Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e
disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2021, in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi
disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
nell'anno finanziario 2021, con decreti del Ragioniere generale dello
Stato, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n.
410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
9 ottobre 1993, n. 410, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica):
«Art. 1. - 1. La Societa` di promozione industriale
(SPI), previa autorizzazione del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, puo` utilizzare i fondi
destinati alle iniziative rientranti nei programmi di cui
all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 1 aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181 e successive integrazioni, nonche` i
fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989, n. 408 e dal
decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38 ed
assegnati alla SPI ai sensi della delibera CIPI del 3
agosto 1993, per erogare direttamente contributi e
finanziamenti anche per iniziative nelle aree del Sud
indicate dal citato decreto legge 1 aprile 1989, n. 120
nonche` per assumere partecipazioni di minoranza nelle
iniziative di promozione industriale in tutte le aree di
intervento, ferma restando la destinazione dei fondi per
area gia` definita in sede CIPI.
A tal fine nei programmi operativi della SPI, da
sottoporre per l'approvazione al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, devono essere indicati,
per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il livello degli
interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e secondo
le modalita` di cui all'articolo 6 del richiamato decreto
legge 1 aprile 1989, n. 120 nonche` l'entita` degli oneri
di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere alla
SPI. Per le medesime finalita`, la SPI puo` utilizzare
anche ulteriori risorse che si renderanno disponibili per
lo scopo, ivi comprese quelle eventualmente derivanti da
revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla legge
1 marzo 1986, n. 64 e successive modificazioni ed
integrazioni.»