Art. 8 Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori 1. Le AOP possono chiedere di essere riconosciute ai sensi dell'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i medesimi prodotti oggetto del riconoscimento delle OP socie. La domanda deve specificare i prodotti e le attivita' oggetto del riconoscimento e contenere le informazioni necessarie a valutare l'idoneita' a svolgere le attivita' dichiarate. 2. Le AOP devono assumere una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 4 e sono costituite da almeno due OP riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5. 3. La richiesta di riconoscimento e' presentata alla regione nel cui territorio l'insieme delle OP aderenti realizza la maggior parte del VPC e in cui la AOP deve stabilire la propria sede operativa effettiva o legale. 4. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26. 5. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP puo' essere socia di una AOP, con i limiti di cui all'art. 20, paragrafo 2, del regolamento delegato. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale costituzione ed utilizzazione del Fondo di esercizio della AOP e non possono detenere complessivamente, piu' del 10% dei diritti di voto e possedere piu' del 10% delle quote o del capitale della AOP. 6. Le OP possono essere socie di piu' AOP fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 19 del regolamento delegato.