Art. 2 
 
                  Riconoscimento di organizzazioni 
                            di produttori 
 
  1. Le regioni riconoscono, su richiesta, le OP per prodotti freschi
e/o destinati esclusivamente alla trasformazione, di cui all'art.  1,
paragrafo 2, lettera  i),  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio. 
  2. La richiesta di riconoscimento e' presentata da ciascuna  OP,  a
firma  del  proprio  legale  rappresentante,  alla  regione  nel  cui
territorio l'OP realizza la maggior parte del valore della produzione
commercializzabile calcolata a  norma  dell'art.  8  del  regolamento
delegato e in cui deve situare la propria sede operativa effettiva  o
la sede legale. 
  3. La domanda  di  riconoscimento  deve  essere  contemporaneamente
inserita nel sistema informativo di  cui  all'art.  26  del  presente
decreto. 
  4.  La  richiesta  di   riconoscimento   per   prodotti   destinati
esclusivamente  alla  trasformazione  deve   essere   contestualmente
accompagnata dall'impegno dell'OP a gestire tali prodotti nell'ambito
di un sistema  di  contratti  di  fornitura,  ovvero  di  impegni  di
conferimento definiti dallo statuto e/o dal regolamento  dell'OP  per
il prodotto trasformato dall'OP direttamente  o  per  il  tramite  di
propri aderenti o filiali. 
  5. Le OP per  poter  presentare  la  richiesta  di  riconoscimento,
devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie: 
    a)  societa'  di  capitali  aventi   per   oggetto   sociale   la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il  cui  capitale  sociale
sia sottoscritto da  imprenditori  agricoli  singoli  o  da  societa'
costituite dai medesimi soggetti o da societa' cooperative agricole e
loro Consorzi; 
    b) societa' cooperative agricole e loro Consorzi; 
    c) societa'  consortili  di  cui  all'art.  2615-ter  del  codice
civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie. 
  6. Nel caso in cui il riconoscimento venga chiesto  per  una  parte
della persona giuridica  chiaramente  definita  nello  statuto  quale
«Sezione OP ortofrutta»,  i  requisiti,  i  vincoli  ed  i  controlli
riguardano esclusivamente la  suddetta  sezione  ed  i  soci  che  vi
aderiscono espressamente. A tal  fine  nello  statuto  devono  essere
presenti  apposite  clausole  che   disciplinano   la   «Sezione   OP
ortofrutta». La nota integrativa al bilancio deve dare evidenza della
gestione separata di tale sezione. La compagine sociale  della  parte
chiaramente definita e' composta da produttori  che  conferiscono  il
prodotto o i prodotti per i quali il riconoscimento e' richiesto e ha
competenza esclusiva sulle decisioni del programma operativo. 
  7.  Le  regioni  eseguono  l'iter   istruttorio   verificando,   in
particolare, che tutti i criteri previsti  dal  titolo  II,  capo  I,
sezione II del regolamento delegato siano rispettati e comunicano  il
riconoscimento contestualmente alle OP, al Ministero e  all'organismo
pagatore.  Allo  stesso  modo  sono  comunicate  le  modifiche   alle
condizioni di riconoscimento.