Art. 6 Esternalizzazione 1. Le OP in conformita' con l'art. 13 del regolamento delegato e l'art. 155 del regolamento di base, possono esternalizzare a soggetti terzi, soci e filiali diverse da quelle di cui all'art. 22, paragrafo 8, del regolamento delegato, una parte delle loro attivita'. 2. L'attivita' di commercializzazione puo' essere esternalizzata entro il limite del 40% del VPC del periodo di riferimento utilizzato per il calcolo del Fondo di esercizio dell'anno considerato, relativamente ai prodotti oggetto del riconoscimento conferiti dai propri soci produttori. 3. In caso di applicazione del comma 2, la fatturazione del prodotto resta di competenza dell'OP.