Art. 5 Deroghe alla commercializzazione diretta da parte dell'OP 1. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettera a) del regolamento delegato, l'OP puo' autorizzare i soci produttori a vendere al consumatore finale, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, una parte del volume della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento. 2. Ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento delegato, l'OP puo' autorizzare i soci produttori a commercializzare essi stessi o tramite altra organizzazione di produttori appositamente designata, una quantita' di prodotto marginale o i prodotti che per caratteristiche intrinseche, ovvero per la loro limitata produzione, non rientrano di norma nelle attivita' commerciali della loro organizzazione. 3. L'OP definisce nel proprio statuto o nel regolamento interno le condizioni per la concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2. Le deroghe sono concesse dall'OP in forma scritta e su richiesta motivata del socio. 4. La produzione di qualsiasi socio produttore commercializzata in base alle deroghe di cui ai commi 1 e 2, non puo' complessivamente superare il 25% del volume della produzione del socio per l'anno considerato.