Art. 3 
 
               Dimensione minima delle organizzazioni 
                            di produttori 
 
  1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero  minimo  di  soci
richiesto all'art. 5 del regolamento delegato e' fissato in  quindici
produttori.  Se  all'organizzazione  richiedente  il   riconoscimento
aderiscono soci produttori che sono essi stessi  persone  giuridiche,
al  raggiungimento  del  numero  minimo  di  soci  contribuiscono   i
produttori associati ad  ogni  singola  persona  giuridica,  ciascuno
costituente una singola impresa  agricola,  diversamente  la  persona
giuridica contera' come un  unico  produttore.  Un  socio  produttore
persona fisica che aderisce anche  ad  un  socio  produttore  persona
giuridica, e' conteggiato una sola volta. Stessa regola si applica ad
un aderente a piu' soci persone giuridiche. 
  I vincoli  assunti  nei  confronti  dell'OP  dal  socio  produttore
persona giuridica si estendono anche ai suoi aderenti. 
  In deroga al comma 1, il numero minimo di soci e' fissato in cinque
produttori per le OP riconosciute unicamente per funghi  e  per  noci
(codice NC 0802 31 e NC 0802 32) e per i prodotti di cui ai codici NC
09 e NC 12. 
  2. Le regioni possono stabilire un fatturato minimo che ogni  socio
produttore deve rappresentare per  essere  considerato  ai  fini  del
numero minimo di soci. 
  3.  La  composizione  della  compagine  sociale,   alla   data   di
presentazione della domanda di riconoscimento, e' comunicata su  base
informatizzata utilizzando il sistema informativo di cui all'art. 26.
Solo i produttori in regola con la  tenuta  del  fascicolo  aziendale
aggiornato e completo dell'uso del suolo, alla data di  presentazione
della domanda unica di cui al regolamento (UE)  n.  1307/2013  ovvero
entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento,  sono
considerati ai fini del numero minimo. 
  4. Ai fini del riconoscimento, il valore  minimo  della  produzione
commercializzabile,   calcolato   conformemente   all'art.   8    del
regolamento delegato, e' il seguente: 
    a) euro 3.500.000,00 se  il  riconoscimento  e'  chiesto  per  un
prodotto il cui codice NC inizia con 07 o 08; 
    b) euro 4.500.000,00 se il riconoscimento e' chiesto  per  due  o
piu' prodotti di cui almeno uno con codice NC che inizia con 07 o 08; 
    c) euro 200.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per uno o piu'
prodotti il cui codice NC inizia con 09; 
    d) euro 500.000,00 se il riconoscimento e' chiesto per uno o piu'
prodotti il cui codice NC  inizia  con  12  o  con  la  contemporanea
presenza di prodotti il cui codice inizia con NC 09 o NC 12. 
  In  deroga  alla  lettera  a)  il  valore  minimo   di   produzione
commercializzabile e' di: 
    a1) euro 1.000.000,00 se il  riconoscimento  e'  chiesto  per  un
prodotto il cui codice NC inizia con 0703, 0709 51, 0802, 0804 e  per
i prodotti dei codici 0805 9000 00, 0807 11 00, 0807 19 00, 0810 9075
30 e 0810 9075 50; 
    b1) in deroga alla lettera b)  il  valore  minimo  di  produzione
commercializzabile e' di euro 1.500.000,00 se  il  riconoscimento  e'
chiesto per due o piu' prodotti di cui alla lettera a1). 
  Ai  fini  del  calcolo   del   valore   minimo   della   produzione
commercializzabile  necessario  al  riconoscimento   di   una   nuova
organizzazione di produttori,  non  e'  preso  in  considerazione  il
valore della produzione dei soci che negli ultimi dodici mesi abbiano
receduto da organizzazioni di produttori con riconoscimento ancora in
atto. 
  Solo i produttori  che  hanno  presentato  il  fascicolo  aziendale
aggiornato e completo dell'uso del suolo, alla data di  presentazione
della domanda unica di cui al regolamento (UE)  n.  1307/2013  ovvero
entro la data di presentazione della domanda di riconoscimento,  sono
presi in considerazione ai fini del VPC minimo. 
  Sono fatti salvi i parametri piu' alti definiti dalle regioni. 
  Il valore minimo della produzione commercializzabile e'  lo  stesso
indipendentemente dalla circostanza che le OP presentino  o  meno  un
programma operativo ai sensi dell'art. 33 del regolamento di base. 
  5. Rispetto ai presupposti ed ai parametri definiti al comma 4,  si
applicano le deroghe seguenti: 
    a) per le richieste di riconoscimento che vertono  esclusivamente
su prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico  ai  sensi
del regolamento (CE) n. 834/2007, i parametri sono ridotti del 30%. A
tal fine sono presi in  considerazione  tutti  i  produttori  che  si
trovano inseriti nel regime del predetto  regolamento  alla  data  di
presentazione della domanda di riconoscimento; 
    b) per la Regione Sardegna i parametri sono ridotti del 25%. 
  6. Le regioni possono stabilire il valore minimo  della  produzione
commercializzabile ed il numero minimo  di  soci  di  una  OP  ad  un
livello  piu'  elevato  rispetto  a  quello  stabilito  dal  presente
decreto, secondo  criteri  autonomamente  definiti,  con  obbligo  di
informarne il Ministero e l'AGEA. 
  7. Per un dato prodotto, il riconoscimento puo' essere richiesto in
via esclusiva per la commercializzazione sul mercato del  fresco.  In
tal  caso,  l'eventuale  quota  di   tale   prodotto   inviata   alla
trasformazione industriale non concorre  a  determinare  i  parametri
minimi per il riconoscimento e l'OP, puo', per il medesimo  prodotto,
aderire ad altra OP  riconosciuta  per  il  prodotto  destinato  alla
trasformazione. 
  8. Un produttore puo' aderire, per un prodotto,  ad  una  sola  OP.
Tuttavia se un prodotto e' utilizzabile anche per  la  trasformazione
industriale, i produttori possono aderire a due OP diverse,  una  per
il  prodotto  fresco  e  l'altra  per  il  prodotto  destinato   alla
trasformazione. 
  9.  Le  piante  aromatiche  commercializzate  in   vaso   rientrano
nell'oggetto del riconoscimento  a  condizione  che  siano  destinate
esclusivamente al consumo alimentare diretto. 
  10.  Il  valore  della  produzione  deve   essere   comprovato   da
documentazione contabile. 
  11. Le OP possono includere nel VPC il valore dei «sotto-prodotti»,
come definiti all'art. 2, lettera i) del regolamento delegato.