Art. 12 
 
                     Fusioni e riorganizzazioni 
 
  1. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento delegato, per fusione  tra
OP  si  intende  l'unificazione  in  un'unica  entita',  nella  forma
ritenuta piu' idonea dai due o piu' soggetti interessati, sulla  base
di una delle seguenti opzioni: 
    a)  scioglimento  e  contestuale  ricostituzione  di   un   nuovo
soggetto.  In  tale  ipotesi,  le  OP  che  si  fondono  perdono   il
riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto ex novo; 
    b)  fusione  per  incorporazione.  In  siffatta   ipotesi,   l'OP
incorporata perde il  riconoscimento,  che  viene  mantenuto,  se  ne
sussistono le condizioni,  dall'OP  incorporante,  alla  quale  viene
assegnato un nuovo codice identificativo. 
  2.  La  nuova  entita'  subentra  nei  diritti  e  negli   obblighi
dell'organizzazione o delle organizzazioni di produttori che si  sono
fuse. Gli eventuali programmi operativi possono essere immediatamente
fusi o portati avanti in parallelo non oltre il 1° gennaio  dell'anno
successivo alla fusione. 
  3. Il comma 1 si applica anche alle fusioni di AOP. 
  4. Nell'ambito dei processi di  riorganizzazione  interna,  una  OP
puo' fondersi per incorporazione in una societa' ad essa aderente che
in quanto soggetto incorporante, dovra' preventivamente  chiedere  ed
ottenere il riconoscimento.