze  per  l'anno  finanziario
2021, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato  dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  10. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
provvedere,  con  propri  decreti,  al  trasferimento   delle   somme
occorrenti   per   l'effettuazione    delle    elezioni    politiche,
amministrative  e  dei  membri  del  Parlamento   europeo   spettanti
all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi  da
assegnare», nell'ambito della missione  «Fondi  da  ripartire»  dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per
l'anno finanziario 2021,  ai  competenti  programmi  degli  stati  di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e  della  cooperazione
internazionale, dell'interno e  della  difesa,  per  lo  stesso  anno
finanziario, per  l'effettuazione  di  spese  relative  a  competenze
spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche  dei
presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi
agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a  indennita'
e competenze varie spettanti alle Forze di  polizia,  a  trasferte  e
trasporto delle Forze di polizia, a  rimborsi  per  facilitazioni  di
viaggio agli elettori, a spese di ufficio,  a  spese  telegrafiche  e
telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a  manutenzione
e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico  e  ad
altre   esigenze   derivanti   dall'effettuazione   delle    predette
consultazioni elettorali. 
  11. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  a
trasferire, con propri decreti, per  l'anno  2021,  ai  capitoli  del
titolo III  (Rimborso  di  passivita'  finanziarie)  degli  stati  di
previsione delle amministrazioni interessate le somme  iscritte,  per
competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito  statale»,
nell'ambito  della  missione  «Debito  pubblico»   dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in  relazione
agli oneri connessi alle  operazioni  di  rimborso  anticipato  o  di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale  carico  dello
Stato. 
  12. Nell'elenco  n.  5,  allegato  allo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le  spese  per
le  quali  si  possono  effettuare,  per  l'anno  finanziario   2021,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo  9,  comma
4, della legge 1° dicembre  1986,  n.  831,  iscritto  nel  programma
«Prevenzione e  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  agli
obblighi   fiscali»,   nell'ambito    della    missione    «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica»,
nonche'  nel  programma  «Concorso  della  Guardia  di  Finanza  alla
sicurezza pubblica», nell'ambito della missione  «Ordine  pubblico  e
sicurezza» del medesimo stato di previsione. 
  13. Il numero massimo degli ufficiali  ausiliari  del  Corpo  della
guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma  1  dell'articolo
937  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio  nell'anno
2021, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, e' stabilito in
70 unita'. 
  14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera  alle
amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2021,  destinate
alla costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione,
alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici,  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate,
con decreti del Ragioniere  generale  dello  Stato,  negli  stati  di
previsione delle amministrazioni medesime. 
  15. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2021, alla  riassegnazione
ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nella  misura  stabilita  con  proprio
decreto,  delle  somme  versate,  nell'ambito  della  voce   «Entrate
derivanti dal controllo e repressione  delle  irregolarita'  e  degli
illeciti» dello stato  di  previsione  dell'entrata,  dalla  societa'
Equitalia Giustizia Spa a titolo  di  utili  relativi  alla  gestione
finanziaria  del  fondo  di  cui  all'articolo  61,  comma  23,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri  decreti,
provvede,   nell'anno   finanziario   2021,   all'adeguamento   degli
stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei  premi  e  delle
vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle  lotterie,  in
corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni. 
  17. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con  propri  decreti,  alla  riassegnazione  al  programma  «Analisi,
monitoraggio e  controllo  della  finanza  pubblica  e  politiche  di
bilancio»,      nell'ambito      della      missione       «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza  pubblica»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2021,  delle  somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato relative alla gestione  liquidatoria  del  Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed  alla  gestione
liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze,  anche
di ordine pubblico, della citta' di Palermo». 
  18. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,  in  termini
di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei  capitoli  2214  e
2223 dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze per l'anno finanziario 2021, iscritti  nel  programma  «Oneri
per il servizio del  debito  statale»  e  tra  gli  stanziamenti  dei
capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione,  iscritti  nel
programma «Rimborsi del debito statale», al fine di  provvedere  alla
copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione  di
mutui  ovvero  da  analoghe  operazioni  finanziarie,  qualora   tale
modalita' di finanziamento risulti piu' conveniente  per  la  finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico. 
  19. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  per
l'anno finanziario 2021, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal Comitato olimpico nazionale  italiano  (CONI),  dalla
societa' Sport e salute Spa, dal Comitato italiano paralimpico, dalle
singole  Federazioni  sportive  nazionali,   dalle   regioni,   dalle
province, dai comuni e da altri enti pubblici  e  privati,  destinate
alle attivita'  dei  gruppi  sportivi  del  Corpo  della  guardia  di
finanza. 
  20. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  per
l'anno  finanziario  2021,  possono   essere   apportate   variazioni
compensative in termini di residui e cassa con riferimento alle somme
di parte capitale iscritte nello stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  nell'anno  2020,  non  utilizzate  nel
medesimo anno e che sono conservate nel conto dei  residui  ai  sensi
dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  relative
alle missioni «Competitivita' e sviluppo delle imprese» e  «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica»,
classificate nella categoria  economica  «Acquisizione  di  attivita'
finanziarie - Azioni e altre partecipazioni». 
 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dei commi 9 e 9-bis dell'articolo
          6 del citato  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo
          e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici): 
              «Art. 6 (Trasformazione  della  SACE  in  societa'  per
          azioni). - 1. - 8. Omissis 
              9.  La  SACE  S.p.A.  svolge   le   funzioni   di   cui
          all'articolo 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 31 marzo  1998,  n.
          143,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   come
          definite dal CIPE ai sensi dell'articolo 2,  comma  3,  del
          d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni  e
          integrazioni, e dalla  disciplina  dell'Unione  Europea  in
          materia di assicurazione  e  garanzia  dei  rischi  non  di
          mercato. SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del
          settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni  nei
          settori strategici per l'economia italiana  in  termini  di
          livelli occupazionali e ricadute per il  sistema  economico
          del Paese, nonche' gli impegni per operazioni  destinate  a
          Paesi     strategici     per     l'Italia.     Ai      fini
          dell'internazionalizzazione sono da considerare  strategici
          anche la filiera agricola nazionale, i settori del  turismo
          e dell'agroalimentare italiano, il settore  tessile,  della
          moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme  per  la
          vendita on line dei prodotti del made in Italy,  le  camere
          di commercio italiane all'estero, le fiere, i  congressi  e
          gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo
          dei mercati, la formazione e il made in Italy  nei  settori
          dello    sport,    della    cultura,    dell'arte,    della
          cinematografia, della musica,  della  moda,  del  design  e
          dell'agroalimentare. Gli impegni assunti dalla SACE  S.p.A.
          nello svolgimento dell'attivita'  assicurativa  di  cui  al
          presente  comma  sono  garantiti  dallo  Stato  nei  limiti
          indicati dalla legge di  approvazione  del  bilancio  dello
          Stato distintamente per le garanzie di durata  inferiore  e
          superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia  e
          delle finanze puo', con uno o piu' decreti  di  natura  non
          regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli
          affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
          nel rispetto della disciplina  dell'Unione  Europea  e  dei
          limiti fissati dalla legge  di  approvazione  del  bilancio
          dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
          natura, caratteristiche,  controparti,  rischi  connessi  o
          paesi  di  destinazione  non  beneficiano  della   garanzia
          statale. La garanzia dello Stato resta in ogni  caso  ferma
          per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
          in vigore dei  decreti  di  cui  sopra  in  relazione  alle
          operazioni ivi contemplate. 
              9-bis.  SACE  S.p.A.  assume  gli   impegni   derivanti
          dall'attivita'  assicurativa  e  di  garanzia  dei   rischi
          definiti  non  di  mercato  dalla   normativa   dell'Unione
          Europea, di cui al comma 9,  nella  misura  del  dieci  per
          cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
          novanta per cento dei medesimi  impegni  e'  assunto  dallo
          Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
          solidarieta'. La  legge  di  bilancio  definisce  i  limiti
          cumulati di assunzione  degli  impegni  da  parte  di  SACE
          S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per
          conto dello  Stato,  sulla  base  del  piano  di  attivita'
          deliberato  dal  Comitato  di  cui  al  comma  9-sexies   e
          approvato   dal   Comitato   interministeriale    per    la
          programmazione economica. 
              Omissis.» 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  4  dell'articolo
          11-quinquies  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio  2005,
          n. 80 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione
          per lo sviluppo economico, sociale e territoriale): 
              «Art. 11-quinquies (Sostegno all'internazionalizzazione
          dell'economia italiana). - 1. - 3. Omissis 
              4. Le garanzie e coperture assicurative di cui al comma
          2  beneficiano  della  garanzia  dello  Stato  nei   limiti
          specifici indicati dalla legge di approvazione del bilancio
          dello Stato come quota parte dei limiti  ordinari  indicati
          distintamente per le garanzie e le  coperture  assicurative
          di durata inferiore e superiore  ai  ventiquattro  mesi  ai
          sensi dell'articolo  6,  comma  9,  del  decreto  legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Per  l'anno  2005  il
          limite specifico di cui al presente  comma  e'  fissato  in
          misura pari al 20 per cento dei limiti di cui  all'articolo
          2 comma 4, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  312,  che
          restano invariati. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 26, 27,  28  e  29
          della citata legge 31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica): 
              «Art. 26 (Fondo di riserva per le spese  obbligatorie).
          - 1. Nello stato di previsione della  spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  istituito,  nella  parte
          corrente, un "fondo di riserva per le  spese  obbligatorie"
          la cui dotazione e'  determinata,  con  apposito  articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio. 
              2. Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  da  registrare  alla  Corte   dei   conti,   sono
          trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento  delle
          dotazioni sia di competenza sia di cassa  delle  competenti
          unita' elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e
          della rendicontazione, le somme  necessarie  per  aumentare
          gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  allegato  l'elenco  delle
          unita' elementari  di  bilancio  di  cui  al  comma  2,  da
          approvare,  con  apposito  articolo,  con  la   legge   del
          bilancio.» 
              «Art.  27  (Fondi  speciali  per  la  reiscrizione   in
          bilancio di residui passivi perenti delle spese correnti  e
          in conto capitale). - 1. Nello stato  di  previsione  della
          spesa del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
          istituiti, nella parte corrente  e  nella  parte  in  conto
          capitale,  rispettivamente,  un  "fondo  speciale  per   la
          riassegnazione dei residui passivi  della  spesa  di  parte
          corrente eliminati negli esercizi precedenti per perenzione
          amministrativa" e un "fondo speciale per la  riassegnazione
          dei residui passivi della spesa in conto capitale eliminati
          negli esercizi precedenti per  perenzione  amministrativa",
          le cui dotazioni sono determinate, con  apposito  articolo,
          dalla legge del bilancio. 
              2. Il trasferimento di somme dai fondi di cui al  comma
          1  e  la  loro  corrispondente   iscrizione   alle   unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei
          conti, e riguardano sia  le  dotazioni  di  competenza  che
          quelle  di  cassa  delle  unita'  elementari  di   bilancio
          interessate.» 
              «Art. 28 (Fondo di riserva per le spese impreviste).  -
          1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e
          delle finanze e' istituito, nella parte corrente, un "fondo
          di riserva per le spese  impreviste"  per  provvedere  alle
          eventuali deficienze delle assegnazioni  di  bilancio,  che
          non riguardino le spese  di  cui  all'articolo  26  e  che,
          comunque, non impegnino i bilanci futuri con  carattere  di
          continuita'. 
              2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al  comma
          1  e  la  loro  corrispondente   iscrizione   alle   unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, di bilancio hanno luogo  mediante  decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze,  da  registrare
          alla Corte dei conti, e  riguardano  sia  le  dotazioni  di
          competenza sia quelle di cassa delle unita'  elementari  di
          bilancio interessate. 
              3. Allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze  e'  allegato  un  elenco  da
          approvare,  con  apposito  articolo,  con  la   legge   del
          bilancio, delle spese per le quali si  puo'  esercitare  la
          facolta' di cui al comma 2. 
              4. Alla legge di approvazione del  rendiconto  generale
          dello Stato e' allegato un elenco dei  decreti  di  cui  al
          comma 2, con le indicazioni dei motivi per i  quali  si  e'
          proceduto ai prelevamenti dal  fondo  di  cui  al  presente
          articolo.» 
              «Art. 29 (Fondo di riserva  per  le  autorizzazioni  di
          cassa). -  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e'  istituito  un  "fondo  di
          riserva per l'integrazione delle autorizzazioni  di  cassa"
          il  cui  stanziamento  e'  annualmente   determinato,   con
          apposito articolo, dalla legge del bilancio. 
              2. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  su  proposta   del   Ministro   interessato,   da
          comunicare alla Corte dei conti, sono trasferite dal  fondo
          di  cui  al  comma  1  ed   iscritte   in   aumento   delle
          autorizzazioni  di  cassa  delle   unita'   elementari   di
          bilancio, ai fini della gestione e  della  rendicontazione,
          iscritte negli stati di  previsione  delle  amministrazioni
          statali le  somme  necessarie  a  provvedere  ad  eventuali
          deficienze delle dotazioni delle medesime unita' elementari
          di bilancio, ritenute  compatibili  con  gli  obiettivi  di
          finanza  pubblica.  I  decreti  di  variazione  di  cui  al
          presente comma sono trasmessi al Parlamento.» 
              - Il testo del comma  3  dell'articolo  12  del  citato
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e'  riportato
          nelle note all'art. 1, comma 472. 
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 9 della
          legge  1°  dicembre  1986,  n.  831  (Disposizioni  per  la
          realizzazione   di   un   programma   di   interventi   per
          l'adeguamento alle esigenze operative delle  infrastrutture
          del Corpo della guardia di finanza): 
              «4. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          finanze, rubrica 6, Corpo  della  guardia  di  finanza,  e'
          istituito un capitolo  con  un  fondo  a  disposizione  per
          sopperire alle  eventuali  deficienze  dei  capitoli  dello
          stato di previsione medesimo indicati in  apposita  tabella
          da approvarsi con legge di bilancio.» 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 937 del
          citato decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare): 
              «Art. 937 (Ufficiali ausiliari). -  1.  Sono  ufficiali
          ausiliari di  ciascuna  Forza  armata  e  del  Corpo  della
          Guardia di finanza, i cittadini di ambo i  sessi  reclutati
          in qualita' di: 
              a) ufficiali di complemento in ferma o in  servizio  di
          1^ nomina; 
              b) ufficiali piloti e navigatori di complemento; 
              c) ufficiali in ferma prefissata o in rafferma; 
              d) ufficiali delle forze di completamento. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 7 dell'articolo 1 della
          legge  17  maggio  1999,  n.  144  (Misure  in  materia  di
          investimenti, delega  al  Governo  per  il  riordino  degli
          incentivi all'occupazione e della normativa che  disciplina
          l'Inail, nonche' disposizioni per il  riordino  degli  enti
          previdenziali): 
              «Art. 1 (Costituzione di unita'  tecniche  di  supporto
          alla programmazione, alla  valutazione  e  al  monitoraggio
          degli investimenti pubblici). - 1. - 6. Omissis 
              7. Per le finalita' di cui al  presente  articolo,  ivi
          compreso il ruolo di  coordinamento  svolto  dal  CIPE,  e'
          istituito un fondo da ripartire, previa  deliberazione  del
          CIPE, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del  bilancio
          e della programmazione  economica.  Per  la  dotazione  del
          fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
          1999 e di lire 10  miliardi  annue  a  decorrere  dall'anno
          2000. Una quota del fondo pari  a  900.000  euro  annui,  a
          decorrere dall'anno 2021,  e'  assegnata  al  finanziamento
          delle attivita' di cui al comma 5. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo 61 del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6   agosto   2008,   n.   133
          (Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della finanza pubblica e la perequazione tributaria): 
              «Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa  ed
          abolizione della quota di partecipazione al  costo  per  le
          prestazioni  di  assistenza  specialistica).  -  1.  -  22.
          Omissis 
              23. Le  somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un  unico  fondo.  Allo
          stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti  dai
          beni  confiscati  nell'ambito   di   procedimenti   penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' alla  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all'articolo 1,  comma
          367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma. 
              Omissis.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 34-bis della citata
          legge 31 dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica): 
              «Art. 34-bis (Conservazione dei residui passivi). -  1.
          Salvo che non sia  diversamente  previsto  con  legge,  gli
          stanziamenti di parte corrente  non  impegnati  al  termine
          dell'esercizio costituiscono economie di bilancio. 
              2. I residui delle spese correnti non pagati  entro  il
          secondo esercizio successivo  a  quello  in  cui  e'  stato
          assunto il relativo impegno di spesa e  quelli  non  pagati
          entro  il  terzo  anno  relativi  a  spese   destinate   ai
          trasferimenti  correnti  alle  amministrazioni   pubbliche,
          costituiscono    economie    di    bilancio    salvo    che
          l'amministrazione non dimostri, con  adeguata  motivazione,
          entro il termine previsto per  l'accertamento  dei  residui
          passivi  riferiti  all'esercizio  scaduto,  al   competente
          Ufficio centrale di bilancio, la permanenza  delle  ragioni
          della sussistenza del debito, in modo  da  giustificare  la
          conservazione dei residui nelle scritture contabili. In tal
          caso  le  somme   si   intendono   perenti   agli   effetti
          amministrativi  e  possono  riprodursi  in   bilancio   con
          riassegnazione  alle  pertinenti   unita'   elementari   di
          bilancio degli esercizi successivi. 
              3. Le somme stanziate per spese in conto  capitale  non
          impegnate  alla  chiusura  dell'esercizio  possono   essere
          mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
          successivo a quello di iscrizione in  bilancio,  salvo  che
          questa non avvenga in  forza  di  disposizioni  legislative
          entrate in vigore nell'ultimo  quadrimestre  dell'esercizio
          precedente. In tale caso il  periodo  di  conservazione  e'
          protratto di un ulteriore anno. In  alternativa,  in  luogo
          del mantenimento in  bilancio,  alle  predette  somme  puo'
          applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma  2
          dell'articolo 30. 
              4. I residui delle spese in conto capitale  non  pagati
          entro   il   terzo   esercizio    successivo    a    quello
          dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti
          agli effetti amministrativi.  Le  somme  eliminate  possono
          riprodursi in bilancio con riassegnazione  alle  pertinenti
          unita' elementari di bilancio degli esercizi successivi. 
              4-bis. I termini di cui ai commi da 1 a 4 si  applicano
          anche ai residui di cui al comma 2-bis dell'articolo 34. 
              5. Le somme relative a contributi pluriennali ai  sensi
          dell'articolo 30, comma 3, iscritte nel conto  dei  residui
          non piu' dovute  al  creditore  originario  possono  essere
          utilizzate a favore di altri soggetti,  ferme  restando  le
          finalita'   per   le   quali   le   risorse   sono    state
          originariamente  iscritte  in  bilancio.   L'autorizzazione
          all'utilizzo  delle  predette  risorse  e'   concessa   dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria  generale  dello  Stato,  previa  verifica
          della sussistenza  delle  esigenze  rappresentate  e  della
          compatibilita'   dell'operazione   con   il    mantenimento
          dell'equilibrio dei saldi di  finanza  pubblica,  ai  sensi
          della legislazione vigente. 
              6. I conti dei residui, distinti per Ministeri,  al  31
          dicembre dell'esercizio precedente a quello in  corso,  con
          distinta indicazione dei residui di  cui  al  comma  3  del
          presente articolo, sono  allegati  al  rendiconto  generale
          dello Stato. 
              7. La gestione dei residui e' tenuta distinta da quella
          della competenza, in modo che nessuna  spesa  afferente  ai
          residui possa essere imputata sui fondi della competenza  e
          viceversa.»