Art. 14 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. Sono  agevolabili,  fatti  salvi  i  divieti  e  le  limitazioni
stabiliti dal regolamento GBER, i  programmi  di  investimento  volti
alla  realizzazione  di  nuove  iniziative  imprenditoriali  o   allo
sviluppo di attivita' esistenti. 
  2. I programmi di cui al comma 1 devono: 
    a) prevedere spese ammissibili, ivi comprese quelle  afferenti  i
costi iniziali di gestione di cui all'art. 15, comma  3,  di  importo
non superiore a euro 1.500.000,00 al netto di IVA; 
    b)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazione  ovvero  dalla  data  di  costituzione  della
societa' nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche
ai sensi dell'art. 5, comma 4. Per data di avvio si intende  la  data
del primo titolo di spesa dichiarato ammissibile; 
    c)  prevedere  una  durata  non  superiore  a  ventiquattro  mesi
decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di cui all'art.
9  del  presente  decreto.  Su  richiesta   motivata   del   soggetto
beneficiario, il soggetto gestore  puo'  concedere  una  proroga  del
termine di ultimazione del programma non superiore a sei mesi.