Art. 8 
 
                  Riconoscimento delle associazioni 
                   di organizzazioni di produttori 
 
  1.  Le  AOP  possono  chiedere  di  essere  riconosciute  ai  sensi
dell'art. 156 del regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  per  i  medesimi
prodotti oggetto del riconoscimento delle OP socie. La  domanda  deve
specificare i prodotti e le attivita' oggetto  del  riconoscimento  e
contenere  le  informazioni  necessarie  a  valutare  l'idoneita'   a
svolgere le attivita' dichiarate. 
  2. Le AOP  devono  assumere  una  delle  forme  societarie  di  cui
all'art. 2, comma 4 e sono costituite da almeno due  OP  riconosciute
ai sensi del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  fatto  salvo  quanto
previsto dal successivo comma 5. 
  3. La richiesta di riconoscimento e' presentata  alla  regione  nel
cui territorio l'insieme delle OP aderenti realizza la maggior  parte
del VPC e in cui la AOP deve  stabilire  la  propria  sede  operativa
effettiva o legale. 
  4. La domanda  di  riconoscimento  deve  essere  contemporaneamente
anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 26. 
  5. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come  OP
puo' essere socia di una AOP,  con  i  limiti  di  cui  all'art.  20,
paragrafo 2, del regolamento delegato. Le predette persone fisiche  o
giuridiche, in ogni caso, non possono  partecipare  al  voto  per  le
decisioni relative all'eventuale costituzione  ed  utilizzazione  del
Fondo di esercizio della AOP e non possono detenere complessivamente,
piu' del 10% dei diritti di voto e possedere piu' del 10% delle quote
o del capitale della AOP. 
  6. Le OP possono essere socie di piu' AOP fatte salve le condizioni
di cui al paragrafo 3 dell'art. 19 del regolamento delegato.