Art. 4 
 
      Organizzazioni di produttori transazionali e associazioni 
           di organizzazioni di produttori transnazionali 
 
  1. Le OP che associano produttori  con  aziende  situate  in  altri
Stati membri, possono conteggiare il valore della produzione di  tali
aziende nel valore della produzione commercializzabile  qualora  essa
rappresenti  almeno  il  5%  del  VPC  necessario  al  riconoscimento
dell'OP. Le regioni, ove ricorra tale condizione, riconoscono all'OP,
su  sua  richiesta,  lo  status  di  organizzazione   di   produttori
transazionale e ad essa si applicano le disposizioni dell'art. 14 del
regolamento delegato. 
  2. Le AOP che associano una o piu' OP riconosciute in  altri  Stati
membri, possono chiedere alla regione il riconoscimento dello  status
di associazione di organizzazioni di produttori  transazionale  e  ad
essa si  applicano  le  disposizioni  dell'art.  21  del  regolamento
delegato. 
  3.  La  regione  dove  ha  sede  l'OP  transazionale   o   la   AOP
transazionale  e  il  rispettivo   organismo   pagatore   competente,
provvedono direttamente alla collaborazione  amministrativa  con  gli
altri Stati membri per gli aspetti elencati all' art. 14, paragrafo 3
e all'art. 21, paragrafo 3 del regolamento delegato.