Art. 7. 
 
(Stato di previsione  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
        cooperazione internazionale e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
per l'anno finanziario 2021,  in  conformita'  all'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 6). 
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale e' autorizzato ad effettuare,  previe  intese  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta  estera
non  convertibile  pari  alle  disponibilita'  esistenti  nei   conti
correnti  valuta   Tesoro   costituiti   presso   le   rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo  5  della
legge 6 febbraio 1985, n. 15,  e  che  risultino  intrasferibili  per
effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo  controvalore  in
euro  e'  acquisito  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  ed  e'
contestualmente iscritto, con decreti del Ragioniere  generale  dello
Stato, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, nei pertinenti  programmi  dello
stato di previsione del medesimo  Ministero  per  l'anno  finanziario
2021,  per  l'effettuazione  di  spese  connesse  alle  esigenze   di
funzionamento, mantenimento ed acquisto  delle  sedi  diplomatiche  e
consolari,  degli  istituti  di  cultura  e  delle  scuole   italiane
all'estero. Il Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale e' altresi' autorizzato ad effettuare, con le medesime
modalita', operazioni  in  valuta  estera  pari  alle  disponibilita'
esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o
intrasferibili individuate,  ai  fini  delle  operazioni  di  cui  al
presente  comma,  dal   Dipartimento   del   tesoro   del   Ministero
dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione
generale del Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. 
 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  5  della  legge  6
          febbraio 1985, n. 15 (Disciplina delle spese da effettuarsi
          all'estero dal Ministero degli affari esteri): 
              «Art. 5. - Presso sedi all'estero, da individuarsi  con
          decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il
          Ministro del tesoro, sono costituiti conti correnti  valuta
          Tesoro. 
              A detti conti  affluiscono  le  entrate  consolari,  le
          eccedenze sui finanziamenti di cui all'art. 2, nonche',  su
          indicazione del Ministero del tesoro, altre  entrate  dello
          Stato realizzate all'estero. 
              Per la gestione di detti  fondi  vengono  aperti  conti
          correnti presso locali istituti bancari di fiducia. 
              Le ricevute dei versamenti  ai  conti  correnti  valuta
          Tesoro delle entrate consolari costituiscono per gli agenti
          della riscossione che hanno  effettuato  detti  versamenti,
          quietanze  liberatorie  da  allegarsi  a  discarico   delle
          rispettive contabilita'. 
              I conti correnti valuta Tesoro sono  gestiti  sotto  la
          vigilanza della Direzione generale del tesoro - portafoglio
          dello Stato, cui vengono presentate situazioni trimestrali,
          corredate dall'estratto conto bancario, trasmesse in  copia
          al  Ministero  degli  affari  esteri  ed  alla  coesistente
          ragioneria centrale. 
              A seguito di motivata richiesta  formulata  dalle  sedi
          all'estero   ed   in   attesa    dell'accreditamento    dei
          finanziamenti  ministeriali  di  cui  all'articolo  2,   la
          competente direzione generale del  Ministero  degli  affari
          esteri puo' autorizzare, previa comunicazione al competente
          Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle
          finanze e  all'Ufficio  centrale  del  bilancio  presso  il
          Ministero   degli   affari   esteri,   le    rappresentanze
          diplomatiche e gli uffici consolari a prelevare  somme  dai
          rispettivi conti correnti valuta Tesoro per far fronte alle
          esigenze delle sedi stesse. 
              Ad operazione effettuata viene disposto  il  versamento
          all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato
          seguendo  le  procedure  previste  dall'articolo  6   della
          presente legge e dai decreti del Ministro  dell'economia  e
          delle finanze 6  agosto  2003,  pubblicati  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003,  di  attuazione  degli
          articoli 3, 6 e 7 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  15  dicembre  2001,  n.  482.
          Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione,  a  cura
          della competente direzione  generale  del  Ministero  degli
          affari esteri, al Dipartimento  del  tesoro  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e  all'Ufficio  centrale  del
          bilancio presso il Ministero degli affari esteri. 
              La Direzione generale del tesoro  -  portafoglio  dello
          Stato,  compatibilmente  con  le   disposizioni   valutarie
          locali,  autorizza  il  trasferimento   in   Italia   delle
          disponibilita'  in  valuta  esistenti  sui  conti  correnti
          valuta  Tesoro  per  il  successivo  versamento  del   loro
          controvalore in lire all'entrata dello Stato.»