Art. 3
Combinazioni dei rischi assicurabili
per le produzioni vegetali
1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa
(quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali possono
avere le seguenti combinazioni:
a) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate
all'allegato l, punto 1.2 (avversita' catastrofali + avversita' di
frequenza + avversita' accessorie);
b) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate
all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali) e almeno 1
avversita' di cui al punto 1.2.2.1 (avversita' di frequenza);
c) polizze che coprono almeno 3 delle avversita' elencate
all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversita' di frequenza e avversita'
accessorie);
d) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate
all'allegato l, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali);
e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 4;
f) polizze che coprono almeno 2 delle avversita' elencate
all'allegato 1, punto 1.2.2.1;
2. Con le stesse polizze che assicurano le avversita' atmosferiche
con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i
danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati all'allegato
1, punti 1.5 e 1.6.
3. Per lo stesso prodotto e stessa area di produzione e' consentita
la sottoscrizione di una polizza assicurativa e l'adesione ad un
fondo per una copertura mutualistica, purche' coprano rischi diversi.
4. La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare e
puo' ricomprendere uno o piu' cicli produttivi di ogni singola
coltura; laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura
puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di
stipula della polizza.
5. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale,
tuttavia ai fini dell'agevolabilita' della spesa premi sostenuta, le
garanzie ed i relativi risarcimenti devono riguardare una singola
campagna assicurativa annuale e non possono comportare obblighi ne'
indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura.
6. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve essere
quella realmente ottenibile dagli appezzamenti assicurati e deve
comprendere l'intera superficie in produzione per ciascuna tipologia
di prodotto vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata
all'interno di un territorio comunale;
7. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la
copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione
media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 e riferita alla superficie di cui al
precedente comma. Per le polizze sperimentali index based di cui
all'allegato 4, le perdite devono superare il 30% della produzione
media annua dell'imprenditore agricolo; per le polizze sperimentali
ricavo di cui all'allegato 4, le perdite devono superare il 20% del
ricavo assicurato dall'imprenditore agricolo.
8. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si
considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il
danno abbia superato la soglia di cui al comma 7, sulla base delle
risultanze dell'attivita' del perito incaricato di stimare il danno
sulla coltura, il quale verifica la produzione realmente ottenibile,
i dati meteo, riscontra il danno sulla coltura e l'esistenza del
nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su
appezzamenti limitrofi e procede quindi alla stima del valore della
produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore
all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al
valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta
inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia
procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore massimo
pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno
dovra' essere valutata con riferimento al momento della raccolta,
tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'.
Per le polizze sperimentali index based la misurazione della perdita
registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui
all'allegato 4.
9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, di cui ai
commi 1 e 2, ferma restando la possibilita' di utilizzare lo
strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu'
polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive
per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di
cui al comma 7 deve essere calcolata per l'intero prodotto
assicurato, di cui all'allegato 1, per comune.
10. Le compagnie assicurative possono utilizzare il bollettino
secondo lo standard di cui all'allegato 6.1.