Art. 5 
 
                  Deroghe alla commercializzazione 
                      diretta da parte dell'OP 
 
  1. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettera a)  del  regolamento
delegato, l'OP puo'  autorizzare  i  soci  produttori  a  vendere  al
consumatore finale, per il suo fabbisogno personale,  direttamente  o
al di fuori della propria azienda, una parte del  volume  della  loro
produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento. 
  2. Ai sensi  dell'art.  12,  paragrafo  1,  lettere  b)  e  c)  del
regolamento delegato, l'OP  puo'  autorizzare  i  soci  produttori  a
commercializzare  essi  stessi  o  tramite  altra  organizzazione  di
produttori  appositamente  designata,  una  quantita'   di   prodotto
marginale o i prodotti che per  caratteristiche  intrinseche,  ovvero
per la  loro  limitata  produzione,  non  rientrano  di  norma  nelle
attivita' commerciali della loro organizzazione. 
  3. L'OP definisce nel proprio statuto o nel regolamento interno  le
condizioni per la concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2. 
  Le deroghe sono concesse dall'OP in forma scritta  e  su  richiesta
motivata del socio. 
  4. La produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata  in
base alle deroghe di cui ai commi 1 e 2,  non  puo'  complessivamente
superare il 25% del volume della  produzione  del  socio  per  l'anno
considerato.