Art. 14 Programmi ammissibili 1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal regolamento GBER, i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attivita' esistenti. 2. I programmi di cui al comma 1 devono: a) prevedere spese ammissibili, ivi comprese quelle afferenti i costi iniziali di gestione di cui all'art. 15, comma 3, di importo non superiore a euro 1.500.000,00 al netto di IVA; b) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della societa' nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi dell'art. 5, comma 4. Per data di avvio si intende la data del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile; c) prevedere una durata non superiore a ventiquattro mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di cui all'art. 9 del presente decreto. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il soggetto gestore puo' concedere una proroga del termine di ultimazione del programma non superiore a sei mesi.