Art. 7 
 
                      Delega della fatturazione 
 
  1. Nell'ambito della commercializzazione diretta di un  dato  anno,
le regioni possono autorizzare  le  OP  che  ne  fanno  richiesta,  a
consentire loro di far emettere le fatture di vendita ai propri  soci
produttori, per una quota non  superiore  al  20%  del  valore  della
produzione commercializzata  nel  periodo  di  riferimento  contabile
precedente,  riferita  ai   prodotti   oggetto   di   riconoscimento,
utilizzata  per  il  calcolo  del  Fondo   di   esercizio   dell'anno
considerato. 
  2. L'eventuale valore della produzione  commercializzata  eccedente
la predetta percentuale, sara' escluso dal VPC dell'OP  sia  ai  fini
della determinazione degli  aiuti,  sia  ai  fini  del  rispetto  dei
criteri di riconoscimento. 
  3. Le OP che intendono avvalersi  della  possibilita'  di  delegare
l'emissione  delle  fatture,  devono  presentare  la  richiesta  alla
regione contemporaneamente alla presentazione del programma operativo
o della modifica per l'annualita' successiva. 
  4. La regione assume una decisione entro il 31  dicembre  dell'anno
di presentazione della domanda, dandone comunicazione, oltre che alla
OP, anche al Ministero e all'organismo pagatore competente.