Art. 15 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1.  Sono  ammissibili  le  spese  relative  all'acquisto  di   beni
materiali e  immateriali  e  servizi  nella  misura  necessaria  alle
finalita' del  progetto  oggetto  della  richiesta  di  agevolazioni,
sostenute dall'impresa successivamente  alla  data  di  presentazione
della domanda ovvero dalla data di costituzione  della  societa'  nel
caso in cui la domanda sia presentata da  persone  fisiche  ai  sensi
dell'art. 5, comma 4. Dette spese riguardano: 
    a) opere murarie e  assimilate,  comprese  quelle  riferibili  ad
opere  di  ristrutturazione   dell'unita'   produttiva   oggetto   di
intervento,  nel  limite  del  trenta  per  cento   dell'investimento
ammissibile; 
    b) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di  fabbrica,
ivi compresi quelli necessari per  l'erogazione  di  servizi  con  la
formula  della  sharing  economy,  purche'   strettamente   necessari
all'attivita' oggetto dell'iniziativa  agevolata,  dimensionati  alla
effettiva produzione ed identificabili singolarmente; 
    c)  programmi   informatici   e   servizi   per   le   tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  (TIC),  commisurati  alle
esigenze produttive e gestionali dell'impresa,  ivi  compresi  quelli
connessi  alle  tecnologie   e   alle   applicazioni   emergenti   di
intelligenza artificiale, blockchain e internet of things; 
    d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso; 
    e) consulenze specialistiche, nel limite  del  cinque  per  cento
dell'investimento ammissibile; 
    f) oneri connessi alla stipula  del  contratto  di  finanziamento
agevolato di cui all'art. 9 del  presente  decreto  e,  limitatamente
alle imprese  di  cui  all'art.  5,  comma  4,  oneri  connessi  alla
costituzione della societa'. 
  2. Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle  relative
fatture o di  altro  documento  giustificativo,  risultino  sostenute
successivamente alla presentazione  della  domanda  di  agevolazione,
fatto salvo quanto disposto all'art. 8, comma 8. 
  3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, e'
altresi' ammissibile alle agevolazioni un importo a  copertura  delle
esigenze di capitale circolante, nel limite del 20%  delle  spese  di
investimento di cui al comma 1 del presente articolo complessivamente
ritenute ammissibili.  Le  esigenze  di  capitale  circolante  devono
essere giustificate  dal  piano  di  impresa  valutato  dal  Soggetto
gestore e possono essere  utilizzate  ai  fini  del  pagamento  delle
seguenti voci di spesa: 
    a) materie prime, ivi compresi  i  beni  acquistati  soggetti  ad
ulteriori  processi  di  trasformazione,  sussidiarie,  materiali  di
consumo e merci; 
    b) servizi, diversi da quelli compresi  nelle  spese  di  cui  al
comma 1, necessari allo svolgimento delle attivita' dell'impresa; 
    c) godimento di beni di terzi. 
  4. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2,  sono  definite
le  modalita'  di  verifica  dell'utilizzo,  da  parte   dell'impresa
beneficiaria, delle agevolazioni erogate ai fini di cui al comma 3.