Art. 4. 
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  e
                       disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario  2021,  in
conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3). 
  2. Le  somme  impegnate  in  relazione  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n.  410,  convertito
dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante  interventi  urgenti  a
sostegno dell'occupazione nelle aree  di  crisi  siderurgica,  resesi
disponibili a  seguito  di  provvedimenti  di  revoca,  sono  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per   essere   riassegnate,
nell'anno finanziario 2021, con decreti del Ragioniere generale dello
Stato,  allo  stato  di  previsione  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n.
410 del 1993, convertito dalla legge n. 513 del 1993. 
 
 
          Note all'art. 4: 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge
          9 ottobre 1993,  n.  410,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 (Interventi urgenti  a
          sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica): 
              «Art. 1. - 1. La  Societa`  di  promozione  industriale
          (SPI), previa autorizzazione del Ministero  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, puo` utilizzare  i  fondi
          destinati alle iniziative rientranti nei programmi  di  cui
          all'articolo 5, commi 1 e 2, del  decreto  legge  1  aprile
          1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
          maggio 1989, n. 181 e successive  integrazioni,  nonche`  i
          fondi recati dalla legge 22 dicembre 1989,  n.  408  e  dal
          decreto legge 28 dicembre  1989,  n.  415  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  28  febbraio  1990,  n.  38  ed
          assegnati alla SPI ai  sensi  della  delibera  CIPI  del  3
          agosto  1993,  per  erogare   direttamente   contributi   e
          finanziamenti anche  per  iniziative  nelle  aree  del  Sud
          indicate dal citato decreto legge 1  aprile  1989,  n.  120
          nonche` per  assumere  partecipazioni  di  minoranza  nelle
          iniziative di promozione industriale in tutte  le  aree  di
          intervento, ferma restando la destinazione  dei  fondi  per
          area gia` definita in sede CIPI. 
              A tal  fine  nei  programmi  operativi  della  SPI,  da
          sottoporre per l'approvazione al Ministero  dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato, devono  essere  indicati,
          per ciascuna iniziativa, la tipologia ed il  livello  degli
          interventi proposti, in ogni caso entro i limiti e  secondo
          le modalita` di cui all'articolo 6 del  richiamato  decreto
          legge 1 aprile 1989, n. 120 nonche` l'entita`  degli  oneri
          di istruttoria e controllo complessivi da riconoscere  alla
          SPI. Per le medesime  finalita`,  la  SPI  puo`  utilizzare
          anche ulteriori risorse che si renderanno  disponibili  per
          lo scopo, ivi comprese quelle  eventualmente  derivanti  da
          revoche o riprogrammazione di interventi di cui alla  legge
          1  marzo  1986,  n.  64  e  successive   modificazioni   ed
          integrazioni.»