Art. 15 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi nella misura necessaria alle finalita' del progetto oggetto della richiesta di agevolazioni, sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della societa' nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi dell'art. 5, comma 4. Dette spese riguardano: a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unita' produttiva oggetto di intervento, nel limite del trenta per cento dell'investimento ammissibile; b) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purche' strettamente necessari all'attivita' oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente; c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things; d) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso; e) consulenze specialistiche, nel limite del cinque per cento dell'investimento ammissibile; f) oneri connessi alla stipula del contratto di finanziamento agevolato di cui all'art. 9 del presente decreto e, limitatamente alle imprese di cui all'art. 5, comma 4, oneri connessi alla costituzione della societa'. 2. Sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione, fatto salvo quanto disposto all'art. 8, comma 8. 3. Ai sensi dell'art. 29, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, e' altresi' ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di investimento di cui al comma 1 del presente articolo complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate dal piano di impresa valutato dal Soggetto gestore e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; b) servizi, diversi da quelli compresi nelle spese di cui al comma 1, necessari allo svolgimento delle attivita' dell'impresa; c) godimento di beni di terzi. 4. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 2, sono definite le modalita' di verifica dell'utilizzo, da parte dell'impresa beneficiaria, delle agevolazioni erogate ai fini di cui al comma 3.