Art. 11 
 
                     Periodo minimo di adesione 
 
  1. La durata minima dell'adesione di un  produttore,  aderente  sia
direttamente che tramite altro organismo associativo ad una  OP,  non
puo' essere inferiore ad un anno. 
  2. In caso di  presentazione  di  un  programma  operativo,  nessun
produttore puo' liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma
per l'intero  periodo  della  sua  attuazione,  salvo  autorizzazione
dell'OP. 
  3. La richiesta di recesso viene comunicata per iscritto all'OP con
un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro  cui  l'OP
assume una decisione. Fatto salvo il comma 1, il recesso, se accolto,
acquista efficacia dalla conclusione  dell'esercizio  finanziario  in
corso. 
  L'OP che accoglie il recesso, rilascia su richiesta del  socio,  la
documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio
ad  altra  OP  prima  del  termine  di  presentazione  del  programma
operativo o della modifica per l'anno successivo. 
  4. La richiesta di recesso puo' essere limitata anche a uno o  piu'
prodotti tra quelli per cui il socio  aderisce  all'OP,  qualora  sia
consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno. 
  5. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  prevalgono  sulle
norme statutarie delle societa' aderenti ad una OP. 
  6. Il  socio  escluso  dall'OP  per  inadempienze  gravi  verso  le
disposizioni statutarie applicative della  regolamentazione  sull'OCM
del settore ortofrutticolo, potra'  aderire  ad  altra  OP  o  essere
riconosciuto come OP se persona giuridica,  solo  a  partire  dal  1°
gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione.  Le  OP
provvedono a comunicare i provvedimenti di espulsione alla regione  e
all'organismo pagatore.