Art. 13 Filiali controllate per almeno il 90% 1. Alle filiali costituite in una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 5, le cui quote o capitale sono detenute per almeno il 90% dalle OP o AOP, possono applicarsi le specifiche condizioni previste dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti e dal presente decreto su richiesta della/e OP o AOP che ne detengono le quote o il capitale. Ai fini dell'applicazione del comma 1, l'atto costitutivo o lo statuto della societa' deve prevedere attivita' riconducibili a quelle proprie di una filiale che intende operare ai sensi del presente articolo. Altresi' costituisce requisito necessario la distinzione tra il rappresentante legale della OP o AOP e il rappresentante legale della filiale. Se tra le attivita' svolte e' prevista la commercializzazione, la filiale deve commercializzare in prevalenza il prodotto proveniente dalla base associativa delle OP che partecipano al suo controllo. 2. L'OP deve adottare un regolamento interno per disciplinare i rapporti con la filiale e le modalita' di conferimento del prodotto da parte dell'OP ed eventualmente anche direttamente da parte dei soci dell'OP stessa. Qualora anche soci produttori dell'OP contribuiscono al controllo del 90% della filiale, il regolamento deve esplicitare in che modo la partecipazione di detti soci al capitale sociale contribuisca in concreto al perseguimento degli obiettivi elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il contributo dei soci deve essere documentato dalla filiale e costituisce requisito necessario per l'applicazione delle specifiche condizioni previste dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione. 3. Non possono operare come filiali ai sensi del presente articolo le societa' costituite solamente da OP e soci produttori singoli, qualora la commercializzazione della filiale e' riferita in via esclusiva o prevalente alla sola produzione di tali soci produttori che detengono quote o capitale della filiale. 4. Le quote o il capitale della filiale, costituita in forma di cooperativa, detenuto da soci sovventori o soci finanziatori che sono enti pubblici e societa' da loro controllate o soggetti di diritto privato per i quali sia provata l'assenza di potere di ingerenza sulla governance e sulle decisioni relative alle attivita' proprie della filiale, non e' preso in considerazione ai fini del calcolo della percentuale del 90%. 5. Negli organi gestionali della filiale deve essere garantita la presenza di rappresentanti delle OP. 6. L'OP o la AOP che detiene la maggiore percentuale di quote o di capitale presenta la richiesta di accertamento dei requisiti della propria filiale alla regione competente, individuata rispettivamente ai sensi dell'art. 2, comma 2, o dell'art. 8, comma 3, del presente decreto, ovvero, in caso di parita' di quote o di capitale, alla regione da esse individuata in relazione alle condizioni operative della filiale. La permanenza dei requisisti deve essere accertata ogni anno e a tal fine le filiali e le OP che vi aderiscono hanno l'obbligo di comunicare annualmente alla regione le modifiche intervenute nelle compagini associative, negli assetti societari e nel regolamento interno di cui al comma 2. 7. Le regioni comunicano al Ministero e all'organismo pagatore, entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalita' indicate dal Ministero stesso, l'elenco delle filiali che nell'anno precedente rispondono ai requisiti del presente articolo.