Art. 7 Delega della fatturazione 1. Nell'ambito della commercializzazione diretta di un dato anno, le regioni possono autorizzare le OP che ne fanno richiesta, a consentire loro di far emettere le fatture di vendita ai propri soci produttori, per una quota non superiore al 20% del valore della produzione commercializzata nel periodo di riferimento contabile precedente, riferita ai prodotti oggetto di riconoscimento, utilizzata per il calcolo del Fondo di esercizio dell'anno considerato. 2. L'eventuale valore della produzione commercializzata eccedente la predetta percentuale, sara' escluso dal VPC dell'OP sia ai fini della determinazione degli aiuti, sia ai fini del rispetto dei criteri di riconoscimento. 3. Le OP che intendono avvalersi della possibilita' di delegare l'emissione delle fatture, devono presentare la richiesta alla regione contemporaneamente alla presentazione del programma operativo o della modifica per l'annualita' successiva. 4. La regione assume una decisione entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, dandone comunicazione, oltre che alla OP, anche al Ministero e all'organismo pagatore competente.