Art. 2
Produzioni, allevamenti, strutture, rischi
e garanzie assicurabili
1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le
modalita' stabilite dal presente capo, i premi delle polizze
assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e
animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici.
2. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli
sull'intero territorio nazionale per l'anno 2021, si considerano
assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali,
gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati
nell'allegato 1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di
cui all'allegato 1, assicurabili con polizze agevolate, sono
individuate nell'allegato 2.
3. Le definizioni delle avversita' atmosferiche e delle garanzie
ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono riportate
nell'allegato 3.