Art. 2 
 
             Produzioni, allevamenti, strutture, rischi 
                       e garanzie assicurabili 
 
  1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e  secondo  le
modalita'  stabilite  dal  presente  capo,  i  premi  delle   polizze
assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e
animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici. 
  2.  Ai  fini  della  copertura  assicurativa  dei  rischi  agricoli
sull'intero territorio nazionale  per  l'anno  2021,  si  considerano
assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali,
gli  allevamenti  zootecnici,  i  rischi  e  le   garanzie   indicati
nell'allegato 1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali  di
cui  all'allegato  1,  assicurabili  con  polizze   agevolate,   sono
individuate nell'allegato 2. 
  3. Le definizioni delle avversita' atmosferiche  e  delle  garanzie
ammissibili alla  copertura  assicurativa  agevolata  sono  riportate
nell'allegato 3.