Art. 6 
 
                          Esternalizzazione 
 
  1. Le OP in conformita' con l'art. 13 del  regolamento  delegato  e
l'art. 155 del regolamento di base, possono esternalizzare a soggetti
terzi, soci e filiali diverse da quelle di cui all'art. 22, paragrafo
8, del regolamento delegato, una parte delle loro attivita'. 
  2. L'attivita' di commercializzazione  puo'  essere  esternalizzata
entro il limite del 40% del VPC del periodo di riferimento utilizzato
per  il  calcolo  del  Fondo  di  esercizio  dell'anno   considerato,
relativamente ai prodotti oggetto del  riconoscimento  conferiti  dai
propri soci produttori. 
  3. In caso  di  applicazione  del  comma  2,  la  fatturazione  del
prodotto resta di competenza dell'OP.