Art. 13 
 
                Filiali controllate per almeno il 90% 
 
  1. Alle filiali costituite in una delle  forme  societarie  di  cui
all'art. 2, comma 5, le cui quote o capitale sono detenute per almeno
il 90% dalle OP o AOP, possono applicarsi  le  specifiche  condizioni
previste dal regolamento delegato e dal  regolamento  di  esecuzione,
previo accertamento della  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dai
citati regolamenti e dal presente decreto su richiesta della/e  OP  o
AOP che ne detengono le quote o il capitale. 
  Ai fini dell'applicazione del comma  1,  l'atto  costitutivo  o  lo
statuto della  societa'  deve  prevedere  attivita'  riconducibili  a
quelle proprie di una  filiale  che  intende  operare  ai  sensi  del
presente  articolo.  Altresi'  costituisce  requisito  necessario  la
distinzione tra  il  rappresentante  legale  della  OP  o  AOP  e  il
rappresentante legale della filiale. 
  Se tra le attivita' svolte e' prevista la  commercializzazione,  la
filiale deve commercializzare in prevalenza il  prodotto  proveniente
dalla base associativa delle OP che partecipano al suo controllo. 
  2. L'OP deve adottare un regolamento  interno  per  disciplinare  i
rapporti con la filiale e le modalita' di conferimento  del  prodotto
da parte dell'OP ed eventualmente anche  direttamente  da  parte  dei
soci  dell'OP  stessa.  Qualora   anche   soci   produttori   dell'OP
contribuiscono al controllo del 90%  della  filiale,  il  regolamento
deve esplicitare in che modo  la  partecipazione  di  detti  soci  al
capitale sociale contribuisca  in  concreto  al  perseguimento  degli
obiettivi  elencati  all'art.  152,  paragrafo  1,  lettera  c)   del
regolamento (UE) n. 1308/2013. Il contributo  dei  soci  deve  essere
documentato dalla filiale  e  costituisce  requisito  necessario  per
l'applicazione delle specifiche condizioni previste  dal  regolamento
delegato e dal regolamento di esecuzione. 
  3. Non possono operare come filiali ai sensi del presente  articolo
le societa' costituite solamente da OP  e  soci  produttori  singoli,
qualora la commercializzazione  della  filiale  e'  riferita  in  via
esclusiva o prevalente alla sola produzione di tali  soci  produttori
che detengono quote o capitale della filiale. 
  4. Le quote o il capitale della filiale,  costituita  in  forma  di
cooperativa, detenuto da soci sovventori o soci finanziatori che sono
enti pubblici e societa' da loro controllate o  soggetti  di  diritto
privato per i quali sia provata  l'assenza  di  potere  di  ingerenza
sulla governance e sulle decisioni relative  alle  attivita'  proprie
della filiale, non e' preso in considerazione  ai  fini  del  calcolo
della percentuale del 90%. 
  5. Negli organi gestionali della filiale deve essere  garantita  la
presenza di rappresentanti delle OP. 
  6. L'OP o la AOP che detiene la maggiore percentuale di quote o  di
capitale presenta la richiesta di accertamento  dei  requisiti  della
propria filiale alla regione competente, individuata  rispettivamente
ai sensi dell'art. 2, comma 2, o dell'art. 8, comma 3,  del  presente
decreto, ovvero, in caso di parita' di  quote  o  di  capitale,  alla
regione da esse individuata in relazione  alle  condizioni  operative
della filiale. 
  La permanenza dei requisisti deve essere accertata ogni  anno  e  a
tal fine le filiali e le OP che  vi  aderiscono  hanno  l'obbligo  di
comunicare annualmente alla regione le  modifiche  intervenute  nelle
compagini associative, negli  assetti  societari  e  nel  regolamento
interno di cui al comma 2. 
  7. Le regioni comunicano al  Ministero  e  all'organismo  pagatore,
entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalita'  indicate  dal
Ministero stesso, l'elenco delle  filiali  che  nell'anno  precedente
rispondono ai requisiti del presente articolo.