Art. 10 
 
             Controllo democratico delle organizzazioni 
               di produttori e delle loro associazioni 
 
  1. Le OP  e  le  AOP  assicurano  il  rispetto  del  principio  del
controllo democratico  delle  decisioni  da  attuare  in  materia  di
gestione  e  funzionamento,  in  conformita'  con   l'art.   17   del
regolamento delegato. 
  2. A tal fine, nel caso di OP, gli statuti o i regolamenti  interni
devono prevedere che un produttore non puo' detenere piu' del 35% dei
diritti di voto e piu' del 49% delle quote societarie o del capitale.
Qualora un produttore, persona fisica o giuridica, sia  detentore  di
quote in persone giuridiche aderenti alla medesima OP,  il  controllo
sui voti espressi dallo stesso direttamente e indirettamente  tramite
le societa' alle quali aderisce, non puo' superare la percentuale del
35% del totale di voto mentre  le  quote  societarie  o  il  capitale
detenuti direttamente e indirettamente tramite le societa' alle quali
aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale. 
  3. Nel caso di OP costituite da solo due  soci  produttori  persone
giuridiche e nel caso di AOP,  la  percentuale  massima  dei  diritti
voto,  delle  quote  societarie  o  del  capitale  di  ciascun  socio
produttore o di ciascuna OP, non potra' superare il 50%. 
  4. Nel caso di OP costituite da due soci produttori di cui  uno  e'
persona giuridica, il limite del 35% si applica al  socio  produttore
non alla persona giuridica. 
  5. I commi da 2 a 4 non si applicano alle OP e alle AOP  costituite
in forma di societa' cooperative agricole e ai loro Consorzi. 
  6. Quando una OP e' costituita come parte chiaramente  definita  di
una persona giuridica, le clausole  statutarie  di  cui  all'art.  2,
comma 6, prevedono espressamente che  la  persona  giuridica  non  ha
nessun potere per modificare, approvare  o  respingere  le  decisioni
dell'OP. 
  7. Fatti salvi i commi 2, 3 e 4, le OP non possono essere  societa'
controllate ai sensi dell'art. 2359, primo comma,  n.  3  del  codice
civile. 
  8. Per ogni  deliberazione  degli  organi  statutari,  deve  essere
redatto il foglio delle presenze con le firme dei partecipanti.