Art. 9 
 
                         Soci non produttori 
 
  1.   I   soci   non   produttori   non    possono    rappresentare,
complessivamente, piu' del 10% dei  diritti  di  voto  dell'OP.  Tale
disposizione deve essere statutariamente prevista. In  ogni  caso,  i
soci non produttori non possono partecipare al voto per le  decisioni
relative al Fondo  di  esercizio  e  non  devono  svolgere  attivita'
concorrenziali con quelle dell'OP. 
  2. Il comma 1  non  si  applica  ove  lo  statuto  dell'OP  preveda
espressamente l'esclusione dei soci non produttori dalla composizione
degli  organi  sociali  e  da   qualsiasi   decisione   inerente   il
riconoscimento e le attivita' ad esso legate.