Art. 5 Disciplina degli interventi conformi e delle deroghe 1. Gli interventi di ricostruzione privata sui singoli edifici sono immediatamente attuabili e non sono condizionati dalla previa approvazione dei piani attuativi, o comunque denominati, salvo i casi di delocalizzazione che richiedono varianti urbanistiche o la preventiva definizione di aggregati strutturali, ove non presenti nella domanda. 2. Ai sensi dell'art. 3-bis, decreto legislativo 24 ottobre 2019, n. 123 e dell'art.10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in tutti i comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati e immediatamente attuabili anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l'accessibilita'. Ai fini di quanto sopra, per ingombro planivolumetrico e' da intendersi il profilo di massimo ingombro individuato dalle congiungenti dei punti estremi dell'edificio o aggregato, entro il quale sono possibili modifiche della sagoma senza incremento di volumetria. 3. Agli interventi di cui al comma 2, trattandosi di ricostruzione conforme a quanto gia' legittimamente esistente, non si applicano tutte le prescrizioni dei piani urbanistici, degli strumenti comunali e della pianificazione territoriale, riguardanti nuovi interventi e costruzioni edilizie, in materia di altezza, distanze, indici di edificabilita', parametri edilizi e urbanistici, vincoli di qualsivoglia natura, salvo il rispetto di quelli previsti dal testo unico dell'edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per gli interventi sugli immobili esistenti. 4. Tutti gli interventi conformi ai volumi preesistenti, nei limiti di cui all'art. 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, anche per le ristrutturazioni con totale demolizione nei centri storici e nelle aree interessate da vincolo paesaggistico, sono realizzati attraverso la S.c.i.a. edilizia. Le ristrutturazioni difformi, ossia eccedenti le variazioni ammesse, sono assoggettate a permesso di costruire, che dovra' valutare il miglioramento della qualita' architettonica nel contesto urbano in cui si colloca. 5. Gli interventi riguardanti nuove costruzioni, delocalizzazioni o che determinano aumenti di volumetrie rispetto a quelle preesistenti, salvo che per ragioni di efficientamento energico e sismico, sono attuati previo rilascio di permesso di costruire. Tali interventi possono essere realizzati anche in deroga ai parametri urbanistici vigenti sulla base di previsioni di un atto di variante urbanistica. 6. Il professionista, che assume la qualita' di persona esercente un servizio di pubblica necessita' ai sensi dell'art. 29 comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, assevera e attesta sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'ordinanza n. 100/2020 e dell'art. 10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la conformita' urbanistica ed edilizia degli interventi di cui al presente articolo. 7. Gli interventi edilizi attuati nei limiti dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 123/2019 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 2017, n. 31, nonche' dell'art. 8 dell'ordinanza n. 100/2020. 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi gravi, che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'art. 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformita' edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89. 9. Per gli interventi di nuova costruzione, le ristrutturazioni con aumenti di volumetrie e le delocalizzazioni di edifici, i comuni possono stabilire, con propri strumenti di programmazione e pianificazione e nei modi previsti dalle leggi, deroghe o prescrizioni diverse da quelle attualmente in vigore.