Art. 3 
 
                Combinazioni dei rischi assicurabili 
                     per le produzioni vegetali 
 
  1.  Le  coperture  assicurative  che  coprono   la   mancata   resa
(quantitativa e/o  qualitativa)  delle  produzioni  vegetali  possono
avere le seguenti combinazioni: 
    a)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle  avversita'  elencate
all'allegato l, punto 1.2 (avversita' catastrofali  +  avversita'  di
frequenza + avversita' accessorie); 
    b)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle  avversita'  elencate
all'allegato 1, punto 1.2.1  (avversita'  catastrofali)  e  almeno  1
avversita' di cui al punto 1.2.2.1 (avversita' di frequenza); 
    c)  polizze  che  coprono  almeno  3  delle  avversita'  elencate
all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversita'  di  frequenza  e  avversita'
accessorie); 
    d)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle  avversita'  elencate
all'allegato l, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali); 
    e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 4; 
    f)  polizze  che  coprono  almeno  2  delle  avversita'  elencate
all'allegato 1, punto 1.2.2.1; 
  2. Con le stesse polizze che assicurano le avversita'  atmosferiche
con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati  anche  i
danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati  all'allegato
1, punti 1.5 e 1.6. 
  3. Per lo stesso prodotto e stessa area di produzione e' consentita
la sottoscrizione di una polizza  assicurativa  e  l'adesione  ad  un
fondo per una copertura mutualistica, purche' coprano rischi diversi. 
  4. La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare e
puo' ricomprendere uno  o  piu'  cicli  produttivi  di  ogni  singola
coltura; laddove riferita all'intero ciclo produttivo,  la  copertura
puo' concludersi  anche  nell'anno  solare  successivo  a  quello  di
stipula della polizza. 
  5.  Le  parti  possono  prevedere  anche  un  impegno  pluriennale,
tuttavia ai fini dell'agevolabilita' della spesa premi sostenuta,  le
garanzie ed i relativi risarcimenti  devono  riguardare  una  singola
campagna assicurativa annuale e non possono comportare  obblighi  ne'
indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura. 
  6. La copertura assicurativa per singolo beneficiario  deve  essere
quella realmente ottenibile  dagli  appezzamenti  assicurati  e  deve
comprendere l'intera superficie in produzione per ciascuna  tipologia
di prodotto vegetale di cui  all'allegato  1,  punto  1.1,  coltivata
all'interno di un territorio comunale; 
  7. Sono ammissibili esclusivamente  le  polizze  che  prevedono  la
copertura di perdite di produzione superiori al 20% della  produzione
media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 e riferita alla superficie  di  cui  al
precedente comma. Per le polizze  sperimentali  index  based  di  cui
all'allegato 4, le perdite devono superare il  30%  della  produzione
media annua dell'imprenditore agricolo; per le  polizze  sperimentali
ricavo di cui all'allegato 4, le perdite devono superare il  20%  del
ricavo assicurato dall'imprenditore agricolo. 
  8. Il riconoscimento  formale  del  verificarsi  di  un  evento  si
considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che  il
danno abbia superato la soglia di cui al comma 7,  sulla  base  delle
risultanze dell'attivita' del perito incaricato di stimare  il  danno
sulla coltura, il quale verifica la produzione realmente  ottenibile,
i dati meteo, riscontra il danno  sulla  coltura  e  l'esistenza  del
nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, ove  possibile  anche  su
appezzamenti limitrofi e procede quindi alla stima del  valore  della
produzione  commercializzabile;  se  tale  valore  risulta  inferiore
all'80% rispetto al valore della produzione media  annua,  ovvero  al
valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta
inferiore al  valore  della  produzione  media  annua,  la  compagnia
procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore massimo
pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno
dovra' essere valutata con riferimento  al  momento  della  raccolta,
tenendo conto anche della eventuale  compromissione  della  qualita'.
Per le polizze sperimentali index based la misurazione della  perdita
registrata  avviene  mediante  l'utilizzo   degli   indici   di   cui
all'allegato 4. 
  9. Per la copertura di ciascuna tipologia di  rischio,  di  cui  ai
commi 1  e  2,  ferma  restando  la  possibilita'  di  utilizzare  lo
strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu'
polizze ovvero di piu' certificati di adesione a  polizze  collettive
per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di
cui  al  comma  7  deve  essere  calcolata  per   l'intero   prodotto
assicurato, di cui all'allegato 1, per comune. 
  10. Le compagnie  assicurative  possono  utilizzare  il  bollettino
secondo lo standard di cui all'allegato 6.1.