Art. 5 
 
        Disciplina degli interventi conformi e delle deroghe 
 
  1. Gli interventi di ricostruzione privata sui singoli edifici sono
immediatamente  attuabili  e  non  sono  condizionati  dalla   previa
approvazione dei piani attuativi, o comunque denominati, salvo i casi
di  delocalizzazione  che  richiedono  varianti  urbanistiche  o   la
preventiva definizione di aggregati  strutturali,  ove  non  presenti
nella domanda. 
  2. Ai sensi dell'art. 3-bis, decreto legislativo 24  ottobre  2019,
n. 123 e dell'art.10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.
76, in tutti i comuni  di  cui  agli  allegati  1,  2  e  2-bis,  del
decreto-legge  17  ottobre  2016,   n.   189,   gli   interventi   di
ricostruzione di edifici pubblici o  privati  in  tutto  o  in  parte
lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione
per pericolo di crollo, sono autorizzati e  immediatamente  attuabili
anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica, a condizione che detti  interventi  siano  diretti  alla
realizzazione di edifici conformi  a  quelli  preesistenti  quanto  a
collocazione,  ingombro  planivolumetrico  e   configurazione   degli
esterni, fatte salve  le  modifiche  planivolumetriche  e  di  sedime
necessarie   per   l'adeguamento    alla    normativa    antisismica,
igienico-sanitaria, di sicurezza e per l'accessibilita'. Ai  fini  di
quanto sopra, per  ingombro  planivolumetrico  e'  da  intendersi  il
profilo di massimo ingombro individuato dalle congiungenti dei  punti
estremi dell'edificio o aggregato,  entro  il  quale  sono  possibili
modifiche della sagoma senza incremento di volumetria. 
  3. Agli interventi di cui al comma 2, trattandosi di  ricostruzione
conforme a quanto gia' legittimamente  esistente,  non  si  applicano
tutte le prescrizioni dei piani urbanistici, degli strumenti comunali
e della pianificazione territoriale, riguardanti nuovi  interventi  e
costruzioni edilizie, in materia  di  altezza,  distanze,  indici  di
edificabilita',  parametri  edilizi   e   urbanistici,   vincoli   di
qualsivoglia natura, salvo il rispetto di quelli previsti  dal  testo
unico  dell'edilizia  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per gli  interventi  sugli  immobili
esistenti. 
  4. Tutti gli interventi conformi ai volumi preesistenti, nei limiti
di cui all'art. 3-bis del decreto-legge  24  ottobre  2019,  n.  123,
anche per le  ristrutturazioni  con  totale  demolizione  nei  centri
storici e nelle  aree  interessate  da  vincolo  paesaggistico,  sono
realizzati  attraverso  la  S.c.i.a.  edilizia.  Le  ristrutturazioni
difformi, ossia eccedenti le variazioni ammesse, sono assoggettate  a
permesso di costruire, che dovra'  valutare  il  miglioramento  della
qualita' architettonica nel contesto urbano in cui si colloca. 
  5. Gli interventi riguardanti nuove costruzioni, delocalizzazioni o
che determinano aumenti di volumetrie rispetto a quelle preesistenti,
salvo che per ragioni di efficientamento  energico  e  sismico,  sono
attuati previo rilascio di permesso  di  costruire.  Tali  interventi
possono essere realizzati anche in deroga  ai  parametri  urbanistici
vigenti sulla base di previsioni di un atto di variante urbanistica. 
  6. Il professionista, che assume la qualita' di  persona  esercente
un servizio di pubblica necessita' ai sensi  dell'art.  29  comma  3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, assevera
e attesta sotto la propria responsabilita', ai  sensi  dell'ordinanza
n. 100/2020 e dell'art. 10, comma  6,  del  decreto-legge  16  luglio
2020, n. 76, la conformita' urbanistica ed edilizia degli  interventi
di cui al presente articolo. 
  7. Gli interventi edilizi attuati nei limiti  dell'art.  3-bis  del
decreto-legge  n.  123/2019  non  sono  soggetti  ad   autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del Codice dei beni culturali  e
del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.
42 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 2017, n.
31, nonche' dell'art. 8 dell'ordinanza n. 100/2020. 
  8. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
alle costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi gravi, che
non siano compresi nelle ipotesi di cui all'art. 1-sexies,  comma  1,
del  decreto-legge  29  maggio   2018,   n.   55,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i  quali
sono stati emessi i  relativi  ordini  di  demolizione.  Resta  ferma
l'applicazione,  in  caso  di  sanatoria  di  eventuali   difformita'
edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo  1-sexies,
comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio  2018,  n.  55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. 
  9. Per gli interventi di nuova costruzione, le ristrutturazioni con
aumenti di volumetrie e le  delocalizzazioni  di  edifici,  i  comuni
possono  stabilire,  con  propri  strumenti   di   programmazione   e
pianificazione  e  nei  modi  previsti   dalle   leggi,   deroghe   o
prescrizioni diverse da quelle attualmente in vigore.