Art. 12 Fusioni e riorganizzazioni 1. Ai sensi dell'art. 15 del regolamento delegato, per fusione tra OP si intende l'unificazione in un'unica entita', nella forma ritenuta piu' idonea dai due o piu' soggetti interessati, sulla base di una delle seguenti opzioni: a) scioglimento e contestuale ricostituzione di un nuovo soggetto. In tale ipotesi, le OP che si fondono perdono il riconoscimento e il nuovo soggetto deve essere riconosciuto ex novo; b) fusione per incorporazione. In siffatta ipotesi, l'OP incorporata perde il riconoscimento, che viene mantenuto, se ne sussistono le condizioni, dall'OP incorporante, alla quale viene assegnato un nuovo codice identificativo. 2. La nuova entita' subentra nei diritti e negli obblighi dell'organizzazione o delle organizzazioni di produttori che si sono fuse. Gli eventuali programmi operativi possono essere immediatamente fusi o portati avanti in parallelo non oltre il 1° gennaio dell'anno successivo alla fusione. 3. Il comma 1 si applica anche alle fusioni di AOP. 4. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione interna, una OP puo' fondersi per incorporazione in una societa' ad essa aderente che in quanto soggetto incorporante, dovra' preventivamente chiedere ed ottenere il riconoscimento.