Art. 16 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente  capo  II  sono  concesse  ai
sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art.  22  del  regolamento
GBER e assumono la forma di finanziamento agevolato, a un tasso  pari
a zero della durata massima di dieci anni, e di  contributo  a  fondo
perduto, per un importo complessivamente non superiore al novanta per
cento della spesa ammissibile, fermo restando  che  il  contributo  a
fondo perduto puo' essere concesso nei limiti  del  venti  per  cento
delle sole spese di cui all'art. 15, comma 1, lettere b),  c)  e  d).
Qualora il  valore  complessivo  dell'agevolazione  ecceda  i  limiti
previsti dal predetto art. 22 del  regolamento  GBER,  l'importo  del
contributo a fondo perduto  e'  ridotto  al  fine  di  garantirne  il
rispetto. 
  2. Il finanziamento agevolato di  cui  al  comma  1  e'  restituito
dall'impresa beneficiaria,  senza  interessi,  secondo  un  piano  di
ammortamento a rate semestrali costanti posticipate  scadenti  il  31
maggio e il 30 novembre di ogni anno, a decorrere dalla seconda delle
precitate date successiva a quella di erogazione dell'ultima quota  a
saldo delle agevolazioni concesse. 
  3. I finanziamenti di cui al comma 1 di  importo  non  superiore  a
euro 250.000,00 non  sono  assistiti  da  forme  di  garanzia,  fermo
restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle  agevolazioni
erogate sono, comunque, assistiti da privilegio  ai  sensi  dell'art.
24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.  I  finanziamenti
di importo superiore a euro 250.000,00 devono essere  assistititi  da
privilegio speciale ove acquisibile  nell'ambito  degli  investimenti
agevolati ed in funzione della natura dei beni. 
  4. Fermo restando quanto previsto  all'art.  11,  lettera  h),  del
presente decreto, nel caso di ritardo nel  pagamento  della  rata  di
ammortamento, decorre, senza necessita' di  intimazione  e  messa  in
mora, un interesse di mora pari al  Tasso  ufficiale  di  riferimento
(TUR) vigente alla data di scadenza della  rata,  maggiorato  di  tre
punti percentuali. 
  5. In aggiunta alle agevolazioni di cui al  comma  1  sono  erogati
servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi e nei  limiti  del
regolamento de minimis. I predetti servizi sono erogati dal  Soggetto
gestore, anche mediante modalita' telematiche, e sono  finalizzati  a
trasferire  ai  soggetti  beneficiari  competenze  specialistiche   e
strategiche per il miglior esito delle iniziative  finanziate,  negli
ambiti tematici di maggiore interesse e rilevanza per le imprese, con
particolare riferimento alla corretta fruizione  delle  agevolazioni,
all'accesso al mercato dei capitali, al marketing, all'organizzazione
e risorse umane, all'innovazione e trasferimento tecnologico. 
  6. Il valore dei servizi di cui al comma 5  e'  pari,  per  singola
impresa  beneficiaria,  ad  euro  5.000,00   per   i   programmi   di
investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a
euro 250.000,00 e ad euro 10.000,00 per i programmi  di  investimento
comportanti  spese  ammissibili  di   importo   superiore   ad   euro
250.000,00. 
  7. L'erogazione dei servizi di cui al comma 5  e'  posta  a  carico
delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto.