Art. 16 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni di cui al presente capo II sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 22 del regolamento GBER e assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di dieci anni, e di contributo a fondo perduto, per un importo complessivamente non superiore al novanta per cento della spesa ammissibile, fermo restando che il contributo a fondo perduto puo' essere concesso nei limiti del venti per cento delle sole spese di cui all'art. 15, comma 1, lettere b), c) e d). Qualora il valore complessivo dell'agevolazione ecceda i limiti previsti dal predetto art. 22 del regolamento GBER, l'importo del contributo a fondo perduto e' ridotto al fine di garantirne il rispetto. 2. Il finanziamento agevolato di cui al comma 1 e' restituito dall'impresa beneficiaria, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse. 3. I finanziamenti di cui al comma 1 di importo non superiore a euro 250.000,00 non sono assistiti da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. I finanziamenti di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere assistititi da privilegio speciale ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati ed in funzione della natura dei beni. 4. Fermo restando quanto previsto all'art. 11, lettera h), del presente decreto, nel caso di ritardo nel pagamento della rata di ammortamento, decorre, senza necessita' di intimazione e messa in mora, un interesse di mora pari al Tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di scadenza della rata, maggiorato di tre punti percentuali. 5. In aggiunta alle agevolazioni di cui al comma 1 sono erogati servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis. I predetti servizi sono erogati dal Soggetto gestore, anche mediante modalita' telematiche, e sono finalizzati a trasferire ai soggetti beneficiari competenze specialistiche e strategiche per il miglior esito delle iniziative finanziate, negli ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le imprese, con particolare riferimento alla corretta fruizione delle agevolazioni, all'accesso al mercato dei capitali, al marketing, all'organizzazione e risorse umane, all'innovazione e trasferimento tecnologico. 6. Il valore dei servizi di cui al comma 5 e' pari, per singola impresa beneficiaria, ad euro 5.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 250.000,00 e ad euro 10.000,00 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 250.000,00. 7. L'erogazione dei servizi di cui al comma 5 e' posta a carico delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto.